Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2157 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2157 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 6193-2008 proposto da:
CARLASSARE GABRIELLA CRLGRL42C64L840N, GREGORI FRANCO
GRGFNC38R25C743M, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato BERTOLI ANTONIO;
– ricorrenti contro

2013
2644

BLASON

ROLANDO

BLSRND65M07F356U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46, presso lo studio
dell’avvocato BIANCA FEDERICO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SANZIN SAMO;

Data pubblicazione: 31/01/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 120/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 02/03/20071 r-A,LL,keiz,

0/1-4hi

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ANTONIO BURSESE;

Gregori-Blason

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Franco GREGORI e Gabriella
CARLASSARE convenivano avanti al tribunale di Gorizia Rolando BLASON

vano -soggiorno chiuso e coperto, con una serie di finestre che si affacciavano
sul confinante loro fondo, così creando arbitraria servitù di veduta, senza il
rispetto delle distanze legali. Chiedevano quindi la condanna del convenuto alla
rimozione delle menzionate finestre ed all’eliminazione dell’indicata servitù di
veduta mediante l’abbattimento delle opere illegittime, con la riduzione in
pristino stato dei luoghi.
Il Blason, costituitosi in giudizio, contestava la domanda attrice, chiedendo in
riconvenzione, che fosse dichiarata acquisita per sopravvenuta usucapione la
servitù di veduta — esercitata da oltre vent’anni- in favore del terrazzo di sua
proprietà, a carico del confinante fondo degli attori.
L’adito tribunale, espletata l’istruttoria ( testi e CTU) , rigettava la domanda attrice
e, in accoglimento della riconvenzionale del convenuto, accertava l’avvenuta
usucapione della servitù di veduta del lastrico solare, come in atto trasformato in
un vano chiuso e riscaldato, ciò che non configurava un aggravamento della
servitù stessa.
Avverso la sentenza proponevano appello i Gregori-.Carlassare deducendo
che la chiusura della terrazza non si risolveva in un mero aggravamento della

Corte Suprema di Cassazione — II sez. civ. – e

G. A

sese-

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esponendo che questi aveva costruito sul lastrico solare di sua proprietà , una

preesistente servitù di veduta, bensì nell’imposizione allo stesso di un peso
diverso e nuovo, per il quale l’appellato non aveva titolo, non essendo
consentito dal possesso ultraventennale del cespite, considerato il maggiore e
più intenso uso dello stesso vano per effetto delle trasformazioni effettuate.

depositata in data 2.3.2007, rigettava l’impugnazione, condannando gli
appellanti al pagamento delle spese del grado. Sosteneva la corte distrettuale,
aderendo alla richiamata giurisprudenza di questa S.C., che la copertura di una
terrazza da cui si esercita una servitù di veduta non costituii& un aggravamento
della servitù stessa, ai sensi dell’art. 1067 c.c., in quanto la ricordata copertura,
pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne
ampliava il contenuto essenziale, perché lasciava inalterati i limiti della inspectio
e della prospectio sul fondo del vicino.
Per la cassazione

la suddetta decisione ricorrono i Gregori-Carlassare

sulla base di unico complesso motivo; Il Blason resiste con controricorso.

MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1065 e 1067
c.c. A loro avviso vi è stato un aggravamento della preesistente servitù in
conseguenza del maggiore e più intenso sfruttamento del terrazzo, da quando è
stato trasformato in un locale chiuso, climatizzato, dotato di finestre a specchio e
quindi idoneo ad essere abitato in ogni periodo dell’anno.

Corte Suprema di Cassazione — II sez. c

Bursese-

4

Resisteva l’appellato e l’adita Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 120/07

Il motivo si conclude con il seguente quesito: ” Dica … se costituisce
aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’ad. 1067 c.c., la
sopraelevazione di un locale chiuso, riscaldato ed attrezzato sul lastrico solare
con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova

esercitato dal parapetto del terrazzo”.

La doglianza non ha pregio.
La pronunzia impugnata è invero conforme alla giurisprudenza consolidata di
questa S.C. che in relazione a casi come quelli in esame ( costruzione di una
“veranda” o di un vano chiuso su terrazzo che gode della servitù di veduta sul
confinante terreno) ha sempre ritenuto che non vi fosse alcun aggravamento
della servitù stessa.
Intanto va specificato che nell’ipotesi di servitù di veduta, il giudizio sulla
sussistenza della situazione che consente di esercitare la “inspectio” e la
“prospectio” – necessaria ai fini della relativa configurabilità-, costituisce
valutazione di merito, sindacabile in sede di legittimità solamente in caso di
violazione di legge e di vizio della motivazione (Cass. n. 12898 del 04/09/2003).
Ciò posto secondo questa S.C. : “Non costituisce aggravamento della servitù di
veduta, ai sensi dell’art.1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con
apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova
realizzazione, in quanto la trasformazione dell’affaccio occasionale dal parapetto
del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un

Corte Suprema di Cassazione —11 sez. civ. – est. dr.

e-

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realizzazione, sia ugualmente ampia e panoramica rispetto all’originario affaccio

incremento della “inspectio” e della “prospectio” sugli appartamenti vicini,
essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all’originario
affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo ( Cass. n. 11938 del 08/08/2002 ;
Cass. n. 2278 del 15/04/1982;con riferimento alla copertura di un terrazzo

sensi dell’art.1067 c.c., la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta
stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed
assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati
i limiti della “inspectio” e della “prospectio” sul fondo vicino.( Cass. Sentenza n.
1899 del 21/02/1995). Invero nel caso di specie, la costruzione sul terrazzo si
può dire che abbia ridotto gli affacci alle sole finestre, mentre precedentemente
sia l’inspectio che la prospectio erano possibili lungo l’intero perimetro del
terrazzo: in definitiva non sarebbe fuori luogo ritenere che le modifiche anno
alleggerito e non aggravato la servitù in esame.
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato; le spese, per il principio della
soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.
In Roma li 17 dicembre 2013

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. c – est. dr. G. A. Bursese-

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secondo questa S.C. “non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai

IL CONSIGLIERE EST.
nio Bursese)

(dott. Umberto Goldoni)

•!ìlgonario Giudi2iado
a N-ER1

DEPOSITATO IN CANCELLERFA
Roma , 3 1 GEN.

2014

(dott. Gae

IL PRESIDENTE

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