Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2157 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 25/01/2019), n.2157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28273-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.L.M.A.M.;

– intimato –

e da:

A.L.M.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

ZOPPINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIUSEPPE PIZZONIA, GIUSEPPE RUSSO CORVACE;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 141/2011 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 141/20/11, depositata il 25.10.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

la controversia traeva origine dalla notifica dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno d’imposta 2002, con il quale si contestava a A.L.M.A.M. un maggior reddito a titolo di plusvalenza realizzata e non dichiarata dalla cessione di un’area edificabile.

Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con il rigetto del ricorso della contribuente (sentenza n. 14/43/2010). La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza ora impugnata, aveva invece accolto l’appello.

In sintesi il giudice regionale aveva ritenuto che la plusvalenza accertata dall’Ufficio non poteva essere contestata sulla sola base dell’accertamento di valore del terreno edificabile effettuata ai fini dell’imposta di registro.

Con un unico motivo l’Agenzia censura la sentenza dolendosi della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39, 41 bis e art. 42, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè in contrasto con la disciplina, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.

Si è costituito il contribuente, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Nel merito ha contestato il motivo della Agenzia, chiedendone il rigetto. Ha proposto inoltre ricorso incidentale con due motivi:

con il primo per illegittimità della sentenza nella parte in cui non aveva accolto l’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per non aver specificato le modalità di determinazione dell’aliquota utilizzata per tassare la plusvalenza;

con il secondo, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso della Agenzia, per illegittimità della sanzione irrogata, sussistendo cause di non punibilità.

Il contribuente ha depositato memorie illustrative ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di carenza di autosufficienza del ricorso, trattandosi di atto confezionato nel rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c..

Nel merito il ricorso va rigettato.

L’Amministrazione sostiene che il giudice regionale ha erroneamente escluso che la determinazione della plusvalenza ai fini Irpef possa assumere i valori accertati in sede di accertamento dell’imposta di registro.

Le affermazioni della ricorrente ripercorrono l’orientamento interpretativo della disciplina anteriore alla introduzione del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, il quale ha espressamente disposto che “Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

A seguito dell’intervento legislativo, la cui norma costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia dunque retroattiva, questa Corte ha pertanto mutato orientamento ed ha affermato che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi l’art. 5 cit., esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (da ultimo, ord. 9513 del 2018; inoltre ord. n. 19227 del 2017; sent. n. 12265 del 2017; sent. n. 6135 del 2016; ord. n. 11543 del 2016).

Ebbene, la motivazione della sentenza del giudice regionale ha sostenuto che “la pretesa dell’Ufficio si basa sull’automatica trasposizione del valore dato al bene ai fini dell’imposta di registro con quello da prendere in considerazione ai fini della tassazione Irpef” ed ha concluso che se il valore accertato per l’imposta di registro non può essere indifferente ai fini della determinazione delle plusvalenze in materia di Irpef, non è neppure possibile che il valore della plusvalenza sia riconducibile a quel solo dato. Ha pertanto riconosciuto le ragioni del contribuente.

La decisione è coerente con quanto ormai afferma la giurisprudenza alla luce della norma di interpretazione.

In conclusione il ricorso della Amministrazione va rigettato.

Esaminando ora il ricorso incidentale, è inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, atteso il rigetto del ricorso dell’Ufficio. Parimenti resta assorbito il secondo motivo, condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso della Amministrazione.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio ed alla sopravvenienza, a giudizio pendente, del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5,comma 3, possono essere integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA