Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21569 del 22/10/2015


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Civile Decr. Sez. 3 Num. 21569 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 10652-2014 proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA, già denominata Banca Intesa Spa,
in persona del suo procuratore speciale avv. Vittorio
Politi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO MALIZIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI CIVELLO giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CONDOMINIO DI C.SO VERCELLI N. 38 MILANO in persona
dell’Amministratore pro tempore dr. Natale Barbieri,
CRAVIOLO GIANFRANCO, RUSCONI GIORGIO, RIZZINI LUIGIA,
2015

POZZETTO GIORGIO, CROLA GIANPIERO, elettivamente

21

domiciliati in ROMA, VIA DI PORTONACCIO, 200, presso
lo studio dell’avvocato DANIELE MARIOTTI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato IDA

1

Data pubblicazione: 22/10/2015

FAVERO giusta procura

speciale

in calce

al

controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

CEDIM SPA , BACCI AMEDEO, IMMOBILIARTE ACCA SRL ,

VITTORIO, CREMONCINI STEFANIA, DE LAURENTIS FRANCESCO
PAOLO, CAMBIAGHI VIERI, DE PAOLI AURELIO, FAVARI
DARIA, VICENZI ALBERTO, GIANNICOLO ANNA, DE MARTINO
SANDRA, PAPPALARDO GIACOMO, RUSCONI JAMES, SALA
GIUSEPPINA, VOGRIG GIUSEPPE, CATTANEO FRANCA, CAPPIA
GABRIELLA, FONTANESI ZELMIRA, MUTI VINCENZO, MEGAMODA
SRL , CAMMI GIUSEPPINA, RONCHI PAOLO, IMM ARDA
GRIMOLDI E C SNC SOLDATI LEONARDO, GUERINI
FEDERICA, LOMBARDI GIANCARLA, MARTORINI GIOVANNA,
ASTI MARIO FORTUNATO, ASTI GIOVANNI, ASTI ANGELO,
ASTI ROSANGELA, STAZZI LUIGIA, ACERBI ANGELO MARIA
GIOVANNI, MARTORINI RITA MARIA;

intimati –

avverso la sentenza n. 3843/2013 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2014;

2

RUSCONI SIMONA, GOLETTI SILVIA, TOZZI SILVANA, TARONI

RGN.10652/2014
Il Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente Intesa San

3843/13 depositata in data 17/01/2014, sottoscritta dalla parte e
dai suoi difensori e l’accettazione dei controricorrenti dai
difensori;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione, hanno i requisiti
richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione

può essere dichiarata con decreto ai

sensi dell’articolo 391 c.p.c. come modificato con l’art.15 del
d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa
che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere
chiesta la fissazione dell’udienza.

Così deciso in Roma

Paolo spa avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n.

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