Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21569 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 18/10/2011), n.21569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza 14901-2010 proposto da:

R.A. in qualità di legale rappresentante dell’Impresa

Artigiana denominata MR DI RESI ANTONIO E MATOZZA MARIA PIA SNC

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 29,

presso lo studio dell’avvocato POJAGHI BETTONI GIULIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato COLUCCI NICOLA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SRL ALPAK (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TORRE MORENA 54/A,

presso lo studio dell’avvocato PERULLI ANNA MARIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati ZANCHI ITALO, BRUNO GIANFRANCO, giusta mandato

a margine delle note difensive;

– resistente –

avverso la sentenza n. 186/2010 del TRIBUNALE di LUCERA del

10.2.2010, depositata il 27/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – R.A., quale rappresentante legale della impresa artigiana Resi Antonio e Matozza Maria Pia snc impugna la sentenza del giudice unico del Tribunale civile di Lucera che ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda dal ricorrente proposta di risoluzione del contratto di vendita di imballaggi per alimenti intervenuto con la ALPAK srl.

2. – Il giudice del Tribunale di Lucera osserva che la convenuta ALPAK srl ha eccepito tempestivamente l’incompetenza del Tribunale adito, deducendo che il contratto si era concluso in (OMISSIS), luogo in cui si trova anche la sede della società convenuta, e che la merce era stata consegnata al vettore nello stesso luogo. Il giudice unico afferma la propria incompetenza in relazione a tutti i profili denunciati dalla convenuta, foro del contratto, forum destinatae solutionis, foro generale. Al riguardo il giudice unico rileva che l’odierna ricorrente ha agito per la risoluzione del “contratto di vendita” di imballaggi (pag. 1) e che nell’atto di citazione si indicano le forniture oggetto di causa come riferite a due ordini (precisamente il n. (OMISSIS) del 17 dicembre 2007 e il n. (OMISSIS) del 17 gennaio 2008). Osserva poi, al fine di individuare il luogo di conclusione dell’unico contratto, che dall’ordine n. (OMISSIS), prodotto dalla convenuta, risultava la ricezione del fax nel domicilio della ALPAK srl recante il timbro della società attrice con la sottoscrizione dell’amministratore unico di questa in calce e sotto la dicitura attendiamo la presente da voi controfirmata per accettazione. Osserva ancora che in ogni caso nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro (vendita da piazza a piazza) il contratto deve ritenersi concluso nel luogo in cui il venditore lo esegue mediante consegna della cosa al vettore o allo spedizioniere. Nel caso in questione la merce era certamente partita da (OMISSIS) sede della convenuta.

Con argomentazione conclusiva il giudice rilevava che in (OMISSIS) vi era anche la sede della società convenuta.

3. La ricorrente articola 5 motivi di ricorso.

4. L’intimata ALPAK ha depositato memoria difensiva.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nelle quali ritiene che il ricorso debba essere rigettato, competente essendo il Tribunale di Lecce. La relazione è stata notificata ai difensori delle parti. Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. I motivi del ricorso.

6.1 – Col primo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 20 c.p.c., rilevando che la convenuta non aveva in alcun modo contestato la competenza del Tribunale di Lucera sotto i profili del foro del contratto e del forum destinatae solutionis rispetto al secondo ordine del 17 gennaio 2008 e alla conseguente fattura. La contestazione effettuata risultava generica e non articolata ed esaustiva. Osserva in particolare che la merce in relazione alla quale era avvenuta la contestazione risultava consegnata senza l’ausilio di vettore o di spedizioniere (come risultava dalla fattura n. (OMISSIS) del 30 gennaio 2008). In particolare era stato provato che la merce in questione era stata consegnata al domicilio dell’acquirente senza l’ausilio di spedizioniere o vettore.

6.2 Col secondo motivo parte ricorrente deduce omessa motivazione circa il momento e il luogo di conclusione del contratto relativo all’ordine n. (OMISSIS) del 17 gennaio 2008.

6.3 Col terzo motivo deduce violazione falsa applicazione dell’art. 1326 cod. civ e art. 20 cod. proc. civ. Alla stregua dei principi generali osserva che il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione dell’altra parte, così come stabilito dall’art. 1326 c.c.. Il giudice, affermando che l’ordine non è qualificabile come proposta bensì come accettazione contrattuale, aveva sovvertito la natura e gli effetti degli atti negoziali: dal documento relativo all’ordine n. (OMISSIS) risultava inequivocabilmente che si trattava di una lettera di conferma d’ordine che trae la sua esistenza dall’ordine del cliente del 17 dicembre 2007.

6.4 Col quarto motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1327 c.c. e art. 20 c.p.c.. La ricorrente lamenta che il Tribunale, affermando che la merce era certamente partita da (OMISSIS) sede della convenuta, aveva omesso di motivare in ordine alla circostanza del mancato uso dello spedizioniere.

6.5 Col quinto motivo viene dedotta falsa applicazione dell’art. 1510 cod. civ. e art. 20 cod. proc. civ. quanto alla individuazione del forum destinatae solutionis. Il giudice aveva errato nel fondare la sua decisione sulla ritenuta consegna della merce al vettore, risultando invece che la merce era stata trasportata con mezzi propri a cura del venditore che l’aveva consegnata al domicilio dell’acquirente.

7. Il ricorso è infondato e va respinto.

7.1 Quanto al primo motivo occorre rilevarne l’infondatezza posto che, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la convenuta ha eccepito tempestivamente e ritualmente in sede di comparsa di risposta l’incompetenza territoriale del giudice adito (indicando il giudice di Lecce come competente) sotto tutti i profili accolti dal giudice unico tribunale di Lucera. In particolare con riguardo al luogo di conclusione e di esecuzione del contratto la convenuta ha fornito (pagina 2 della comparsa di costituzione) gli elementi in fatto in base ai quali risultava fondata la relativa eccezione, quali l’esser sorta l’obbligazione in (OMISSIS) (luogo in cui oltretutto vi è anche la sede legale della convenuta) per essere in tale luogo pervenuta l’accettazione della proposta formulata dall’odierna ricorrente e per essere iniziata in quel luogo l’esecuzione del contratto con la consegna della merce al vettore Bartolini.

Sia pur sinteticamente sono stati, quindi, forniti tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza delle relative eccezioni, avendo anche la parte convenuta specificamente fatto riferimento ai documenti che a tal fine allegava.

7.2 – Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Infatti, parte ricorrente si duole della mancata motivazione relativa al secondo ordine del gennaio 2008, senza considerare invece che il giudice unico, nella ricostruzione della vicenda e sulla base della stessa domanda formulata dalla parte oggi ricorrente, ha ritenuto che fosse intervenuto un unico contratto di vendita, con riguardo al quale era stata richiesta la risoluzione. Ha, quindi, nella sua motivazione fatto riferimento al solo primo ordine, che risultava essere economicamente e quantitativamente il più consistente, essendo il secondo del gennaio 2008 relativo ad una fornitura di limitatissima entità e di importo pure limitato rispetto ai circa Euro 6000 della vendita. Ha quindi ritenuto che il contratto si fosse concluso con riguardo a quanto accaduto in relazione al primo ordine, ritenendo il secondo ricompreso nell’ambito della vendita già conclusa. Di qui l’ininfluenza di una specifica motivazione quanto al secondo ordine.

7.3 – Il terzo motivo risulta infondato posto che non vi è alcuna violazione e falsa applicazione l’art. 1326 cod. civ. e art. 20 c.p.c., risultando chiaro il percorso motivazionale posto dal giudice unico a fondamento della sua decisione. Egli infatti ha sostanzialmente rilevato che la conclusione del contratto era avvenuta in (OMISSIS), poichè presso la sede della convenuta era giunta il 17 dicembre 2007 la accettazione della odierna parte ricorrente rappresentata dalla sottoscrizione del suo amministratore unico in calce alla proposta d’ordine dell’Alpak, che richiedeva specificamente una sottoscrizione su tale modulo per la accettazione.

Il giudice, quindi, ha fatto corretta applicazione dei principi generali in materia dettati appunto dall’art. 1326 c.c. e art. 20 c.p.c., posto che ha ritenuto concluso il contratto nel momento e nel luogo ((OMISSIS)) in cui la Alpak ha avuto conoscenza della accettazione da parte della ricorrente della sua proposta.

7.4 – Parimenti infondato il quarto motivo, a fondamento del quale si pone la questione relativa al secondo ordine, quanto alla consegna della merce, che, come già indicato nella valutazione del secondo motivo, risulta invece ininfluente posto che la conclusione del contratto è stata ritenuta, correttamente, dal giudice unico del tribunale di Lucera intervenuta con riguardo al primo ordine, e ciò in base alla stessa prospettazione dell’odierna parte ricorrente che ha inteso considerare come unitaria la vendita ai fini della risoluzione del relativo contratto per i vizi dedotti.

7.5 – Per gli stessi motivi indicati al precedente punto è infondato l’ultimo motivo, posto che la ricorrente continua a far leva esclusivamente sulla questione della consegna della merce relativamente: al secondo ordine, che invece resta assorbito nel primo con riguardo al quale il giudice unico correttamente ha evidenziato la circostanza risultante dagli atti, secondo la quale la merce fu consegnata al vettore Bartolini nel luogo in cui aveva sede la società convenuta. Trattandosi di vendita da piazza a piazza resta applicabile l’art. 1510 c.c., u.c., con conseguente individuazione del luogo di esecuzione del contratto in quello in cui la merce è stata consegnata al vettore, e quindi, (OMISSIS). Anche sotto tale profilo resta radicata la competenza territoriale del Tribunale di Lecce, nella cui circoscrizione territoriale si trova (OMISSIS) (vedi Cass. 2005 n. 1057).

8. In definitiva quindi il ricorso va respinto, dovendosi affermare la competenza territoriale del Tribunale di Lecce con riguardo alla domanda proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Lecce con riassunzione nei termini di legge. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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