Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21569 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 16/06/2017, dep.18/09/2017),  n. 21569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILLA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6462/2016 proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA TEL:

0680692422, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA – UTG DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19441/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Roma, con sentenza 30.9.2015, ha rigettato l’appello proposto da B.A. contro la sentenza n. 3329/2014 con cui il Giudice di Pace, in contraddittorio con la Prefettura di Roma, il Comune di Monte Argentario e l’Equitalia Sud spa, aveva ritenuto valida una cartella di pagamento relativa alla pretesa dell’ente territoriale e annullato per prescrizione quella riguardante la pretesa della Prefettura con compensazione delle spese. In ordine alla regolamentazione delle spese – che costituiva l’oggetto dell’impugnazione – il Tribunale ha ravvisato gli estremi di una soccombenza reciproca.

Contro tale decisione il B. ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92, art. 118 disp. att., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva in particolare che il Tribunale con motivazione apparente ha ritenuto sussistere una soccombenza reciproca anche tra il ricorrente e la Prefettura di Roma sol perchè la stessa non si era costituita in giudizio. In secondo luogo, avrebbe dovuto considerare l’esistenza di una pluralità di domande e quindi di cause scindibili tra loro: quella contro il Comune di Monte Argentario, esclusa dall’impugnazione e quella contro la Prefettura e l’Equitalia, domanda integralmente accolta con annullamento della relativa cartella. Rileva il ricorrente che per valutare la soccombenza reciproca il Tribunale avrebbe dovuto considerare le domande riguardanti le stesse parti.

1.2 Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: il Tribunale ha preso a fondamento della propria decisione anche un capo di sentenza (quello contro il Comune di Monte Argentario) non impugnato e, quindi, coperto dal giudicato.

2 I due motivi – che ben si prestano ad esame unitario – sono fondati.

La reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016 Rv. 638888; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013 (Rv. 627822).

Nel caso di specie il Tribunale di Roma:

a) ha affermato erroneamente “che il giudice di primo grado ha annullato la sola cartella esattoriale emessa per conto del Comune di Monte Argentario” quando invece è vero esattamente il contrario, posto che la cartella relativa alla pretesa dell’ente territoriale era stata ritenuta dal giudice di pace legittima e valida;

b) ha desunto gli estremi della soccombenza reciproca dal fatto “che nei confronti tra ricorrente ed Equitalia Sud sia intercorsa una soccombenza reciproca, mentre nulla è stato disposto in ordine alle spese tra ricorrente e Prefettura, non costituitasi, sicchè…..sussistevano gli estremi di una soccombenza reciproca”, espressione, questa non solo sintatticamente scoordinata, ma anche giuridicamente scorretta perchè, così come richiesto con l’appello, avrebbe dovuto tralasciare la posizione del Comune di Monte Argentario (per effetto del passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguardava) e porsi il problema della soccombenza nei rapporti tra ricorrente e Prefettura (la cui pretesa era stata annullata dal giudice di primo grado per prescrizione) e trarne le debite conseguenze.

Si rivela dunque erronea la affermazione della reciproca soccombenza tra ricorrente e Prefettura sulla base del fatto – assolutamente irrilevante – che la Prefettura aveva scelto di non costituirsi e che nulla era stato disposto in ordine alle spese.

Si rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza con rinvio al Tribunale di Roma che, in persona di diverso magistrato procederà a nuovo esame del gravame applicando, quanto alla regolamentazione delle spese nei confronti della Prefettura la regola ritenuta di giustizia partendo dal citato principio e motivando in maniera adeguata.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione soggettiva.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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