Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21569 del 13/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 21569 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 11712-2010 proposto da:
TROVATO GUGLIELMO C.F. TVRGLL50S291535R, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MINGIARDI GIUSEPPE, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2014
1918

contro

COMUNE DI SCICLI C.F. 00080070881, in persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Data pubblicazione: 13/10/2014

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CESARE BORROMETI, giusta delega in atti;
– controri corrente nonchè contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I

97095380586, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA n. 29 presso L’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato
DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale notarile in atti;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 806/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 14/01/2010 R.G.N. 834/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato MINGIARDI GIUSEPPE;
udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F.

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R.G. n. 11712/10
Ud. 28.5.14
Trovato Guglielmo c. Comune di Scicli e INPDAP

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.3.06 il Tribunale di Modica rigettava l’opposizione al decreto
ingiuntivo con cui era stato ordinato al Comune di Scicli il pagamento in favore di
Giovanna Trovato dell’indennità di fine rapporto per il periodo non di ruolo

prestato alle dipendenze della predetta amministrazione a seguito di assunzione a
tempo determinato avvenuta ex lege n. 285/77, prima dell’inquadramento nel ruolo
soprannumerario del Comune ai sensi della 1.r. n. 39/85.
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Catania, in totale riforma
di quella emessa in prime cure, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava – per
prescrizione della relativa azione – la domanda di parte attrice, che oggi ricorre per
la cassazione di tale sentenza affidandosi a tre motivi.
Il Comune di Scicli resiste con controricorso.
L’INPDAP — pure in contraddittorio con il quale si sono svolti i gradi di merito —
ha depositato procura speciale ad litem (e ha poi discusso la causa in udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità della notifica del ricorso
sollevata dal Comune di Scicli, atteso che la sua costituzione mediante
controricorso sana ex art. 156 co. 3 0 c.p.c. ogni ipotetico (per altro non sussistente,
nel caso di specie) vizio di notifica, avendo l’atto comunque raggiunto il proprio
scopo.
Invero, per consolidato insegnamento di questa Suprema Corte (cfr. Cass. n.
16578/08; Cass. n. 4702/03; Cass. n. 8166/01), ove il ricorso per cassazione sia
notificato non al procuratore costituito nel giudizio di merito, ma alla parte, la
notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun
riferimento con il destinatario dell’atto e, pertanto, non è inesistente, ma solo nulla
per inesatta individuazione della persona del destinatario; ne consegue che la
predetta nullità è sanata ove l’intimato abbia svolto la propria attività difensiva,
come avvenuto nel caso in esame, con la notifica del controricorso.

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Ud. 28.5.14
Trovato Guglielmo c. Comune di Scicli e INPDAP

2- Con il primo motivo si lamenta error in procedendo in relazione agli artt. 112,
324, 329, 343 e 346 c.p.c. nella parte in cui l’impugnata sentenza ha affermato che
si sarebbe formato il giudicato interno (per mancata impugnazione) sull’asserita
maturazione dell’indennità premio di servizio relativa al periodo precedente

all’immissione in ruolo (avvenuta a decorrere dal 1 0 .6.85) alla cessazione di tale
periodo di lavoro e non alla conclusione definitiva del rapporto con il Comune di
Scicli: sostiene a riguardo parte ricorrente che, essendo risultata totalmente
vittoriosa in prime cure, non era tenuta a proporre appello incidentale; la Corte
territoriale — prosegue il ricorso – è incorsa in ulteriore errore nel dire che la parte
privata avrebbe sostenuto la correttezza dell’affermato giudicato interno e nel
pronunciare in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., non avendo esattamente identificato l’azione e
l’oggetto della domanda né l’oggetto della pronuncia del primo giudice, statuendo
sulla decorrenza del termine prescrizionale sull’erroneo presupposto che si fosse
formato un giudicato interno.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935
e 2944 c.c. in relazione all’art. 9 d.lgs. n. 207/47, nonché vizio di motivazione, per
avere la gravata pronuncia fatto decorrere la prescrizione del diritto all’indennità
premio di servizio (cui era tenuto il Comune di Scicli) dalla cessazione del periodo
lavorativo non di ruolo prestato anziché dalla conclusione del rapporto di impiego
con la stessa amministrazione o comunque dal momento in cui il diritto medesimo
poteva essere fatto valere: invece — continua il ricorso — il dies a quo del termine di
prescrizione andava individuato nel 5.3.03, data della nota prot. n. 4142 con cui
l’INPDAP aveva comunicato la cancellazione dell’iscrizione previdenziale attivata
dal Comune di Scicli anche per il periodo pre-ruolo, rendendo noto che al suo
pagamento avrebbe dovuto provvedere il Comune stesso e non l’INPDAP; solo da
tale momento — conclude il ricorso — era sorto l’interesse ad agire per il pagamento
dell’indennità in questione ex art. 9 d.lgs. n. 207/47 e, comunque, i versamenti dei
contributi effettuati dal Comune di Scicli all’INPDAP sino al 5.3.03 costituivano
quanto meno riconoscimento del debito avente, ex art. 2944 c.c., efficacia
interruttiva della prescrizione.
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Trovato Guglielmo c. Comune di Scicli e INPDAP

Con il terzo motivo ci si duole di violazione dell’art. 91 c.p.c. perché, essendo
corretta la statuizione emessa dal Tribunale, la Corte d’appello avrebbe dovuto
confermarla anche riguardo al regime delle spese, in primo grado poste a carico del

soccombente Comune di Sicli.

3- I motivi — da esaminarsi congiuntamente perché connessi — sono infondati.
Si premetta che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, non
può parlarsi di intervenuto giudicato interno circa il momento di maturazione
dell’indennità (relativa al periodo precedente all’immissione in ruolo) alla data del
1°.6.85 e ciò perché è pacifico (ne dà atto la stessa impugnata sentenza) che proprio
il Tribunale ha affermato che il diritto è divenuto esigibile solo alla data del 5.3.03,
allorquando l’INPDAP ha disconosciuto la posizione previdenziale.
Ora, la giurisprudenza di questa S.C. (non diversamente dalla più avveduta
dottrina), al fine di selezionare le questioni suscettibili di devoluzione e, per
converso, di giudicato interno se non censurate in appello, utilizza la locuzione di
“minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, che
consiste nella sequenza logica “fatto

> norma

> effetto giuridico”, cioè nella

statuizione che affermi l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad
esso ricolleghi un dato effetto giuridico (v. Cass. 29.7.2011 n. 16808; Cass.
29.10.98 n. 10832; Cass. 10.7.98 n. 6769).
Si tratta di una terminologia per certi aspetti più icastica di quella che
comunemente fa riferimento al capo autonomo della sentenza suscettibile di
formare giudicato interno se non impugnato e ciò perché costituisce capo autonomo
non quello graficamente riportato come tale, ma soltanto quello che risolve una
questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, autonomia
che manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di
valutazione di un necessario presupposto che, unitamente ad altri, concorre a
formare un capo unico della decisione (cfr., e pluribus, Cass. 23.3.12 n. 4732; Cass.
16.1.06 n. 726).
Nel caso di specie, la maturazione del diritto all’indennità per cui è causa per il
periodo non di ruolo prestato alle dipendenze del Comune di Scicli (che non può
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che avvenire via via che sia stata eseguita la relativa prestazione di lavoro, arg. ex
art. 9 d.l.C.p.S. 4.4.47 n. 207, come risultante dalla sentenza n. 38/86 della Corte
cost.) costituisce mero presupposto (o singolo elemento intermedio della sequenza
fatto –> norma –> effetto giuridico) per stabilire, poi, il momento di esigibilità

dell’indennità medesima: in ciò consiste la presente controversia.
L’impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo degli elementi di tale
sequenza ne riapre per intero la disamina, consentendo al giudice del gravame di
riconsiderarla tanto in punto di diritto (individuando una diversa norma sotto cui
sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi) quanto in punto di fatto
(attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti).
Nel caso di specie la devoluzione dell’intera sequenza era avvenuta in forza del
gravame del Comune di Scicli nella parte in cui ne aveva coinvolto l’effetto
giuridico, ossia l’esigibilità del credito solo da epoca successiva al 5.3.03, data della
sopra ricordata nota prot. n. 4142 con cui l’INPDAP aveva comunicato la
cancellazione dell’iscrizione previdenziale attivata dal Comune di Scicli anche per
il periodo pre-ruolo.
Dunque, non si è verificato il giudicato interno di cui parlano i giudici d’appello
(in tal senso si corregge, ex art. 384 ult. co . c.p.c., la relativa motivazione in diritto).
Nondimeno il ricorso è infondato, dovendo questa S.C. confermare l’orientamento
espresso in una propria precedente sentenza resa in una vicenda, del tutto analoga,
di altro personale del Comune di Scicli (v. Cass. n. 12917/13).
Poiché le odierne parti non mettono in dubbio la titolarità del Comune di Scicli
nel lato passivo dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell’indennità per
il periodo di lavoro non di ruolo, il nucleo della controversia risiede unicamente
nello stabilire il momento a partire dal quale l’odierna parte ricorrente avrebbe
potuto far valere il diritto ovvero quando lo stesso sia divenuto esigibile, con
conseguente decorso ex art. 2935 c.c. del termine di prescrizione.
Parte ricorrente muove dal presupposto che costituirebbe impedimento
all’esercizio del diritto il comportamento tenuto dal Comune di Scicli che,
interpretando erroneamente la Circolare INADEL n. 12 del 1986, trasferì all’istituto

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previdenziale gli elementi per consentirle di fruire, all’atto della cessazione dal
rapporto, la relativa indennità anche per il periodo non di ruolo.
Va tuttavia ribadito che l’art. 2935 c.c., secondo cui la “prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, consente di

procrastinare il dies a quo della decorrenza del termine solo in ipotesi di
impedimento legale all’esercizio del diritto e non anche di impedimento di fatto
(Cass. 27.2.02 n. 2913, 16.7.01 n. 9618, 15.3.01 n. 3796, 19.11.99 n. 12825, 3.6.97
n. 4939), tale essendo la mera ignoranza del titolare, colpevole o meno che sia
(Cass. 11.12.01 n. 15622; Cass. 3.5.99 n. 4389; Cass. 25.11.97 n. 11809; Cass.
18.9.97 n. 9291, Cass. 7.5.96 n. 4235).
Le uniche eccezioni a riguardo sono quelle tassativamente indicate dagli artt. 2941
e 2942 c.c. in tema di sospensione del decorso della prescrizione, nessuna delle
quali ricorre né è stata allegata dall’odierna parte ricorrente.
In particolare, non è ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (sospensione
derivante da un comportamento doloso della controparte), che si verifica soltanto
quando il debitore ponga in essere intenzionalmente una condotta volta ad occultare
al creditore l’esistenza dell’obbligazione (cfr., ex aliis, Cass. n. 1222/04, in cui è
stato escluso che possa integrare tale ipotesi la condotta tenuta dall’Ente Ferrovie
dello Stato in una propria circolare in cui rassicurava i dipendenti in ordine alla non
decorrenza della prescrizione di crediti per lavoro straordinario).
Tale condotta deve comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di
agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
In altre parole, l’art. 2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla
possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento
soggettivo ancorché determinato dal fatto di un terzo (cfr. Cass. n. 15858/2003;
Cass. n. 2429/94).
Nel caso di specie non vi erano impedimenti legali all’esercizio del diritto, non
potendo ritenersi tale la regolarizzazione contributiva operata dal Comune per il
ricongiungimento dei periodi ai fini previdenziali.

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E, come non vi erano impedimenti legali, così non esistevano cause che
escludessero in parte ricorrente l’interesse ad agire, atteso che — in base ad una
corretta esegesi normativa — ben avrebbe potuto tempestivamente convenire in

ultima amministrazione e/o dell’istituto previdenziale) per chiederne la condanna al
pagamento della prestazione maturata.
Da ultimo infondato è anche il terzo motivo di ricorso, atteso che la giusta riforma
della sentenza di primo grado necessariamente doveva travolgere anche la
statuizione sulle spese adottata dal Tribunale.

4- In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità si compensano tra le parti, atteso che
la controversia è nata da un equivoco dovuto ad un’erronea interpretazione
normativa,

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P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 28.5.2014.

9Le

giudizio il Comune di Scicli (al di là dell’eventuale contrario convincimento di tale

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