Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21568 del 26/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21568
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10999/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO
MARAZZA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO
CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 767/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 22/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno depositato verbale di conciliazione, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
2. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si appalesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
3. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
4. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016