Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21568 del 18/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 18/10/2011), n.21568
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per correzione di errore materiale n. 5514-2010 proposto
da:
G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato PECORONE
VALERIA, rappresentato e difeso dall’avvocato BOLLE LUCIANO, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20607/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 22.12.08, depositata il 24/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’odierno ricorrente lamenta l’errore materiale in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato su indicato, nel quale è stato indicato come giudice di rinvio la Corte d’appello di Roma, a seguito dell’accoglimento del suo ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Latina, che aveva giudicato in grado di appello sulla sentenza resa dal locale Pretore.
Osserva che la causa doveva essere rimessa al giudice di Latina, quale giudice dell’appello della controversia in questione. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Il ricorso non può essere accolto. Quanto denunciato dal ricorrente non può essere qualificato come “errore materiale”, trattandosi semmai di errore di diritto, peraltro insussistente, avendo questa Corte fatto applicazione del principio ormai pacifico, secondo il quale: “A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, la competenza per il giudizio di rinvio dopo la cassazione delle sentente emesse dal tribunale in grado di appello contro le sentenze del pretore appartiene alla Corte di appello; tuttavia, la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione, ai sensi dell’art. 383, cod. proc. civ., determina una competenza del giudice designato che non è suscettibile di successive contestazioni, neanche in riferimento alle sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza” (Cass. 2003 n. 3288, Cass SU 2000 n. 1044, vedi anche Cass. 2006 n. 9643).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011