Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21568 del 18/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 31/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21568

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9463/2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO CARUSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ORAZIO PAPALE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., R.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA IRNERIO 57, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CERZA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO BARONE giusta procura in

calce al controricorso;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1385/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

R.A. e N., all’esito della divisione svoltasi dinanzi al Tribunale di Caltagirone e conclusasi con la sottoscrizione tra le parti del verbale di conciliazione n. 4/2010, al fine di dare attuazione agli obblighi di fare contemplati nell’accordo, si rivolgevano al G.E. del detto Tribunale, assumendo che fosse mancata la spontanea esecuzione ad opera dei condividenti.

Il giudice adito a norma dell’art. 612 c.p.c., disposta CTU, con ordinanza del 9/4/2013, condividendo le conclusioni dell’ausiliare, disponeva che l’esecuzione dovesse avvenire conformemente a quanto indicato dal tecnico d’ufficio, designando l’ufficiale giudiziario che, collaborando con il CTU, avrebbe provveduto all’esecuzione degli obblighi di fare, procedendo alla divisione dei terreni in conformità dell’elaborato peritale.

Avverso tale ordinanza, sul presupposto che il giudice non si fosse limitato ad una mera interpretazione del titolo esecutivo, ma avesse risolto una controversia tra le parti, proponeva appello l’altra condividente F.A., e la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1385 del 15/9/2015, rigettava il gravame, osservando che in realtà il giudice aveva correttamente fatto riferimento a quanto indicato con l’ausilio del CTU, in assenza di un analitico computo metrico riportato nel verbale di conciliazione, sicchè l’ausiliare aveva fatto riferimento proprio a quanto calcolato e riportato dalle parti nel progetto di divisione approvato in sede conciliativa.

La circostanza che il frazionamento dei fondi fosse avvenuto prescindendo da quelle che erano le indicazioni catastali e dai confini esistenti, ma con il richiamo a punti fiduciali, non contrastava con il titolo, posto che nel verbale di conciliazione, relativamente ai terreni i comunisti avevano consapevolmente scelto di fare affidamento su di un successivo frazionamento, che non si doveva fondare sui confini reali.

Infine, evidenziava che anche la particella n. (OMISSIS), sebbene per errore non riportata nelle tabelle che indicavano i lotti assegnati alle parti, era uno dei beni da dividere e quindi legittimamente era stata presa in considerazione nell’ordinanza impugnata, così come nella divisione conciliativa vi era un puntuale riferimento al diritto di servitù di cui si contestavano le modalità attuative.

F.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

R.A. e R.N. hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

I tre motivi del ricorso principale lamentano rispettivamente:

Omesso esame di pag. 34 dell’allegato progetto di divisione facente parte del verbale di conciliazione:

Omesso esame del verbale di conciliazione nella parte in cui il tenore dell’atto esclude il rinvio ad un successivo frazionamento;

Falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., in quanto l’impugnazione opposta concerneva non il diritto di servitù ma le sue modalità di costituzione.

Rispetto alla disamina dei motivi di ricorso principale, riveste però portata assolutamente preliminare ed assorbente il ricorso incidentale, che evidenzia l’omessa decisione da parte della Corte d’Appello sull’eccezione a suo tempo sollevata dagli appellati, concernente peraltro una questione rilevabile d’ufficio, relativa alla inammissibilità dell’appello, in quanto tardivamente proposto.

Si rileva, infatti, che l’ordinanza impugnata era stata depositata il 9/4/2013, ma che, anche attribuendo alla stessa valore di sentenza, l’appello proposto in data 20/11/2013 era tardivo, in quanto al termine di cui all’art. 327 c.p.c. (pari a sei mesi, trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 4 luglio 2009) non poteva applicarsi la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969, trattandosi di opposizione avverso provvedimento in materia esecutiva.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c.. Tale regola vale anche con riferimento all’appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poichè detto appello assume necessariamente valore di opposizione all’esecuzione ex art. 615, per contestare il diritto della controparte ad agire “in executivis” nelle forme di cui agli artt. 612 c.p.c. e segg., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l’aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge (Cass. n. 14591/2007; Cass. n. 574/1979; Cass. n. 3828/1974).

Ne consegue che in accoglimento del ricorso incidentale, (trattandosi in ogni caso di questione rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità), poichè il giudizio a causa dell’inammissibilità dell’appello, non poteva essere proseguito, la sentenza deve essere cassata senza rinvio.

Il rilievo dell’inammissibilità dell’appello determina altresì come conseguenza l’inammissibilità del ricorso principale.

Le spese del giudizio di appello e di quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo Poichè il ricorso principale nonchè l’appello sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono dichiarati inammissibili, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.

PQM

 

Accoglie il ricorso incidentale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata poichè il processo di appello non poteva essere proseguito attesa l’inammissibilità dell’impugnazione; dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di appello e di cassazione in favore dei ricorrenti incidentali che liquida per il giudizio di appello in complessivi Euro 3.777,00 per compensi, e per quello di cassazione in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per l’appello e per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA