Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21567 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 18/10/2011), n.21567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza n. 19261-2009 proposto da:

N.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STRAVAGANTI MARIA CRISTINA, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell’avvocato AMICI

GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla

memoria di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 2339/09 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata

l’01/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è solo presente l’Avvocato Stravaganti Maria Cristina difensore del

ricorrente;

è solo presente l’Avvocato Amici Giancarlo, difensore della

resistente;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 2339 del 2009 emessa dal giudice unico del Tribunale di La Spezia, depositata il 1 agosto 2009 e comunicata il 3 agosto dello stesso anno, con la quale il giudice adito si dichiarava incompetente in relazione alla richiesta di accertamento tecnico preventivo, competente essendo il Giudice di Pace di La Spezia con condanna alle spese.

2. – Il ricorso, depositato il 9 luglio del 1009 dal ricorrente ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., riguardava la richiesta di accertamento tecnico preventivo sullo stato del suo appartamento sito in (OMISSIS), al fine di determinare gli interventi di ristrutturazione per manutenzione ordinaria e le relative spese in relazione al recupero del relativo credito derivante dal non aver la signora R.L. provveduto alle riparazioni ordinarie sulla stessa gravanti quale titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 1025 c.c.. Per la controversia veniva dichiarato il valore di Euro 4305.

3. – La signora R.L. si costituiva, eccependo l’incompetenza per valore, trattandosi di controversia inferiore ai Euro 5000, come dichiarato dallo stesso ricorrente.

4. – Il giudice unico del Tribunale riteneva di accogliere tale eccezione, rilevando chi; il procedimento, finalizzato alla tutela di un diritto di credito il cui valore era stato determinato in una somma inferiore ai Euro 5000, doveva ritenersi di competenza del Giudice di Pace, poichè introdotto in data successiva all’entrata in vigore della L. 2009 n. 69, che aveva portato a Euro 5000 il limite di valore della competenza del Giudice di Pace.

5. Il provvedimento impugnato, in quanto depositato il 1 agosto 2009, è soggetto alla nuova disciplina del giudizio di cassazione introdotto dalla L. n. 69 del 2009.

6. Il ricorrente assume la competenza del Tribunale di La Spezia, in ragione del necessario accertamento incidentale sul titolo vantato dalla Raspini. Si trattava di stabilire se si trattava di diritto di abitazione oppure di comodato gratuito. Nel primo caso parte convenuta poteva essere richiesta del pagamento dell’intera somma, mentre nel secondo dovevano essere escluse le spese relative ai lavori relativi alla normale usura dell’appartamento.

7. – R.L. ha depositato memoria con la quale insiste per il rigetto del ricorso.

8. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

9. – L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile, in quanto è stata proposta contro un provvedimento che la legge non considera espressamente impugnabile e, quindi, insuscettibile, ove rechi una decisione sulla competenza, di quel particolare mezzo di impugnazione che il codice di rito prevede per le decisioni sulla competenza.

Al riguardo Cass. 2008 n. 14187 ha affermato il seguente condiviso principio: Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art. 696 bis cod. proc. civ., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito. Esso, di conseguenza, non può essere impugnato col regolamento di competenza.

Il principio affermato è stato confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 16091 del 2009).

Occorre osservare, al riguardo, richiamando il condiviso percorso motivazione di tale decisione, che l’art. 696 c.p.c., comma 3, disciplina l’accertamento tecnico preventivo, rinviando all’art. 694 ed all’art. 695, che prevede espressamente che il provvedimento – quindi qualsiasi provvedimento e, perciò, anche quello che neghi la competenza – adottato dal giudice investito dell’istruzione preventiva non è impugnabile.

Tale previsione di non impugnabilità ha fatto sorgere il problema dell’applicabilità del rimedio dell’art. 111 Cost., comma 7, che è però stato escluso dalle SS.UU. della Corte. Cass. SU n. 7129 del 1998 e Cass. SU n. 14301 del 2007, occupandosi del provvedimento ammissivo dell’istruzione preventiva, nell’escludere il ricorso straordinario, hanno anche escluso il regolamento di competenza. E’ vero che nel caso in questione si tratta di un provvedimento negativo dell’ammissione del rimedio e, particolarmente, di provvedimento negativo della competenza del giudice adito e dichiarativo di quella di altri giudici. Ma occorre osservare che la natura positiva o negativa del provvedimento non può determinare la soggezione ad un rimedio impugnatorio, salvo che non sia la legge a distinguere. Le ragioni che hanno indotto a sottrarre il provvedimento positivo al rimedio del regolamento di competenza non possono che valere anche quando si verta in tema di provvedimento negativo.

10 – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 800,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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