Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21566 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 27/07/2021), n.21566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINAZA

sul ricorso 1608/2018 proposto da:

Tungaloy Corporation Ltd., Tungaloy Italia S.r.l., in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 3, presso lo studio

dell’avvocato Ilardi Pietro, che le rappresenta e difende unitamente

agli avvocati Bogni Mariangela, Galli Cesare, Paoletti Vieri, giusta

procura speciale per Notaio S.M. di (OMISSIS), con

apostille del 26.12.2017 e procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BFT Burzoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Malcesine n. 30, presso lo

studio dell’avvocato Porcelli Giovanni, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Lanzarini Annalisa, Creta Paolo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2366/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Tungaloy Corporation LtD e la Tungaloy Italia s.p.a., rispettivamente titolare e licenziataria del marchio nazionale n. 1.255.252 avente a oggetto la parola “tungaloy” nonché del marchio nazionale n. 1.255.254 avente a oggetto la lettera “t” racchiusa all’interno di un quadrato in posizione obliqua aperto su un vertice – marchi consistenti in rinnovazioni di registrazioni risalenti al 1971 e relativi a utensili e strumenti a mano, a strumenti di chirurgia nonché a strumenti per la foratura e tornitura di metalli – convenne in giudizio la BFT Burzoni s.r.l. per violazione dei segni distintivi e per concorrenza sleale in relazione all’uso del marchio “TungLoy”, registrato nell’anno 1984 e successivamente rinnovato per asportazioni meccaniche e asportazione di trucciolo, nonché per sentir dichiarare la nullità del suddetto marchio e condannare la convenuta ai danni.

La convenuta resistette e propose domande riconvenzionali di decadenza e di nullità del marchio attoreo e di convalidazione del proprio.

L’adito tribunale di Bologna, premesso che la domanda di contraffazione aveva riguardato solo il primo marchio (n. 1.255.252), esaminava innanzi tutto le domande riconvenzionali, e di queste rigettava quelle di decadenza e di nullità del detto marchio per difetto di capacità distintiva. Accoglieva, invece, la domanda di convalidazione del marchio “TungLoy”, rilevando che la documentazione prodotta dalla convenuta era idonea a dimostrare che una anteriore contestazione era stata già avanzata dalle attrici nel 1984 senza ulteriori iniziative, sicché l’uso del marchio era andato avanti, da parte della convenuta, in modo indisturbato per 22 anni col fine di contraddistinguere i propri prodotti. Per conseguenza il tribunale rigettava altresì le domande principali.

Gravata dalle attrici, la sentenza è stata confermata dalla corte d’appello di Bologna, e contro la relativa decisione è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.

La BFT ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Le ricorrenti sottopongono alla Corte le seguenti doglianze:

(i) violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto non dimostrata la circostanza che al momento della domanda di registrazione del marchio “TungLoy” la convenuta BFT fosse stata a conoscenza del marchio “tungaloy”, precedentemente registrato dalle ricorrenti. In tal guisa la corte d’appello avrebbe mancato di considerare che l’oggettiva affinità e confondibilità dei segni, come pure l’originalità e la capacità distintiva del marchio “tungaloy”, erano state accertate dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata;

(ii) nullità della sentenza, o in subordine violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nella parte in cui è stata esclusa la somiglianza e confondibilità dei marchi con motivazione incomprensibile, stante la previa affermazione di estraneità delle questioni relative al marchio figurativo rispetto a quello verbale n. 1.255.252, seguite da valutazioni di non confondibilità incentrate proprio sul segno figurativo, e peraltro in base a una valutazione analitica anziché sintetica;

(iii) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 12 e 20 (codice della proprietà industriale) per avere la sentenza escluso la somiglianza dei marchi in base all’insufficiente rilievo che essi sono costituiti da due parole inglesi, in abbreviazione, di uso assolutamente comune; quando invece il marchio “tungaloy” non si sarebbe potuto ritenere “debole”; esso in vero non risultava semplicemente evocativo della denominazione generica degli utensili da taglio, bensì era il frutto di una modificazione dei termini (sì di uso comune ma) di lingua inglese; così da imporsi al consumatore medio italiano con un più rilevante effetto distintivo a fronte del quale il segno della convenuta pressoché in nulla si era differenziato, salva l’eliminazione della lettera “a” all’interno della parola usata (“TungLoy”); cosa del tutto insufficiente anche tenuto conto della risultante dell’esame globale e sintetico dei segni nell’aspetto grafico;

(iv) nullità della sentenza o in subordine violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per aver mancato di considerare il marchio di fatto della Tungaloy, parimenti invocato in aggiunta a quello registrato, sia come autonomo fatto distruttivo della novità del marchio della BFT, sia come autonomo fatto costitutivo dell’azione di contraffazione e concorrenza sleale;

(v) violazione o falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 48, (cd. legge marchi) e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’affermazione di mancata conoscenza del marchio altrui da parte della convenuta al momento del deposito del proprio. Le ricorrenti lamentano la mancata ammissione delle prove orali dedotte e ascrivono all’impugnata sentenza di non aver considerato che in materia è ammessa anche la prova per presunzioni, e che l’art. 48 non richiede a chi per primo abbia registrato un marchio la prova positiva della conoscenza del segno da parte di chi, post-adottante, abbia proposto una successiva domanda di convalidazione;

(vi) ancora violazione o falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 48, in quanto in ogni caso l’impugnata sentenza avrebbe errato nell’escludere la reale conoscenza del marchio antecedente da parte della BFT, visto che prima della scadenza del quinquennio richiesto dalla norma le attrici, come accertato in fatto, avevano già diffidato la detta società;

(vii) violazione o falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 48, per non avere la corte d’appello considerato che l’operatività della convalidazione era comunque preclusa in limine, poiché era mancato giustappunto il requisito – pro tempore essenziale – dell’uso del marchio (da convalidare) per cinque anni dopo la pubblicazione. In questa prospettiva si censura la sentenza nell’affermazione relativa alla possibilità di convalidazione di marchi pubblicati dopo il 1981 e prima del 1992, siccome soggetti al testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 480 del 1992;

(viii) violazione o falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 48, sotto l’ulteriore profilo della non considerata essenziale rilevanza, ai fini della convalidazione, rispetto al dato normativo rilevante pro tempore, dell’uso del segno per cinque anni “senza contestazioni”; cosa nella specie da escludere in base all’accertamento in fatto;

(ix) violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., per avere la sentenza travisato il concetto di diversità intercorrente tra le domande di concorrenza sleale e di contraffazione del marchio, tale da consentirne il cumulo, non avendo considerato che quella di concorrenza sleale era stata prospettata anche per motivi indipendenti dalla mera questione di confondibilità del marchio.

II. – Deve innanzi tutto esser dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è riferito alla società Tungaloy Corporation LtD, titolare del marchio.

Come esattamente eccepito dalla controricorrente, la procura speciale acclusa al ricorso non e’, per questa parte, idonea, essendo stata conferita in Giappone con asserita sottoscrizione di tale K.S. (amministratore delegato e legale rappresentante della società). La sottoscrizione, in base all’acclusa apostille, non risulta esser stata apposta, però, dinanzi al pubblico ufficiale giapponese certificante. Difatti la certificazione attesta che altra persona (tale H.O.) è comparsa alla presenza del pubblico ufficiale, e che ivi ha semplicemente dichiarato “che S.K. riconosce se stesso quale soggetto che ha sottoscritto il documento allegato”. In altre parole, emerge dall’attestazione che il sottoscrivente la procura speciale ( S.K.) non è comparso affatto dinanzi all’ufficiale certificatore della autenticità della firma; è invece comparso un altro soggetto ( H.O.) il quale ha dichiarato che il primo riconosce per propria la firma.

Palesemente codesta modalità di rilascio della procura speciale è eccentrica rispetto alle forme stabilite dall’ordinamento processuale italiano, e questa Corte ha da tempo chiarito che la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è comunque disciplinata dalla legge processuale italiana.

E’ vero che la legge processuale, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, come sottolineato dalla ricorrente in memoria; sicché è vero che in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex soci.

Occorre tuttavia che il diritto straniero conosca (quantomeno) gli istituti che per il diritto italiano sono rilevanti in senso processuale e che li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell’ordinamento interno. Tali linee fondamentali consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza, oltre che nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (v. Cass. Sez. U n. 3410-08, cui adde Cass. n. 29651-17, Cass. n. 1932118).

III. – Il ricorso è invece ammissibile nella parte riferita alla società Tungaloy Italia, licenziataria del marchio e legittimata essa stessa all’esercizio delle azioni che in base alla sentenza si assumono proposte contro la BFT: (a) di contraffazione del marchio e della ragione sociale; (b) di concorrenza sleale per confusione e denigrazione di prodotti oltre che per contraffazione di marchio e denominazione; (c) di nullità del marchio avverso n. 1.117.711; (d) di risarcimento dei danni.

IV. – Nella prospettiva indicata i primi due motivi sono infondati, mentre il terzo è inammissibile.

In effetti dalla sentenza risulta che il giudice di primo grado aveva prioritariamente respinto la domanda riconvenzionale di nullità del marchio “tungaloy”.

Tale domanda era stata sorretta da un rilievo di incapacità distintiva, ma il tribunale aveva affermato che l’unione dei due termini “tungsten” e “alloy” nel nuovo termine “tungaloy” aveva costituito una combinazione linguistica dotata di sufficiente originalità.

La statuizione non era stata incidentalmente impugnata dalla convenuta BFT, la quale, vittoriosa in primo grado sul versante della convalidazione del proprio marchio, si era limitata a resistere all’avverso gravame.

Per quanto sia vero che in ordine alla rilevanza distintiva del detto marchio si è formato il giudicato, resta tuttavia che non può sostenersi che la corte d’appello lo abbia infranto, né che la motivazione sia incomprensibile o parvente.

Ci si riferisce in particolare all’intervenuto scrutinio dei primi due motivi del gravame allora proposto dalle attuali ricorrenti.

Codesti motivi erano tesi a confutare il fondamento della convalidazione del marchio successivo.

La corte territoriale li ha disattesi premettendo che era passata in giudicato la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva detto che l’oggetto della contestazione era stato riferito al solo cd. marchio verbale “tungaloy” n. 1.255.252, contraffatto dall’uso del marchio “TungLoy” della convenuta, e non anche al marchio figurativo 1.255.254.

Dopodiché è tornata sulla capacità distintiva del marchio in questione perché composto da parole di uso comune (in lingua inglese), ma non ne ha rimesso in discussione l’accertamento. Ha unicamente motivato la mancanza di malafede di BFT quale base della convalidazione del suo marchio considerando che i due marchi erano costituiti da una modificazione di parole di uso comune, cosa ritenuta anche dal tribunale; sicché ha rilevato che non poteva esservi certezza in ordine all’essere stata la BFT, nell’anno 1984 in cui aveva registrato il proprio marchio, a conoscenza dell’esistenza della registrazione del marchio “tungaloy” fin dal 1972 per le specifiche classi di prodotto 8 e 10.

5. – Quanto alle modalità con le quali la valutazione è stata espressa, non può sostenersi che la sentenza sia carente nella prospettiva dell’art. 132 c.p.c., poiché la violazione di questa norma presuppone che non sia identificabile la ratio decidendi; cosa che nella specie non è data, essendo la ratto chiaramente espressa dalla corte del merito con riferimento a valutazioni in fatto, a proposito della mancanza di elementi comprovanti la conoscenza effettiva da parte di BFT dell’anteriore registrazione dell’avverso marchio per le classi di prodotto considerate e della sua espansione nel mercato italiano. Ne’ l’insistenza della ricorrente sul principio che vuole l’esame dei marchi svolto in modo necessariamente sintetico, anziché analitico, possiede una specifica rilevanza nel caso concreto.

La motivazione della corte territoriale, nel rinvio alle modalità di composizione del marchio verbale unitamente alle caratteristiche grafiche e fonetiche, non integra una impropria modalità analitica di apprezzamento della incapacità distintiva, sebbene (e proprio) quella valutazione complessiva strumentale a stabilire il livello d’impressione suscitata dai segni, in vista del giudizio di conoscenza dell’esistenza della anteriore registrazione del 1971 intestata alla Tungaloy.

Ciò comporta l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

6. – Inammissibile è invece, come detto, il terzo motivo di ricorso, per estraneità alla ratio decidendi, dal momento che l’impugnata sentenza non ha espresso un giudizio di debolezza del marchio n. 1.255.252, ma si è limitata – ancora una volta – a esaminarne le caratteristiche ai diversi fini del giudizio di buona fede della convenuta, ritenuto rilevante per la domanda di convalidazione.

7. – Nel quarto motivo si assume che la sentenza sia nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c., o in subordine per mancanza di motivazione (art. 132 c.p.c.), per non aver minimamente considerato il marchio di fatto della Tungaloy, parimenti invocato in aggiunta a quello registrato onde sostenere l’azione di nullità del marchio “TungLoy” ovvero le azioni di contraffazione e di concorrenza sleale.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha reso la motivazione tenendo conto della dedotta divulgazione nel territorio italiano del marchio delle attrici, e ne ha escluso la prova, finanche presuntiva, rilevando che la documentazione al riguardo prodotta era inidonea a ogni fine.

La detta valutazione di insufficienza probatoria non è stata adeguatamente censurata.

Non è pertinente il richiamo dell’art. 132 c.p.c., atteso che l’intera motivazione è su tali punti riferita al fondamento della convalidazione del marchio della convenuta; e in tal guisa non è parvente.

Nella sua specifica portata essa determina il rigetto implicito di ogni pretesa basata sul marchio anteriore, pur di fatto, giacché tale pretesa è stata dalla corte d’appello ritenuta nel suo complesso inibita dal buon fondamento dell’avversa convalidazione.

8. – Possono essere esaminati unitariamente i motivi dal quinto all’ottavo, che identificano il nucleo essenziale delle doglianze relative al giudizio di convalidazione.

I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.

9. – Per quel che si evince dalla sentenza d’appello, il tribunale aveva accertato che la prima diffida era stata inviata alla BFT il 25 novembre 1986, ossia dopo due anni e mezzo dal deposito della domanda di brevetto (luglio 1984) e, per quel che serve, dopo circa sei mesi dalla concessione (maggio 1986).

Sottolineato che su tale punto non era stata svolta impugnazione, la corte d’appello ne ha tratto che – giustappunto – “alla data della domanda (art. 48 I.m.) di brevetto del proprio marchio” la BFT non era a conoscenza del marchio di controparte.

L’affermazione integra una deduzione niente affatto illogica, e alla stessa la corte del merito ha aggiunto che neppure il contenzioso stragiudiziale tra le società aveva ingenerato nella BFT la conoscenza della preesistenza del marchio “tungaloy” ostativa alla convalidazione, dal momento che l’unica ulteriore contestazione pervenuta dopo lo scambio epistolare degli anni 1986-1988 era stata quella della citazione notificata nel 2010.

Anche in questo caso si tratta di una valutazione in fatto non sindacata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nei limiti in cui il vizio è ancora deducibile in questa sede (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).

Dopodiché la sentenza ha precisato che la questione delle contestazioni svolte a mezzo di lettere commerciali, tra il 1986 e il 1988, era stata dal tribunale ricostruita (in fatto) senza avverse censure in appello.

Ne discende che la conclusione secondo la quale il segno della BFT era stato utilizzato per cinque anni senza ulteriori contestazioni è infine presidiata da due concorrenti rilievi argomentativi idonei a sorreggerla: l’uno incentrato sulla valutazione della dinamica dei fatti come accertata, l’altro sulla mancanza di adeguate contestazioni in appello.

10. – A fronte di simile motivazione il quinto motivo è inammissibile poiché integra una critica di merito a proposito della prova per presunzioni che si assume esser stata fornita.

Lo è pure nella parte in cui censura la sentenza a proposito della valutazione di irrilevanza delle prove orali, atteso che la motivazione della corte del merito si è incentrata sulla mancata contestazione specifica dell’accertamento di fatto già svolto dal giudice di primo grado; cosa che spiega l’ultroneità in sé di dette prove.

11. – I restanti motivi sono invece infondati nel presupposto.

Invero la corte d’appello ha considerato ciò che la ricorrente pretende, vale a dire che il presupposto della convalidazione era dato dall’uso del segno per oltre cinque anni senza contestazioni. E giova dire che da questo punto di vista la motivazione è stata corredata da un esatto rilievo di non idoneità della mera diffida a indurre la contestazione, nonché dall’affermata irrilevanza della deduzione circa l’avvenuta cessazione della pubblicazione nel 1981 del Bollettino di cui all’art. 35 I.m., onde inferirne la sostanziale abrogazione dell’istituto disciplinato dall’art. 48.

Le affermazioni, come pure la motivazione che le sorregge, non sono in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

Difatti non rileva di per sé il profilo della registrazione anteriore, poiché R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 48, (nel testo che qui rileva, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 45), là dove prevede la cosiddetta convalidazione del marchio successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell’ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto e uno successivo registrato, ma anche nell’ipotesi di conflitto tra marchi ambedue registrati; cosa che già si desume dalla lettera della legge – che, nel testo pro tempore, fa riferimento ai marchi “conosciuti”, i quali non sono soltanto quelli di fatto; e che è poi confermato anche dalla ratio che è quella di evitare che il preadottante possa appropriarsi in mala fede dell’avviamento di chi abbia utilizzato per secondo il marchio (cfr. Cass. Sez. U n. 17927-08).

Secondo l’interpretazione evolutiva (ed estensiva) dettata dalle Sezioni unite della Corte, se da un lato, a partire dalle modifiche apportate al D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 48, nessun ragionevole dubbio può residuare (stante l’espresso riferimento) sull’applicazione della convalidazione all’ipotesi di un contrassegno usato di fatto con portata generale da un primo utente seguito da contrassegno registrato da un altro, come pure all’ipotesi di contrassegno registrato da un utente e contrassegno successivamente registrato da altri, altrettanto è a dirsi in ordine alla situazione esistente nel vigore della norma anteriore. Al punto che si è detto parimenti esser nell’interpretazione certo che “né la formulazione dell’originario R.D. 1602 del 1934, art. 99, né quella successivamente trasfusa nel testo dell’art. 48 contenessero alcun termine o alcuna espressione idonei a manifestare con chiarezza ed univocità l’estraneità dall’ambito della norma dell’ipotesi di conflitto fra due marchi egualmente registrati” (così testualmente Cass. Sez. U n. 17927-08).

La norma del resto dichiarava di consentire l’uso di un marchio (registrato) confondibile con altro marchio preesistente in deroga al principio dell’esclusività dei segni distintivi dell’impresa, allorché ne ricorressero le condizioni: (a) che il marchio da convalidare fosse usato pubblicamente e per almeno 5 anni; (b) che il suo titolare fosse in buona fede; (c) che il titolare del marchio preesistente conoscesse l’esistenza del marchio confondibile e l’avesse tollerata.

12. – Non può seguirsi la ricorrente nella tesi per cui l’istituto della convalidazione avrebbe dovuto considerarsi inapplicabile per effetto della cessazione, nel 1981, del sistema di pubblicazione nel Bollettino (settimo motivo).

Così non è in quanto la previsione afferente è stata sottoposta per l’appunto all’obbligo generale della cd. interpretazione evolutiva e sistematica della legge, in questa materia ancora validato dalle Sezioni unite; cosicché nell’esegesi dell’istituto della convalidazione il giudice del merito non poteva limitarsi a rievocarne il senso originario, come preteso dalla ricorrente, ma doveva invece conciliare (così come in effetti ha conciliato) il contenuto originario della formula legislativa con la situazione esistente al momento in cui detta norma è stata applicata, per modo da evitare situazioni di contrasto o comunque di disarmonia dell’ordine giuridico.

Questo la corte d’appello ha fatto, esattamente allineando la decisione al principio invalso nella giurisprudenza di questa Corte.

13. – Ne segue che non rileva insistere sulla previa diffida, poiché anche a voler prescindere dalla considerazione che il giudizio di inidoneità della diffida è stato dalla corte d’appello espresso in concreto, in base cioè a riscontri di fatto non censurati, vi è che l’istituto della cd. convalidazione, previsto dal R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 48, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 45, non rappresenta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all’uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione. Esso integra – come ancora una volta precisato dalla giurisprudenza di questa Corte – una ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità o contraffazione. E una tale decadenza può essere impedita dal solo esercizio delle suddette azioni, mentre resta irrilevante a tal fine l’eventuale invio di diffide stragiudiziali (v. ancora Cass. Sez. U n. 17927-08, nonché Cass. n. 4048-16).

14. – Il nono mezzo è inammissibile.

La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2598 c.c., che sarebbe stato travisato nella parte in cui riconosce la cumulabilità delle azioni di concorrenza sleale e quelle di contraffazione del segno distintivo.

In questo senso assume che erano state fatta valere non solo le ipotesi di concorrenza sleale cd. dipendente, ma anche le altre legate alla confondibilità delle imprese sul mercato, accentuata dall’utilizzo di immagini pubblicitarie, modalità di presentazione di prodotti, attività ingannevoli e denigratorie, sfruttamento abusivo degli sforzi imprenditoriali altrui.

L’inammissibilità della censura è manifestata da ciò: che delle surriferite condotte, astrattamente integrative di concorrenza sleale, l’impugnata sentenza non ha parlato affatto.

La sentenza ha chiuso la disamina delle domande affermando che “le norme che disciplinano la concorrenza sleale (..) non sono applicabili quando l’atto concorrenziale si identifichi nella (o derivi dalla) stessa lesione del marchio registrato (..)”, con ciò mostrando di decidere sul presupposto dell’avvenuta formulazione della sola domanda di concorrenza sleale dipendente.

Ne deriva che la statuizione – anche a seguire la tesi della ricorrente – avrebbe potuto essere impugnata solo per omessa pronuncia sul motivo di gravame asseritamente non considerato; mai invece per violazione della norma sostanziale di cui all’art. 2598 c.c..

15. – In conclusione quindi il ricorso, nella parte in cui è riferito alla licenziataria del marchio, è rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa alla titolare del marchio e lo rigetta quanto alla licenziataria; condanna entrambe le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 10.200,00 EURO, di cui 200,00 EURO per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA