Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21566 del 26/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9403/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), socictà con socio unico, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO
CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO EMANUELE DE
FELICE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAPA, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1573/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del
09/04/2013, depositata il 16/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno depositato verbale di conciliazione, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
2. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si appalesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
3. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
4. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016