Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21566 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18210-2010 proposto da:

F.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato FANI SUELA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZANASI DANILO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO

NICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUARELLA POTITO MARIA

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2010 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il

15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. F.E. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 contro V.E. avverso la sentenza del 15 gennaio 2010 con la quale il Tribunale di Rimini ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi introdotta da V. E. avverso l’esecuzioni minacciatale dalla qui ricorrente con un precetto notificato il 9 marzo 2009.

Al ricorso ha resistito con controricorso la V..

p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

p.3. Il ricorso veniva fissato per l’adunanza della Corte del 14 aprile 2011, nella quale, attesa l’adesione dei legali ad un’astensione della categoria, veniva disposto rinvio all’adunanza del 16 giungo 2011, nella quale veniva disposto rinvio a nuovo ruolo.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare procedibile nonostante che sia stato iscritto a ruolo mediante deposito di una velina, non recante la prova della notificazione, ma solo una relata all’uopo predisposta.

L’originale successivamente depositato con la relata si presenta, infatti, corrispondente. Viene in rilievo il seguente principio di diritto: Il deposito nella cancelleria della Corte di cassazione di una copia informe del ricorso, anzichè, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, dell’originale, non determina improcedibilità del ricorso medesimo, qualora non vi siano dubbi sulla conformità all’originale della copia; in tal caso, infatti, viene soddisfatta la finalità, perseguita dalla suddetta norma, di radicare, con il deposito del ricorso, il procedimento di impugnazione, e di consentire alla S.C. la preliminare verifica, senza possibilità di contestazioni, sulla regolarità della costituzione del contraddittorio, nonchè sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto procedibile il ricorso giacchè l’unica difformità fra la relativa copia e l’originale era rappresentata dal fatto che la copia non recava la procura, sicchè si trattava di difformità la quale, afferendo ad un atto diverso dal ricorso e materialmente inserito nello stesso documento che conteneva il ricorso medesimo, non determinava alcun dubbio di conformità della copia all’originale) (Cass. n. 17534 del 2008).

4. – Il ricorso appare, tuttavia, inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in ordine alla indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda (in termini, si vedano: Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, fra tante, quanto ai documenti; quanto agli atti processuali, fra tante Cass. n, 4201 del 2010). Il motivo che propone il ricorso, infatti, fa riferimento alla notifica di un secondo atto di precetto e ad un primo atto di precetto, nonchè anche ad un’istanza di revoca della provvisoria esecutività della sentenza costituente il titolo esecutivo formulata dalla qui resistente, ma, oltre a non riprodurre il contenuto di tali atti nemmeno indirettamente, omette di indicare se e dove erano stati introdotti nel giudizio di merito e, soprattutto, se e dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità.

Il controricorso è da ritenere depositato tardivamente, perchè il termine di cui all’art. 370 c.p.c, vertendosi in giudizio di opposizione in materia esecutiva non era sospeso”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è dichiarato, in conseguenza inammissibile.

Lo è anche il controricorso.

Non è luogo a provvedere in conseguenza sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara inammissibile il controricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA