Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21566 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21566

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

1) sul ricorso iscritto al n. 25965/2008 R.G. proposto da:

P.G.M., rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. Giuseppe

Gueli, Mario Libertini e Giuseppe Ruffini, con domicilio eletto

presso lo studio del primo in Roma, via di Monserrato, n. 34;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv.

I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso

Manferoce, con domicilio eletto in Roma, Piazza Vescovio, n. 21;

– controricorrente –

e

F.C., rappresentato e difeso dagli Avv. Rodolfo Guizzi e

Biagio Francesco Levato, con domicilio eletto in Roma, via Pompeo

Magno, n. 2/b;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

A.N., B.E. e B.A., in

qualità di eredi di B.L., e BO.LA.,

rappresentati e difesi dagli Avv. Amos Benni e Francesco Corvasce,

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale

delle Milizie, n. 48;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e

FA.DA., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Dente e

dall’Avv. Prof. Enrico Moscati, con domicilio eletto presso lo

studio del primo in Roma, via Oslavia, n. 30;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

PO.MU.CA., PO.MI., S.A., RIUNIONE

ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A., DUOMO UNIONE S.P.A., WINTERTHUR

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

2) sul ricorso iscritto al n. 26738/2008 R.G. proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Oberdan

Tommaso Scozzafava, con domicilio eletto in Roma, via G. Antonelli,

n. 15;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv.

I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso

Manferoce, con domicilio eletto in Roma, piazza Vescovio, n. 21;

– controricorrente –

PO.Mi., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Rosati, con

domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare, n. 151;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

P.G.M., PO.MU.CA., F.C.,

FA.DA., PO.MI., B.L., BO.LA.,

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A., AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. e

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

3) sul ricorso iscritto al n. 28580/2008 R.G. proposto da:

FA.DA., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Dente e

dall’Avv. Prof. Enrico Moscati, con domicilio eletto presso lo

studio del primo in Roma, via Oslavia, n. 30;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv.

I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso

Manferoce, con domicilio eletto in Roma, piazza Vescovio, n. 21;

– controricorrente –

e

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (già Winterthur Assicurazioni S.p.a.),

rappresentata da G.G., in virtù di procura speciale

per notaio M.R. dell’8 novembre 2007, rep. n. (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Cefaly, con domicilio

eletto in Roma, via A. Bertoloni, n. 55;

– controricorrente –

e

ALLIANZ S.P.A. (già Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.),

rappresentata da C.A., in virtù di procura speciale, e

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A. (già Uni One S.p.a.), in persona

del legale rappresentante p.t. D.P.L., rappresentate e

difese dall’Avv. Giorgio Spadafora, con domicilio eletto in Roma,

via Panama, n. 88;

– controricorrente –

e

P.G.M., PO.MU.CA., F.C.,

PO.MI., B.L., BO.LA. e S.A.;

– intimati –

4) sul ricorso iscritto al n. 29661/2008 R.G. proposto da:

PO.MU.CA., rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. Natalino

Irti e Vincenzo Zeno Zencovich, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, vicolo Orbitelli, n. 31;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv.

I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso

Manferoce, con domicilio eletto in Roma, piazza Vescovio, n. 21;

– controricorrente –

e

P.G.M., F.C., FA.DA., PO.MI.,

B.L., BO.LA., S.A., RIUNIONE

ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A., WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A. e

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1664/08

depositata il 17 aprile 2008;

nonchè

5) sul ricorso iscritto al n. 1211/2017 R.G. proposto da:

P.G.M., rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. Giuseppe

Ruffini, Massimo Franzoni e Mario Libertini e dall’Avv. Giuseppe

Gueli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via di Valle della Muletta, n. 119;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv.

I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo

Pallotta, con domicilio eletto in Roma, via Caio Mario, n. 8;

– controricorrente –

e

A.N., B.E. e B.A., in

qualità di eredi di B.L., e BO.LA.,

rappresentati e difesi dagli Avv. Amos Benni e Francesco Corvasce,

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale

delle Milizie, n. 48;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e

F.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Guzzi,

con domicilio eletto in Roma, largo Gen. Gonzaga del Vodice, n. 2;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Oberdan

Tommaso Scozzafava, con domicilio eletto in Roma, via G. Antonelli,

n. 15;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

PU.OL., in qualità di erede di Po.Mu.Ca.,

FA.DA., PO.MI., ALLIANZ S.P.A., DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI

S.P.A., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5783/16

depositata il 1 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2017

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi gli Avv. Ruffini, Gueli, Franzoni, Manferoce, Favia, Corvasce,

Purcaro e Pallotta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto la riunione dei

ricorsi, opponendosi alle richieste dei difensori delle parti e

concludendo per il rigetto del ricorso per revocazione proposto da

P.G.M. e dei ricorsi adesivi proposti da A.,

F.C. e S.A., l’accoglimento dei primi sette

motivi e del diciottesimo motivo del ricorso proposto dal P.,

l’accoglimento del motivo A del ricorso proposto dal B.,

l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso proposto dal

F., l’accoglimento del primo motivo e del settimo e dell’ottavo

punto del terzo motivo del ricorso proposto dallo S.,

l’accoglimento del motivo B del ricorso proposto da Po.An.,

l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso proposto

da Fa.Da. e l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso

proposto da Po.Mu.Ca..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il curatore del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. convenne in giudizio P.G.M., F.C., Fa.Da., Po.Mi. e S.A., già amministratori della società fallita, nonchè Po.Mu.Ca., B.L. e Bo.La., già componenti del collegio sindacale, per sentirli dichiarare responsabili del dissesto della società, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda, affermò che i convenuti avevano violato gli obblighi inerenti alle rispettive cariche, avendo assecondato consapevolmente l’attività antieconomica della società, avendo consentito che le strategie aziendali fossero condizionate da L.E., titolare di parte del capitale sociale attraverso altre società, avendo violato i principi di veridicità, trasparenza e prudenza nella formazione dei bilanci, avendo omesso di procedere al recupero di crediti nei confronti di terzi, con conseguente lievitazione delle perdite sociali, avendo consentito ai soci di contribuire ad aumenti di capitale attraverso la compensazione con propri crediti, ed avendo ceduto a prezzo vile crediti vantati dalla società nei confronti di società collegate alle proprie controllanti o al L..

1.1. Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto. Il Fa. ed il Po. eccepirono in subordine l’insussistenza del vincolo di solidarietà, chiedendo l’accertamento della quota di risarcimento a loro carico.

Su richiesta del Fa., fu autorizzata la chiamata in causa delle compagnie Italica S.p.a., Prudential S.p.a., Uniass S.p.a. e Mannheim S.p.a., in qualità di coassicuratrici della responsabilità professionale, nei confronti delle quali il convenuto propose domanda di manleva.

2. Il giudizio fu successivamente riunito a quello promosso dal curatore del fallimento nei confronti di L.E., ed avente ad oggetto l’accertamento dell’ingerenza spiegata da quest’ultimo nell’amministrazione della società fallita, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

3. Il Tribunale di Roma, previa separazione del giudizio promosso nei confronti degli amministratori e dei sindaci da quello promosso nei confronti del L., con sentenza dell’8 aprile 2003 rigettò la domanda proposta in via principale nei confronti dei primi, escludendo che la gestione relativa al periodo compreso tra il 10 marzo 1992 e il 19 gennaio 1993 avesse arrecato danni al patrimonio sociale, ed accolse la domanda proposta in via subordinata, condannando i convenuti al risarcimento dei danni cagionati dalla perdita del contributo statale per l’editoria relativo all’anno 1990, dalla mancata riscossione dei crediti vantati verso la Publielle S.r.l. nel corso degli esercizi 1990 e 1991 e dalle restituzioni ai soci eseguite nel corso dell’esercizio 1991; accolse infine la domanda di garanzia proposta dal Fa., condannando l’Italica al pagamento della somma di Euro 526.786,03 e l’Uniass e la S.A.P.A. al pagamento della somma di Euro 511.292,33 in favore del Fallimento.

4. Le impugnazioni separatamente proposte dal curatore del fallimento, dal P., dal F., dal Fa., dal Po., dallo S., dal P.M., dai B., dalla Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. (in qualità di avente causa dell’Italica S.p.a.), dalla Duomo Uni One S.p.a. (già Unione Assicurazioni S.p.a., già Uniass S.p.a.) e dall’Aurora Assicurazioni S.p.a. (già Winterthur Assicurazioni S.p.a., in qualità di avente causa della S.A.P.A. S.p.a.) sono state rigettate con sentenza del 17 aprile 2008, con cui la Corte d’appello di Roma ha altresì rigettato gli appelli incidentali proposti dai B., dalla Riunione Adriatica di Sicurtà, dall’Aurora e dalla Duomo.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la novità della domanda subordinata, in quanto avanzata soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, rilevando che gli addebiti mossi in detta sede costituivano una precisazione dei fatti genericamente esposti nell’atto di citazione, già puntualizzati in un ricorso cautelare proposto dal curatore nel corso del giudizio ed in sede di reclamo, ed osservando comunque che gli stessi non comportavano un mutamento della domanda, ma una semplice specificazione, con la conseguente esclusione della violazione del diritto di difesa.

In ordine alla responsabilità degli amministratori, ha confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione proposta dal Fa., rilevando che l’appello da lui proposto non muoveva censure alle argomentazioni svolte al riguardo dalla sentenza di primo grado, e ritenendo generici e valutativi i capitoli di prova articolati dall’appellante per dimostrare la consapevolezza da parte dei creditori dell’insufficienza del patrimonio sociale.

La Corte ha poi escluso che le perdite subite dalla società fossero state integralmente ripianate dai soci, affermando che altrimenti il dissesto non si sarebbe verificato, e confermando invece che la perdita del contributo statale era stata determinata dalla mancata certificazione del bilancio a causa delle irregolarità riscontrate; premesso infatti che non era stata censurata la legittimità del rifiuto della certificazione, ha rilevato che l’erogazione del contributo era subordinata al mero accertamento dei presupposti di legge; ha aggiunto che l’asserita possibilità di esercitare ancora il diritto al contributo si poneva in contrasto con la mancata sanatoria del bilancio e con la cessione del relativo credito alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, avvenuta due anni prima della dichiarazione di fallimento e non seguita dall’estinzione del debito nei confronti della Banca, in quanto effettuata pro solvendo. Quanto alla restituzione dei finanziamenti dei soci, ha ritenuto irrilevanti sia la circostanza che la stessa fosse stata seguita a breve distanza di tempo da ulteriori versamenti, non essendone stata dimostrata la causale, sia la riferibilità della relativa deliberazione alle funzioni delegate dal presidente del consiglio di amministrazione, non essendo delegabile la redazione del bilancio, e gravando pur sempre sugli amministratori deleganti un obbligo di vigilanza. Relativamente alla mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti della Publielle, richiamato l’accertamento compiuto dal Tribunale, secondo cui il ritardo ne aveva determinato l’irrecuperabilità, per effetto della dichiarazione di fallimento della debitrice, la Corte ha escluso che tale condotta fosse giustificata dall’intento di evitare la rottura dei rapporti con il cliente, rilevando che la posizione di preminenza di quest’ultimo, la sua floridezza economica e la sua appartenenza al medesimo gruppo d’imprese erano prive di significato alla luce della sua inadempienza, e ritenendo non provato che la Publielle avesse condizionato la continuazione dei rapporti ad una dilazione dei pagamenti. Precisato che l’andamento del rapporto con tale società trovava spiegazione nella circostanza che, all’interno del gruppo d’imprese, l’attività svolta dalla società fallita fungeva da volano per quella delle altre, compresa la Publielle, ha ritenuto non provato il nesso causale tra le dilazioni dei pagamenti e i versamenti effettuati dall’azionista di maggioranza della (OMISSIS), reputando altresì irrilevanti la riferibilità dei debiti a periodi diversi da quello in cui il P. aveva rivestito la carica di amministratore, avuto riguardo al potere d’intervento e controllo gravante sull’appellante, e l’inerzia dimostrata al riguardo dal curatore, in quanto ben prima del fallimento la società aveva preso atto dell’impossibilità d’incassare i crediti in questione ed aveva depositato bilanci caratterizzati da un costante incremento del passivo. Parimenti ininfluente la Corte ha ritenuto la circostanza che il Po., dimessosi dalla carica di amministratore il 19 settembre 1990, fosse stato nuovamente nominato a sua insaputa il 27 febbraio 1992, osservando che medio tempore egli aveva potuto seguire le vicende della società, avendo operato come consulente esterno, e precisando che l’accettazione tardiva del nuovo incarico valeva a tutti gli effetti come ratifica della nomina. Rilevato infine che l’operato degli amministratori aveva già condotto in precedenza alla convocazione di una serie di assemblee per deliberare l’esercizio dell’azione di responsabilità, superato poi dall’uscita del socio di minoranza dalla società, ha precisato che la gravità della situazione della società era dimostrata anche dall’avvenuto conferimento al Fa. di un mandato per la cessione dell’azienda o di parte della stessa, anch’esso superato per effetto della ricostituzione del capitale sociale, peraltro attuata mediante compensazione dei crediti vantati dai soci per finanziamenti.

In ordine alla responsabilità del collegio sindacale, premesso che esso era perfettamente in grado di valutare la debolezza strutturale della società, il progressivo incremento del passivo e l’illegittimità delle scritturazioni di bilancio, essendo rimasto in carica per l’intero periodo di attività della società, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che i soci fossero le altre società del medesimo gruppo, osservando che la funzione di controllo e stimolo spettante ai sindaci è prevista a tutela non solo dei soci, ma anche della società e dei terzi. Ha richiamato le considerazioni già svolte in ordine al danno derivante dalla gestione degli amministratori, affermando in particolare che il collegio sindacale non poteva ignorare le restituzioni dei finanziamenti ai soci, risultanti dalle appostazioni di bilancio, e che i rilievi sollevati dai sindaci in ordine alla mancata riscossione dei crediti erano risultati del tutto ininfluenti ai fini del recupero nei confronti della Publielle. Precisato inoltre che l’apporto causale del collegio sindacale alla produzione dei danni emergeva dalla copertura offerta all’opera degli amministratori, ha ritenuto corretto anche il riconoscimento del danno da lucro cessante, osservando che la tempestiva disponibilità delle somme liquidate a titolo di risarcimento ne avrebbe consentito l’impiego da parte della società nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.

In ordine alla posizione delle compagnie assicuratrici, la Corte ha escluso innanzitutto la configurabilità di una mala gestio della lite, in quanto genericamente dedotta, osservando inoltre che la messa a disposizione del massimale di polizza era resa inopportuna dalla complessità della materia e dalla necessità di valutare la condotta degli amministratori. Ha confermato poi l’operatività della polizza di assicurazione, rilevando che la stessa estendeva espressamente la copertura assicurativa alla violazione colposa dei doveri degli amministratori, dichiarando insufficienti, ai fini della natura dolosa dei fatti addebitati, la mera coscienza e volontà della condotta, in quanto requisiti di riferibilità dell’agire, e ritenendo invece necessaria la volontà dell’effetto nocivo, in quanto idonea a determinare il venir meno del rischio assicurato o a tradursi in violazione delle norme di legge e pattizie riguardanti la corretta rappresentazione del rischio. Ha escluso inoltre che l’operatività della polizza fosse impedita dalla mancata dichiarazione, al momento della stipulazione, di fatti idonei a determinare la responsabilità, osservando che le condizioni generali estendevano la copertura assicurativa anche a condotte pregresse, e ritenendo che, in quanto predisposta dall’assicuratore, tale clausola dovesse essere interpretata nel senso più favorevole all’assicurato. Premesso infine che la Riunione Adriatica di Sicurtà non era stata condannata a pagare alcun importo a titolo di rivalutazione monetaria, ha affermato che il limite della somma assicurata non era operante in caso di mancato pagamento della somma dovuta, costituendo gl’interessi di mora il risarcimento del danno determinato dal ritardo. Ha ritenuto corretta la condanna diretta delle compagnie al pagamento in favore del fallimento, richiamando l’art. 1917 c.c., comma 2, applicabile anche in mancanza dell’azione diretta.

5. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il P., per venti motivi, lo S., per cinque motivi, il Fa., per tre motivi, e il P.M. per cinque motivi. Hanno resistito con controricorsi il curatore del fallimento, il F., il Fa., il Po., i B., l’Aurora Assicurazioni, l’Allianz S.p.a., la Duomo Unione Assicurazioni. Hanno proposto ricorsi incidentali il Fa. per tre motivi, il F. per cinque motivi, il Po. per un motivo, e i B. per sei motivi, ai quali il curatore ha resistito con controricorsi.

6. La medesima sentenza è stata impugnata anche per revocazione, rigettata dalla Corte d’appello di Roma con, sentenza del 1 ottobre 2016.

Premesso che i vizi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, devono avere carattere palese, in considerazione della natura eccezionale della revocazione, e precisato che l’errore di fatto rilevante ai fini di tale mezzo d’impugnazione è quello avente portata decisiva, cioè tale da costituire motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata, la Corte ha escluso che il vizio in questione possa consistere nella falsa presupposizione dell’esistenza di un giudicato, in quanto quest’ultimo partecipa della natura dei comandi giuridici, aggiungendo che la revocazione è ammissibile soltanto in caso di violazione del giudicato esterno, e sempre che la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

Ciò posto, ha rilevato che l’esclusione dei ripianamenti delle perdite compiuti dai soci e l’affermazione dell’anteriorità del dissesto della società rispetto alle dimissioni del P. non erano configurabili come falsa percezione delle risultanze processuali, emergente direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza, aggiungendo che le stesse non costituivano il motivo unico e condizionante della decisione adottata, la quale rappresentava invece il risultato di un percorso argomentativo complesso. Ha aggiunto che la violazione del giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte riguardante il nesso di causalità tra la condotta degli amministratori e dei sindaci ed il dissesto della società, non era riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 5, trattandosi di un giudicato non formatosi in un separato giudizio.

7. Avverso quest’ultima sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Ha resistito con controricorso il curatore del fallimento. Hanno proposto ricorsi incidentali adesivi per due motivi il F., e lo S. e per un motivo Bo.La., nonchè A.N., B.E. ed A., in qualità di eredi di B.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la sentenza del 17 aprile 2008, in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento, nonchè, in applicazione analogica della predetta disposizione, la riunione degli stessi ricorsi a quello proposto avverso la sentenza del 1 ottobre 2016, avendo quest’ultimo ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento diverso, ma strettamente connesso a quello precedente, e potendo risultare determinante, ai fini della decisione sui ricorsi riguardanti la sentenza di appello, quella sul ricorso proposto avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione, il quale deve essere pertanto esaminato con precedenza rispetto agli altri (cfr. Cass., Sez. 5, 5/08/2016, n. 16435; 17/03/2010, n. 6456; Cass., Sez. 2, 20/03/2009, n. 6878).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali denunciano, in riferimento alla sentenza emessa il 1 ottobre 2016, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, affermando che, nel subordinare la revocazione della sentenza di appello alla configurabilità del fatto erroneamente supposto o escluso come unico elemento condizionante la decisione adottata, la Corte d’appello ha introdotto un requisito non prescritto dalla legge; quest’ultima, richiedendo soltanto che il fatto sia decisivo, impone infatti di accertare, attraverso un ragionamento di tipo controfattuale, soltanto se in mancanza dell’errore la decisione avrebbe potuto essere diversa.

2.1. Il motivo è infondato.

Ai fini del rigetto dell’istanza di revocazione, la sentenza impugnata si è infatti attenuta correttamente al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’errore di fatto idoneo a legittimare la proposizione di tale mezzo d’impugnazione non soltanto dev’essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, cioè costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 14/11/2014, n. 24334; Cass., Sez. 2, 18/02/2009, n. 3935; Cass., Sez. 1, 29/11/2006, n. 25376). Nel ritenere insussistente il predetto vizio, la Corte di merito non si è limitata ad escludere che le circostanze addotte dalla ricorrente rappresentassero “un elemento decisivo ed unico condizionante la decisione adottata”, ma ha precisato che le stesse non costituivano neppure il risultato di una falsa percezione della realtà processuale, emergente direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, dal momento che la decisione impugnata era stata “il frutto di un percorso argomentativo complesso”, nell’ambito del quale le predette circostanze avevano formato oggetto di “un ulteriore apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”. In quanto di per sè idonea ad escludere la configurabilità di un errore di fatto, quest’ultima affermazione, rimasta incensurata in questa sede, deve considerarsi sufficiente a sorreggere il rigetto dell’istanza di revocazione, indipendentemente dalla portata decisiva delle circostanze addotte, la cui esclusione, peraltro, implicando a sua volta una valutazione d’inidoneità dell’errore ad influenzare la decisione, costituisce proprio il risultato di quel giudizio controfattuale di cui il ricorrente lamenta l’omissione.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la revocazione soltanto in caso di violazione del giudicato esterno. Premesso infatti che quest’ultimo, al pari del giudicato interno, è rilevabile d’ufficio, sostengono che escludere la deducibilità della relativa violazione con l’istanza di revocazione si tradurrebbe in una sostanziale abrogazione della predetta disposizione, e ciò indipendentemente dalla non imputabilità dell’errore al giudice, la quale non costituisce presupposto indispensabile per la proposizione della revocazione ordinaria. La proponibilità di quest’ultima non si pone d’altronde in contrasto con la rilevabilità d’ufficio del giudicato anche in sede di legittimità, essendo il ricorso per cassazione ammissibile soltanto se la sentenza impugnata abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

3.1. Il motivo è infondato.

L’esclusione della proponibilità dell’istanza di revocazione in caso di violazione del giudicato interno si pone infatti in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 395 c.p.c., n. 5, nel consentire l’impugnazione della sentenza ove la stessa risulti contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, si riferisce esclusivamente al caso in cui la precedente sentenza sia stata pronunciata in un giudizio separato, e sempre che con la sentenza da revocare il giudice non abbia pronunciato sull’eccezione di giudicato esterno; quando invece, come nel caso in esame, il contrasto con un precedente giudicato si riferisce ad una sentenza pronunciata nell’ambito dello stesso giudizio, il rimedio contro la violazione del giudicato interno è quello del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., Sez. 5, 3/11/2016, n. 22177; Cass., Sez. 2, 8/01/2014, n. 155;Cass., Sez. 1, 10/02/1999, n. 1114). Non risulta pertinente, al riguardo, l’obiezione sollevata dalla difesa del ricorrente, secondo cui l’esclusione della deducibilità del giudicato interno in sede di revocazione comporterebbe la sostanziale abrogazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, non più applicabile neppure al giudicato esterno, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, che ne ha affermato l’equiparazione a quello interno, sotto il profilo della rilevabilità d’ufficio: l’ampliamento della possibilità di far valere il giudicato esterno, derivante da tale orientamento, non comporta infatti alcun pregiudizio per il diritto di difesa della parte interessata alla deduzione del giudicato interno, la cui rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (a meno che sulla relativa eccezione non sia intervenuta una precedente pronuncia, non impugnata), pacificamente riconosciuta in dottrina ed in giurisprudenza, non ne risulta in alcun modo smentita.

4. Passando quindi alla trattazione delle impugnazioni proposte avverso la sentenza emessa il 17 aprile 2008, si osserva che, con il primo motivo del suo ricorso, il P. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 163,183,189 e 190 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità della domanda proposta in via subordinata dal curatore del fallimento. Premesso che nell’atto di citazione in primo grado il curatore aveva chiesto l’accertamento della dipendenza del dissesto della società dalla violazione dei doveri e degli obblighi posti a carico degli amministratori e dei sindaci, con la condanna degli stessi al pagamento della somma di Lire 31.000.000.000 o di quella necessaria per l’integrale soddisfacimento dei creditori, rileva che in sede di precisazione delle conclusioni era stata avanzata, in via subordinata, la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di determinate somme di denaro, a titolo di risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale da singole e specifiche violazioni degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto sociale; tale domanda era stata successivamente specificata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate dal curatore. Nell’escluderne la novità, la Corte d’appello si è limitata a verificare se i fatti posti a fondamento della stessa fossero stati precedentemente introdotti nel dibattito processuale, senza porre a confronto il petitum e la causa petendi della domanda originaria con quelli della domanda proposta successivamente.

4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza, per aver pronunciato nel merito di una domanda tardivamente proposta, ribadendo che la domanda avanzata in sede di precisazione delle conclusioni doveva considerarsi nuova rispetto a quella proposta con atto di citazione, essendo caratterizzata da un petitum e una causa petendi diversi, in quanto fondata su fatti costitutivi nuovi ed avente ad oggetto voci di danno non indicate precedentemente.

4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, rilevando che, nell’escludere la novità della domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni, la sentenza impugnata non ne ha spiegato le ragioni, avendo omesso di porre a confronto il petitum e la causa petendi della stessa con quelli della domanda originaria. La Corte d’appello è incorsa inoltre in contraddizione, avendo da un lato ravvisato nella predetta domanda una specificazione di quella originaria, ed avendo dall’altro rigettato quest’ultima domanda, per accogliere quella subordinata.

4.3. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 163,183 e 190 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la specificazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, senza considerare che la precisazione delle domande deve aver luogo entro i termini previsti dall’art. 183 c.p.c. e senza tener conto della funzione illustrativa della comparsa conclusionale e della memoria di replica.

4.4. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 99,112 e 163 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., osservando che, nel porre a fondamento della decisione fatti non allegati prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ma emersi soltanto nel corso della c.t.u., la sentenza impugnata ha impropriamente attribuito a quest’ultima una funzione esplorativa, oltre ad aver violato il diritto di difesa, avendo impedito ad esso ricorrente di predisporre un’adeguata difesa.

4.5. Con il sesto motivo, il ricorrente insiste sulla violazione degli artt. 99,112 e 163 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., rilevando che la perdita dei contributi statali per l’editoria non era stata tempestivamente allegata nel giudizio di primo grado, non risultando da alcun documento menzionato nell’atto di citazione, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte di merito, solo dalla relazione del curatore prodotta in giudizio e dal provvedimento di rigetto del reclamo proposto avverso il sequestro conservativo concesso in corso di causa.

4.6. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che la sentenza impugnata ha omesso d’indicare il tempo e le modalità dell’allegazione dei nuovi fatti costitutivi, essendosi limitata a richiamare le circostanze menzionate nel provvedimento di rigetto del reclamo, inconferenti ai fini del rigetto dell’eccezione di novità.

4.7. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, affermando che l’esclusione della novità dei fatti allegati in sede di precisazione delle conclusioni si pone in contrasto con l’affermazione della legittimità dell’omesso esame di altri addebiti mossi ai convenuti, in quanto fondati su osservazioni del c.t.u. che non avevano costituito oggetto di approfondimento argomentativo.

5. I predetti motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, ed unitamente ad essi vanno esaminati i primi due motivi del ricorso incidentale proposto dal F., il primo motivo del ricorso proposto dallo S., il secondo motivo dei ricorsi proposti dal Fa., i primi tre motivi del ricorso proposto dal P.M. ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dai B..

Con il primo motivo, il F. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,163,167,183,189 e 190 c.p.c., nonchè l’insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità della domanda avanzata in via subordinata. Premesso che la novità di una domanda non può essere esclusa attraverso il riferimento ad atti diversi da quelli previsti per la sua specificazione o riferibili a soggetti diversi dalle parti, osserva che i fatti costitutivi posti a sostegno della stessa erano stati dedotti dal curatore del fallimento soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e specificati solo nella memoria di replica. La Corte d’appello ha inoltre omesso di analizzare approfonditamente gli elementi costitutivi della nuova domanda e di porli a confronto con quelli della domanda originaria.

5.1. Con il secondo motivo, il controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè l’omessa, insufficiente e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che l’esclusione della novità della domanda subordinata ha comportato la violazione del suo diritto di difesa.

6. Con il primo motivo del suo ricorso, lo S. denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 101,112,163,183,189 e 190 c.p.c., sostenendo che, nel pronunciare la condanna al risarcimento, la sentenza impugnata ha accolto una domanda non proposta con l’atto di citazione, ma formulata soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente specificata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Premesso che ai fini della proposizione di un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2392 c.c., non è sufficiente la deduzione del generico compimento di atti di mala gestio non meglio individuati, occorrendo invece la contestazione di specifici comportamenti illegittimi, anche al fine di consentire al convenuto di esercitare il proprio diritto di difesa, osserva che la domanda originariamente proposta dal curatore era fondata su due specifici addebiti, consistenti nell’aver consentito la prosecuzione dell’attività di impresa nonostante le allarmanti condizioni del passivo e la perdita dell’intero capitale sociale e nell’aver violato i principi che disciplinano la redazione del bilancio, mentre in sede di precisazione delle conclusioni erano stati formulati tre nuovi addebiti, consistenti nella perdita del contributo statale, nella restituzione dei finanziamenti ai soci e nella mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti della Publielle. In tal modo erano stati dedotti fatti costitutivi nuovi, che comportavano l’introduzione di una nuova causa petendi, cui corrispondeva un petitum diverso da quello originario, consistente nel risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra l’entità dei crediti ammessi al passivo e l’ammontare presunto dell’attivo fallimentare. In ogni caso, anche a voler ritenere che si trattasse di una mera specificazione della domanda originaria, la stessa, comportando l’emersione di profili di fatto e richieste risarcitorie precedentemente non delineati e del tutto disancorati da quelli prospettati nell’atto di citazione, non avrebbe potuto aver luogo nella comparsa conclusionale, avendo quest’ultima una funzione meramente illustrativa. Ininfluente è altresì la circostanza che i predetti fatti fossero emersi dalla relazione del c.t.u. nominato nell’ambito del procedimento cautelare promosso in corso di causa, dal momento che le risultanze probatorie sono preordinate a fornire la dimostrazione dei fatti dedotti, ma non possono comportare un ampliamento del thema decidendum.

7. Con il secondo motivo del suo ricorso, il Fa. deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112,163,183,189 e 190 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità della domanda subordinata, proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e specificata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Premesso che all’udienza di precisazione delle conclusioni il curatore del fallimento non ha più chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dal dissesto della società fallita, in misura pari alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare, ma il pagamento di somme puntualmente determinate in virtù dell’addebito di specifici fatti commissivi o omissivi, mai dedotti in precedenza, sostiene che in tal modo è stato introdotto nel processo un nuovo thema decidendum, con la conseguente proposizione di una domanda nuova. Nell’escludere tale novità, la sentenza impugnata ha omesso di porre a confronto il petitum e la causa petendi della predetta domanda con quelli della domanda originariamente proposta, essendosi limitata ad affermare che i fatti allegati erano già entrati nel dibattito processuale.

8. Con il primo motivo d’impugnazione, il P.M. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101,112,163,183 e 184 c.p.c., sostenendo che, nell’escludere la novità della domanda proposta in via subordinata dal curatore del fallimento, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della genericità della domanda formulata nell’atto di citazione e dell’avvenuta introduzione di specifici addebiti soltanto nel ricorso cautelare e nel reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto. Afferma al riguardo che la precisazione delle domande non avrebbe potuto aver luogo dopo la scadenza dei termini all’uopo fissati, nè nell’ambito di un procedimento incidentale volto al conseguimento di un bene del tutto diverso da quello che costituiva oggetto della domanda originariamente proposta.

8.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101,112,163,183 e 184 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ravvisare nelle nuove allegazioni di fatto una mera specificazione della domanda originaria, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della diversità della causa petendi e del petitum di quest’ultima, consistenti rispettivamente nell’aver cagionato il dissesto della società fallita e nel pagamento della differenza tra il passivo ammesso e l’attivo realizzato in sede fallimentare, da quelli della nuova domanda, costituiti da specifici comportamenti ed omissioni degli amministratori e dalla condanna degli stessi al risarcimento dei danni cagionati da tali condotte. Nell’escludere che la nuova allegazione, non avvenuta nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., avesse determinato un ampliamento del tema d’indagine, la Corte d’appello è incorsa in contraddizione, avendovi ravvisato da un lato una mera specificazione della domanda originaria, e dall’altro una domanda subordinata, accolta a seguito del rigetto di quella originaria.

8.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163,183 e 190 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la specificazione della domanda nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, in contrasto con la funzione assegnata a tali atti, consistente esclusivamente nell’illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle domande e delle eccezioni già proposte.

9. Con il primo motivo del loro ricorso incidentale, i B. denunciano la violazione degli artt. 101,112,163,183,189 e 190 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità della domanda subordinata, proposta dal curatore del fallimento in sede di precisazione delle conclusioni e specificata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Premesso che il vizio in esame è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delle parti, osservano che, in quanto fondata su atti e comportamenti degli amministratori del tutto diversi da quelli esposti nell’atto di citazione ed avente ad oggetto il pagamento di somme specificamente indicate, la nuova domanda era contraddistinta da una causa petendi e un petitum diversi da quelli della domanda originaria, la cui deduzione non si risolveva in una mera specificazione della stessa, ma comportava un ampliamento del thema decidendum, in violazione del principio del contraddittorio. Nel pronunciare in ordine a tale domanda, la sentenza impugnata è incorsa in ultrapetizione, avendo posto a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, in quanto dedotti tardivamente.

10. I predetti motivi sono in parte inammissibili, in parte infondati.

Premesso che la natura del vizio denunciato ne esclude la deducibilità con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di error in procedendo, nell’accertamento del quale questa Corte opera come giudice anche del fatto, e può quindi procedere al riscontro della violazione lamentata attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dalla sufficienza e dalla logicità della motivazione adottata dal giudice di merito (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 21/04/2016, n. 8069; Cass., Sez. 1, 30/07/2015, n. 16164; Cass., Sez. 6, 28/11/2014, n. 25308), si osserva che gli addebiti posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci avevano costituito, per la maggior parte, oggetto di allegazione fin dall’atto di citazione, nel quale, pur concludendo per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra l’importo necessario per l’integrale soddisfacimento dei creditori della società fallita ed il ricavato della liquidazione dei beni e delle attività fallimentari, il curatore non si era limitato a far valere genericamente la violazione degli obblighi inerenti alle cariche ricoperte dai convenuti, ma aveva dedotto una serie di comportamenti idonei a determinare il dissesto della società, tra i quali il mancato recupero dei crediti vantati nei confronti di altre società appartenenti al medesimo gruppo e la commissione d’irregolarità contabili volte, tra l’altro, a procurare vantaggi economici ai soci a scapito dell’interesse e del patrimonio sociale.

L’ampia portata delle predette allegazioni, volte ad evidenziare sotto una pluralità di profili l’inadeguato adempimento dei compiti di amministratore e sindaco, pur senza incidere sulla specificità degli addebiti, consente di escludere la novità delle richieste formulate dal curatore all’udienza di precisazione delle conclusioni, il cui riferimento agli elementi emersi nel corso del giudizio e segnatamente alle risultanze della c.t.u. espletata non si è tradotto in un sostanziale mutamento della causa petendi e del petitum originari. Ai fini di tale mutamento, è infatti necessario che nel corso del giudizio venga avanzata una pretesa oggettivamente diversa da quella originaria, mediante la deduzione di un petitum diverso e più ampio oppure di una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, ed in particolare su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo tale da introdurre nel processo un nuovo tema d’indagine e da spostare i termini della controversia, con il conseguente disorientamento della difesa della controparte e l’alterazione del regolare svolgimento del giudizio (cfr. Cass., Sez. 2, 28/01/2015, n. 1585; Cass., Sez. 5, 20/07/2012, n. 12621; Cass., Sez. lav., 27/07/2009, n. 17457). In tema di responsabilità contrattuale, è stato peraltro escluso il verificarsi di tale situazione allorquando, come nella specie, l’originaria allegazione dell’inadempimento della controparte, già sufficientemente specificata, venga meglio precisata mediante la deduzione di ulteriori profili d’inadeguatezza della prestazione, che lascino però essenzialmente immutato il titolo della pretesa avanzata, non incidendo sull’individuazione del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass., Sez. 2, 26/08/ 2014, n. 18275). Con specifico riferimento alla responsabilità degli amministratori di società, poi, pur riconoscendosi l’essenzialità dell’individuazione della causa petendi, al fine di consentire alla controparte l’approntamento di un’adeguata difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, ed escludendosi pertanto la possibilità d’invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio, con riserva di descriverli più specificamente nel corso del processo, si è precisato che la carente indicazione dei comportamenti ritenuti contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto si traduce nella nullità della citazione soltanto quando investa l’intero contenuto dell’atto, in quanto i fatti esposti risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l’azione, escludendosi invece la rilevanza di elementi marginali, con la conseguenza che la modificazione di questi ultimi non può considerarsi neppure idonea a determinare un mutamento del titolo della domanda (cfr. Cass., Sez. 1, 27/12/2013, n. 28669; 27/10/2006, n. 23180).

A maggior ragione, deve infine escludersi la possibilità di ricollegare la modificazione della domanda alla mera precisazione del petitum (in senso peraltro riduttivo rispetto all’atto di citazione), ricollegabile non solo ai risultati delle indagini compiute dal c.t.u., ma anche all’evoluzione nel frattempo verificatasi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità degli amministratori, che, in caso di fallimento della società, ha condotto a negare la possibilità d’individuare sic et simpliciter il danno risarcibile nella differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, e ad affermare l’utilizzabilità di tale criterio soltanto quale parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni, e sempre che risultino indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti (cfr. Cass., Sez. Un., 6/05/2015, n. 9100; Cass., Sez. 1, 3/01/2017, n. 38; 2/10/2015, n. 19733).

11. Va quindi esaminato il primo motivo dei ricorsi proposti dal Fa., con cui quest’ultimo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2949,2392,2422,2435 e 2935 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel ritenere non validamente censurato il rigetto dell’eccezione di prescrizione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del richiamo, contenuto nell’atto di appello, alla circostanza, pacificamente risultante dagli atti, che i creditori erano a conoscenza dello stato di dissesto della società, nè dell’espresso rinvio alle domande ed alle eccezioni proposte in primo grado. Nell’escludere la predetta conoscenza, la Corte d’appello è peraltro incorsa in contraddizione, avendo contemporaneamente dato atto del carattere antieconomico dell’attività svolta dalla società fallita, che ne costituiva una qualità permanente e conosciuta dai creditori sulla base dei bilanci annuali. La sentenza impugnata ha infine omesso di considerare che egli si era dimesso dalla carica di amministratore fin dal 22 agosto 1990, nonchè di motivare il rigetto delle istanze istruttorie da lui formulate.

11.1. Il motivo è infondato.

Lo stesso ricorrente ammette infatti che, nel riproporre in appello l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, aveva omesso di censurare specificamente la decisione adottata dal Tribunale, riconoscendo di essersi limitato a rinviare alle proprie domande ed eccezioni, nonchè a richiamare le circostanze risultanti dagli atti di causa. Tali modalità di formulazione del gravame sono state correttamente ritenute irrispettose del principio di specificità dei motivi d’impugnazione, stabilito dall’art. 342 c.p.c., la cui osservanza, postulando che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata ne vengano contrapposte altre, volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, esclude l’ammissibilità di un mero richiamo alle difese svolte in precedenza, richiedendosi invece una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice di appello di percepire con chiarezza il contenuto delle censure proposte in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass., Sez. 1, 27/09/2016, n. 18932; 18/01/2013, n. 1248; Cass., Sez. 3, 15/06/2016, n. 12280).

12. Con il nono motivo del suo ricorso, il P. lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel ritenere irrilevante il ripianamento delle perdite da parte dei soci, a fronte del dissesto della società, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere intrinsecamente antieconomico dell’attività svolta da quest’ultima, accertato dalla sentenza di primo grado e rimasto incensurato, ed ha comunque fatto ricorso ad un’argomentazione inconferente, nonchè smentita dal rilievo che il passivo si era formato nel periodo intercorrente tra l’arresto dei soci e la messa in liquidazione della società.

12.1. Con il decimo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver violato il giudicato interno formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda principale, escludendo la sussistenza del nesso causale tra le condotte ascritte ai convenuti ed il dissesto della società, in virtù del carattere antieconomico dell’attività svolta da quest’ultima.

13. I due motivi, devono essere trattati congiuntamente, in quanto riflettenti questioni strettamente connesse, ed unitamente ad essi va esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dai B..

Con detto motivo, i controricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2909 c.c., osservando che, nell’affermare la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, la sentenza impugnata è incorsa in violazione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di primo grado, non impugnata nella parte in cui aveva escluso la configurabilità del nesso causale tra le condotte addebitate ed il dissesto della società, a causa del carattere intrinsecamente antieconomico dell’attività svolta da quest’ultima e della conseguente necessità di rifinanziamenti da parte dei soci.

14. I predetti motivi sono infondati.

Com’è noto, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass., Sez. 1, 23/03/2012, n. 4732; Cass., Sez. 3, 30/10/2007, n. 22863; 16/01/2006, n. 726). In applicazione di tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso la riconducibilità del dissesto della società alla condotta degli amministratori, non comportasse la formazione del giudicato interno anche in ordine alla questione, del tutto distinta ed autonoma, concernente la configurabilità del nesso eziologico tra le violazioni ascritte ai convenuti ed i danni alle stesse specificamente ricollegabili.

Correttamente, a quest’ultimo fine, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere intrinsecamente antieconomico dell’attività svolta dalla società fallita, la cui strutturale inettitudine ad operare in attivo, a causa dell’insufficienza dei ricavi tipici della gestione a coprire i costi fissi di esercizio, non escludeva l’obbligo dei convenuti di attivarsi per il ripianamento delle perdite e, se necessario, per la ricostituzione del capitale sociale, trattandosi di determinazioni certamente rimesse alla competenza dell’assemblea dei soci, ma il cui promuovimento, ai sensi dell’art. 2446 c.c., spettava comunque agli amministratori, ed in caso d’inerzia degli stessi ai sindaci. Quanto poi alla considerazione, svolta dalla Corte di merito a sostegno della necessità delle predette iniziative, secondo cui il ripianamento delle perdite avrebbe evitato la formazione del passivo fallimentare, non merita consenso l’obiezione secondo cui tale passivo si sarebbe formato a seguito dell’arresto dei soci, dal momento che, come ammette lo stesso ricorrente, tra il predetto evento e la messa in liquidazione della società trascorse oltre un anno, senza che fosse adottato alcun provvedimento.

15. Con l’undicesimo motivo, il P. deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 25 febbraio 1987, n. 67, art. 9, sostenendo che, nel ricollegare la perdita del contributo statale per l’editoria alla mancata certificazione del bilancio, la sentenza impugnata ha implicitamente ritenuto che il contributo costituisse oggetto di un diritto soggettivo perfetto, senza considerare che non vi era alcuna certezza in ordine all’erogazione del contributo, in quanto, anche in presenza di un bilancio certificato, l’autorità preposta non vi è tenuta, dovendo accertare, anno per anno, la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, e nella specie l’andamento antieconomico della società avrebbe dovuto far presumere che il contributo non sarebbe stato erogato.

15.1. Con il dodicesimo motivo d’impugnazione, il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che la sentenza impugnata ha ricollegato la perdita del contributo esclusivamente alla mancata certificazione del bilancio, senza accertare la sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla legge. La Corte d’appello è incorsa inoltre in contraddizione, avendo escluso la responsabilità degli amministratori per aver gestito in perdita la società, ma avendo addebitato agli stessi la mancata certificazione del bilancio, che costituiva la conseguenza di detta gestione.

16. I predetti motivi devono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto profili diversi della medesima questione, ed unitamente ad essi vanno esaminati il terzo motivo del ricorso incidentale del F., il secondo motivo del ricorso dello S. ed il quarto motivo del ricorso incidentale dei B..

Con il terzo motivo, il F. lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 c.c. e segg., nonchè l’omessa, insufficiente e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’addebitare agli amministratori la perdita del contributo per l’editoria, in virtù della mancata certificazione del bilancio, la sentenza impugnata non ha considerato che la relazione negativa della società di revisione, oltre ad essere stata depositata sette mesi dopo la chiusura dell’esercizio, non comportava la decadenza dal contributo, ma solo la sospensione della sua erogazione.

17. Con il secondo motivo del suo ricorso, lo S. deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità degli amministratori in assenza dei presupposti prescritti dalla legge. Premesso che la perdita del contributo per l’editoria non aveva arrecato alcun danno al patrimonio della società, trattandosi di una posta attiva già monetizzata attraverso la cessione del credito alla BNA, la quale ne aveva pagato il corrispettivo, senza poi insinuarsi al passivo del fallimento, afferma infatti che il mancato esercizio del diritto di garanzia del cessionario, ormai peraltro prescritto, escludeva la configurabilità di un pregiudizio patrimoniale.

18. Nella parte riflettente la mancata verifica degli altri requisiti prescritti per la concessione del contributo statale, le censure sono inammissibili, trattandosi di una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, implicando una indagine di fatto in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti, e non essendo stati indicati la fase e l’atto del giudizio di merito in cui la predetta questione sarebbe stata sollevata (cfr.Cass., Sez. 2, 22/04/2016, n. 8206; Cass., Sez. 1, 18/10/2013, n. 23675; Cass. Sez. 3, 3/03/2009, n. 5070).

Nella parte riguardante la responsabilità degli amministratori per la mancata certificazione del bilancio, le censure sono invece infondate, non potendosi ravvisare alcuna incompatibilità logica tra le irregolarità di bilancio, cui la sentenza impugnata ha ricollegato il mancato rilascio della certificazione, e l’antieconomicità della gestione, ritenuta non addebitabile agli amministratori. La predisposizione ed il controllo dei bilanci rientrano infatti tra le attribuzioni rispettivamente degli amministratori e dei sindaci, ai quali la Corte di merito ha correttamente imputato la mancata sanatoria delle relative irregolarità, senza perciò incorrere in contraddizione con l’accertata antieconomicità della gestione, la quale, come si è detto in precedenza, non escludeva il dovere dei convenuti di adottare le iniziative necessarie per ripristinarne la correttezza. La dichiarazione di fallimento, precludendo definitivamente la concessione del contributo, ha reso poi del tutto irrilevante la eventuale possibilità di procedere alla sanatoria delle irregolarità riscontrate, in tal modo giustificando l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, quale che fosse il valore da attribuire alla certificazione del bilancio, la mancanza di tale elemento, alla data di apertura della procedura concorsuale, comportava la configurabilità di un danno corrispondente all’ammontare del contributo.

Quanto infine all’avvenuta cessione del contributo alla BNA, risulta ineccepibile, sul piano logico-giuridico, l’osservazione della Corte di merito secondo cui, in quanto effettuata pro solvendo, la stessa doveva considerarsi inidonea ad escludere la sussistenza del danno, avuto riguardo alla mancata erogazione del beneficio, che aveva impedito l’estinzione dell’obbligazione nei confronti della Banca: nel censurare tale affermazione, lo S. si limita d’altronde a richiamare l’eccezione sollevata in sede di gravame, secondo cui il predetto credito si sarebbe estinto per prescrizione e comunque non sarebbe stato insinuato al passivo del fallimento, senza neppure indicare gli elementi di prova addotti a sostegno di tale assunto, ed eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata.

19. Con il tredicesimo motivo d’impugnazione, il P. denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., rilevando che, nell’addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Publielle, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo, ed alla conseguente giustificabilità della condotta degli amministratori nell’ambito della logica del gruppo. Premesso che le società che controllavano la (OMISSIS) provvedevano in via continuativa al ripianamento delle perdite della stessa, afferma che il mantenimento in vita del rapporto con la Publielle era giustificato dalla convinzione che ad eventuali sofferenze finanziarie avrebbero posto rimedio le società controllanti.

19.1. Con il quattordicesimo motivo, il ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Publielle, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del vantaggio compensativo derivante dai finanziamenti assicurati dai soci, appartenenti al medesimo gruppo d’imprese.

19.2. Con il quindicesimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., osservando che, nel ritenere contraria al dovere di diligenza degli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Publielle, la sentenza impugnata ha trascurato la comune prassi commerciale e mercantile, nell’ambito della quale la concessione di dilazioni dei pagamenti risponde all’esigenza di evitare la rottura del rapporto commerciale con il cliente.

19.3. Con il sedicesimo motivo, il ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, affermando che, nel ricollegare alla solvibilità della Publielle il dovere degli amministratori di agire esecutivamente nei confronti della stessa, la Corte d’appello ha analizzato la vicenda nell’ottica di un affare isolato, anzichè in quella dell’efficiente gestione di un’attività continuativa, nell’ambito della quale la concessione di una dilazione dei pagamenti doveva considerarsi assolutamente normale.

19.4. Con il diciassettesimo motivo, il ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che, nell’addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della ben più prolungata inerzia del curatore del fallimento, avendo dato atto della risalente insolvenza della Publielle, senza considerare che la stessa avrebbe reso infruttuose eventuali azioni esecutive degli amministratori.

20. I predetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardanti profili diversi della medesima questione, ed unitamente ad essi vanno esaminati il quinto motivo del ricorso incidentale del F., il quarto motivo del ricorso dello S. ed il terzo motivo del ricorso del Fa..

Con il quinto motivo, il F. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 c.c. e segg., nonchè la contraddittoria e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nell’addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Publielle, la sentenza impugnata non ha considerato che tale scelta, non censurabile sotto il profilo economico-gestionale, trovava giustificazione nella solvibilità della società debitrice, nei pagamenti parziali dalla stessa eseguiti, nell’appartenenza delle due società al medesimo gruppo d’imprese e nei versamenti eseguiti dai soci a ripianamento delle perdite, nonchè nell’intento di evitare la rottura dei rapporti commerciali con il principale cliente della (OMISSIS). L’addebito di tale condotta agli amministratori si pone d’altronde in contrasto con l’esclusione di qualsiasi responsabilità del curatore del fallimento per non aver intrapreso iniziative per il recupero dei medesimi crediti.

21. Con il quarto motivo, lo S. insiste sulla violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2392 c.c. e sull’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità degli amministratori per la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Publielle. Premesso che tale condotta non era configurabile come violazione del dovere di diligenza degli amministratori, trattandosi di una scelta gestionale la cui opportunità e convenienza non erano sindacabili ex post in sede di accertamento della responsabilità di cui all’art. 2392 c.c., in quanto inerenti al merito dell’attività d’impresa, osserva che, nel censurare la predetta scelta, la Corte d’appello non ha tenuto conto delle ragioni addotte a giustificazione della stessa, e segnatamente delle difficoltà incontrate dalla Publielle, dell’appartenenza di tale società al medesimo gruppo della società fallita e dell’intento di evitare una rottura dei rapporti commerciali tra le due società, omettendo altresì di considerare che il differimento della riscossione non aveva comportato la remissione dei debiti.

22. Con il terzo motivo, il Fa. lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1193 c.c., comma 2 e artt. 2392 c.c. e segg., nonchè l’omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che, nell’affermare la responsabilità degli amministratori per la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Publielle, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della circostanza, da lui dedotta in tutti gli scritti difensivi di primo e secondo grado, che i predetti crediti erano stati integralmente soddisfatti con una serie di versamenti effettuati tra il 1988 ed il 1992. Nell’imputare i versamenti effettuati tra il 1991 ed il 1993 alle fatture emesse nel medesimo periodo, la sentenza impugnata ha inoltre violato le norme sull’imputazione dei pagamenti, in virtù delle quali i versamenti avrebbero dovuto essere imputati ai debiti maturati fino al 31 dicembre 1990 e non ancora saldati. Premesso che la mancata riscossione non aveva arrecato alcun danno alla società, quanto meno fino al momento in cui egli aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore, afferma che un’azione di recupero nei confronti della Publielle avrebbe prodotto più danni che vantaggi, trattandosi del principale cliente della (OMISSIS).

23. I predetti motivi sono in parte infondati, in parte inammissibili.

In tema di responsabilità degli amministratori di società, questa Corte, nel riconoscere che, ai fini della valutazione dell’operato dell’amministratore, può assumere rilievo anche la considerazione dei c.d. vantaggi compensativi, prodottisi a favore della società in conseguenza della sua appartenenza ad un gruppo societario ed idonei a neutralizzare, in tutto o in parte, il pregiudizio cagionato direttamente alla società amministrata, ha precisato infatti che, al fine di escludere corrispondentemente la responsabilità dello amministratore, non è sufficiente l’astratta prospettazione della sussistenza dei predetti vantaggi, incombendo al convenuto l’onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta (cfr. Cass., Sez. 1, 7/12/2011, n. 26362; 24/08/2004, n. 16707; al riguardo, v. ancheCass., Sez. 1, 11/12/2006, n. 26325).

Tale onere nella specie è rimasto sostanzialmente inadempiuto, avendo la Corte di merito rilevato che, nell’addurre a giustificazione della mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti della Publielle l’intento di favorire la conservazione dei rapporti con quest’ultima, nell’ambito di una strategia commerciale riconducibile all’appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo d’imprese, i convenuti non avevano fornito alcuna dimostrazione dei vantaggi asseritamente derivanti dalla predetta appartenenza, non avendo provato nè che la Publielle avesse condizionato la continuazione dei predetti rapporti alla concessione di dilazioni di pagamento, nè che queste ultime fossero in qualche modo collegate con i versamenti a fondo perduto e in conto capitale effettuati dall’azionista di maggioranza della società fallita. Nel contestare tale accertamento, i ricorrenti non sono in grado d’indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, ma si limitano ad insistere sulla mancata considerazione dei predetti benefici, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione (cfr. Cass., Sez. 2, 12/ 01/2010, n. 327; Cass., Sez. 1, 8/03/2007, n. 5337; 8/09/2003, n. 13071).

Nell’affermare la riconducibilità della mancata riscossione dei crediti alla inerzia del curatore del fallimento, a suo dire protrattasi ben oltre quella degli amministratori, il P. insiste poi sul carattere risalente dell’insolvenza della debitrice, ragionevolmente addotto dalla Corte di merito a giustificazione della condotta del curatore, senza considerare che proprio il manifestarsi dei sintomi del predetto dissesto, verosimilmente ben anteriore alla data di approvazione della Delib. con cui l’assemblea ne prese atto, avrebbe dovuto indurre gli organi sociali ad attivarsi tempestivamente per il recupero dei crediti. Nel sostenere a sua volta che, in applicazione delle norme sull’imputazione dei pagamenti, la situazione debitoria della Publielle doveva ritenersi interamente appianata alla data della sua cessazione dalla carica di amministratore, il Fa. si limita invece a richiamare genericamente i propri motivi di appello e gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni svolte in contrario dalla sentenza impugnata, ma omettendo di riportare puntualmente le critiche rivolte alla decisione di primo grado ed i passi salienti della relazione di consulenza, in modo tale da consentire a questa Corte di valutare la decisività delle ragioni e degli elementi asseritamente trascurati dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che il motivo risulta privo di specificità (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 12/02/2014, n. 3224; Cass., Sez. 3, 18/04/2007, n. 9245; 30/08/2004, n. 17369).

24. Con il diciottesimo motivo d’impugnazione, il P. lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver addebitato agli amministratori la restituzione dei finanziamenti erogati dai soci, senza considerare che si trattava non già di restituzioni, ma di sostituzione delle somme versate con altre provenienti dallo stesso finanziatore o da altre società del medesimo gruppo, e quindi di spostamenti di risorse finanziarie all’interno del gruppo. La Corte d’appello ha valutato atomisticamente le singole rimesse, senza tener conto del collegamento funzionale esistente tra restituzioni e versamenti, che avevano consentito di ripianare integralmente le perdite registrate negli esercizi 1991 e 1992, fino a che non era sopraggiunto il tracollo dell’intero gruppo.

24.1. Con il diciannovesimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., sostenendo che, nell’affermare la responsabilità di esso ricorrente per le restituzioni dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata non ha considerato che, in quanto privo di delega, egli era sprovvisto di poteri di gestione. Nell’escludere la delegabilità della redazione del bilancio, la Corte d’appello non ha considerato che le restituzioni costituivano una mera questione di cassa, che non aveva mai trovato un immediato appostamento in bilancio, addebitandogli il mancato adempimento di un dovere di vigilanza che, in quanto riguardante i movimenti bancari compiuti dall’amministratore delegato, esulava dalla diligenza imposta dall’art. 2932 cit..

24.2. Con il ventesimo motivo, il ricorrente deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che, nell’addebitargli il mancato adempimento del dovere di vigilanza, in riferimento alle restituzioni dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata ha fatto ricorso ad argomentazioni inconferenti, quali la non delegabilità della redazione del bilancio, che non impediva all’amministratore delegato di effettuare pagamenti senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione.

25. I predetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, ed unitamente ad essi vanno esaminati il quarto motivo del ricorso incidentale del F. ed il terzo ed il quinto motivo del ricorso dello S..

Con il quarto motivo, il F. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 c.c. e segg., nonchè l’omessa, insufficiente e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’addebitare agli amministratori la restituzione dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata non ha considerato che essa aveva carattere meramente temporaneo, essendo stata seguita immediatamente da altri versamenti dei soci d’importo pari o addirittura superiore a quelli restituiti.

26. Con il terzo motivo, lo S. ribadisce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità degli amministratori per le restituzioni dei finanziamenti ai soci. Premesso che l’affermazione dell’illegittimità degli stessi avrebbe richiesto la verifica dell’insussistenza del relativo diritto, e quindi l’accertamento della natura di tali apporti patrimoniali, non accompagnati dall’indicazione di specifiche causali e variamente rappresentati in bilancio, sostiene che nessun rilievo poteva assumere, a tal fine, il collegamento tra versamenti e rimborsi, trattandosi di un elemento estrinseco e formale, e quindi insufficiente a dimostrare il danno asseritamente arrecato alla società, la cui sussistenza era esclusa dal saldo positivo dei flussi finanziari intercorsi tra la stessa ed i soci.

26.1. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ancora la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, rilevando che, nell’estendere agli amministratori sprovvisti di delega la responsabilità per la restituzione dei finanziamenti e per la mancata riscossione dei crediti, la sentenza impugnata non ha considerato che, trattandosi di operazioni poste in essere autonomamente all’amministratore delegato, l’adempimento del dovere di vigilanza posto a carico degli altri amministratori avrebbe presupposto che essi fossero stati informati dagli organi esecutivi delle operazioni asseritamente pregiudizievoli o ne avessero avuto conoscenza aliunde, dovendosi invece escludere la loro responsabilità nel caso in cui ne fossero stati all’oscuro o non vi fossero sospetti d’irregolarità o contrarietà agl’interessi della società.

27. I predetti motivi sono in parte infondati, in parte inammissibili.

Nel contestare l’accertato depauperamento della società in conseguenza della restituzione dei finanziamenti erogati dai soci, il P. ed il F. ripropongono ancora una volta le critiche mosse alla sentenza di primo grado, ribadendo il già dedotto collegamento funzionale tra i versamenti e le restituzioni e lamentandone la valutazione atomistica, ma omettendo di censurare il rilievo della Corte di merito, secondo cui non era stata dimostrata la causale dei bonifici asseritamente effettuati dai soci al predetto titolo. La sussistenza del predetto collegamento trova d’altronde smentita nell’affermazione dello stesso P. secondo cui i predetti versamenti costituivano finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale, la cui destinazione all’incremento del patrimonio netto della società deve ritenersi di per sè sufficiente ad escludere l’insorgenza di un credito immediatamente esigibile in favore del socio, potendo la restituzione aver luogo soltanto a seguito dello scioglimento della società, e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione (cfr. Cass., Sez. 1, 9/12/2015, n. 24861; 23/02/2012, n. 2758; 24/07/2007, n. 16393). Nessun rilievo può conseguentemente assumere neppure la circostanza che l’importo complessivo delle predette restituzioni sia risultato alla fine inferiore a quello dei versamenti eseguiti dai soci in favore della società, trattandosi di partite assolutamente indipendenti tra loro, e non suscettibili di compensazione.

Nel censurare l’affermazione della loro responsabilità per le predette restituzioni, in relazione all’asserita inerenza delle relative determinazioni alla gestione di cassa della società, demandata in via esclusiva all’amministratore delegato, i ricorrenti omettono poi di considerare che, ai sensi dell’art. 2392 c.c. (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), il difetto di delega non esclude il dovere dell’amministratore di vigilare sul generale andamento della società, anche nel caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che gli altri consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa della condotta ostativa degli altri componenti del consiglio (cfr. Cass., Sez. 1, 27/04/2011, n. 9384; 11/11/2010, n. 22911; Cass., Sez. 2, 13/05/2010, n. 11643). Tale obbligo, venuto meno soltanto a seguito della modifica della predetta disposizione da parte del D.Lgs. n. 6 cit., fa apparire nella specie giustificata l’affermazione della responsabilità dei ricorrenti anche per la gestione di cassa della società, il cui affidamento in via esclusiva all’amministratore delegato non li esonerava dalla responsabilità per le indebite restituzioni poste in essere da quest’ultimo, non essendo stato neppure dedotto il compimento di atti ostativi all’esercizio del potere di vigilanza.

28. Con il quarto motivo del suo ricorso, il P.M. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 e 2407 c.c. e degli artt. 101,112,163,183 e 184c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la genericità degli addebiti mossi ai sindaci, ai quali era stata ascritta la mera inosservanza dei doveri loro incombenti, in luogo di ben individuati comportamenti illegittimi, attivi o omissivi.

28.1. Il motivo è infondato.

In tema di responsabilità dei sindaci, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell’inosservanza del dovere di vigilanza, previsto dall’art. 2407 c.c., comma 2, non occorre l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l’ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (cfr. Cass., Sez. 1, 13/06/2014, n. 13517; 11/11/2010, n. 22911).

Ciò posto, e richiamate le considerazioni già svolte in riferimento alla domanda proposta nei confronti degli amministratori, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la specificazione delle irregolarità addebitate agli amministratori nell’atto di citazione fosse sufficiente anche ai fini dell’individuazione della causa petendi della domanda proposta nei confronti dei sindaci, tenuti a risponderne anch’essi in solido con gli amministratori, per violazione dell’obbligo di vigilare, con professionalità e diligenza, sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa nella gestione della società.

29. Con il quinto motivo, il P.M. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 e 2407 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’affermare la responsabilità dei sindaci, la sentenza impugnata ha omesso di procedere all’accertamento del nesso causale tra l’inadempimento del dovere di vigilanza posto a loro carico ed il danno subito dalla società, ed in particolare di verificare se la condotta doverosa avrebbe consentito di evitare o ridurre il predetto pregiudizio. L’appostazione in bilancio del contributo all’editoria, nonostante l’intervenuta cessione del credito, non costituiva infatti di per sè un danno, ma una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la rettifica del bilancio ed il conseguente ripianamento della perdita da parte dei soci, ovvero mediante la liquidazione della società. Quanto alla mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Publielle, la stessa Corte d’appello ha dato atto dell’ininfluenza dei rilievi formulati dal collegio sindacale, la cui efficacia emergeva invece dalla relazione del c.t.u., che riportava l’incremento successivamente verificatosi nella percentuale dei crediti riscossi. In ordine alla restituzione dei finanziamenti, la sentenza impugnata ha infine omesso di accertare se, per le caratteristiche concrete, le finalità perseguite, gl’interessi implicati e la reale intenzione delle parti, i versamenti effettuati dai soci fossero stati eseguiti per un titolo che ne implicava la restituzione, trascurando inoltre gl’interventi compiuti dal collegio sindacale, a seguito dei quali l’assemblea dei soci aveva infine deliberato il ripianamento delle perdite.

30. La censura va esaminata congiuntamente a quelle di cui al terzo, al quarto, al quinto ed al sesto motivo del ricorso incidentale proposto dai B..

30.1. Con il terzo motivo, i controricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 118 e 132 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che l’affermazione dell’esistenza di un danno subito dalla società per effetto della violazione da parte dei sindaci dei doveri di controllo e vigilanza sulla gestione sociale a loro incombenti si pone in contrasto con l’esclusione del nesso causale tra l’attività degli amministratori e dei sindaci ed il dissesto della società. Aggiungono che, nell’imputare ai sindaci la sopravvenienza del passivo, la Corte d’appello non ha valutato se la loro condotta abbia effettivamente causato il fallimento della società, alla luce dell’antieconomicità della gestione, del ripianamento delle relative perdite da parte dei soci e della sopravvenuta impossibilità di provvedervi a seguito dell’arresto del dominus del gruppo d’imprese di cui faceva parte la società.

30.2. Con il quarto motivo, i B. denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2403 e 2407 c.c., sostenendo che, nell’addebitare ai sindaci la perdita del contributo per l’editoria, la sentenza impugnata si è limitata a dare atto della mancata certificazione del bilancio, senza curarsi di accertare se tale evento fosse stato determinato dalla mancanza dei requisiti prescritti dalla legge. Aggiungono che il medesimo evento non aveva arrecato alcun danno alla società, in quanto il contributo era stato ceduto alla Banca Nazionale del Lavoro, la quale non aveva esercitato il diritto alla garanzia, non essendosi insinuata al passivo del fallimento. Parimenti, la società non aveva subito alcun danno per la restituzione dei finanziamenti ai soci, in quanto il saldo tra finanziamenti e rimborsi era risultato positivo. Affermano infine che la Corte d’appello ha omesso di valutare le ragioni addotte a giustificazione della mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Publielle, consistenti nell’opportunità di evitare la rottura dei rapporti con la debitrice, nell’appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo d’imprese ed nel ripianamento delle perdite da parte dei soci.

30.3. Con il quinto motivo, i controricorrenti deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, aderendo alle censure proposte dal P. relativamente agli addebiti mossi agli amministratori ed ai sindaci.

30.4. Con il sesto motivo, i controricorrenti lamentano l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, rilevando che la sentenza impugnata ha accomunato i sindaci agli amministratori nella responsabilità per gli atti di mala gestio posti in essere da questi ultimi, senza individuare le violazioni di doveri ed obblighi specificamente ascrivibili ai primi.

31. I predetti motivi sono infondati.

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dei sindaci, la sentenza impugnata, pur senza richiamarli espressamente, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo rilevato che il collegio sindacale, rimasto in carica per tutto il periodo di attività della società, aveva potuto rendersi perfettamente conto sia della strutturale debolezza imprenditoriale della stessa che del progressivo aumento del passivo e delle evidenti illegittimità delle scritturazioni di bilancio, e ciò nonostante aveva omesso di segnalare l’impossibilità di porre rimedio alla situazione debitoria, ormai irreversibile, avendo invece sollecitato l’approvazione dei bilanci, sulla base delle mere assicurazioni fornite dagli amministratori in ordine al futuro ripianamento delle perdite.

Nel contestare tale apprezzamento, i ricorrenti non sono in grado d’individuarne i vizi logico-giuridici, ma si limitano a ribadire il proprio personale convincimento, contrario a quello emergente dalla sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare anch’essi un riesame del merito della controversia, non consentito in questa sede. Essi lamentano, in particolare, l’omessa valutazione dei rilievi da loro formulati in ordine al mancato recupero dei crediti vantati nei confronti della Publielle, evidenziandone l’efficacia, a loro dire riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata, senza tuttavia considerare che la Corte di merito, nel dare atto della predetta iniziativa, ne ha sostanzialmente riconosciuto la tardività, avendo richiamato la Delib. conseguentemente adottata dall’assemblea dei soci, con cui era stata riconosciuta l’impossibilità di riscuotere i predetti crediti, a causa dell’insolvenza della debitrice. Nel denunciare il mancato accertamento del titolo in base al quale erano stati effettuati i versamenti dei soci, i ricorrenti sollevano infine una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata e non può quindi essere proposta in questa sede, implicando un’indagine di fatto, volta alla ricostruzione del comune intento perseguito dalle parti attraverso i predetti versamenti, e non essendo stati indicati la fase e l’atto del giudizio di merito in cui la medesima questione sarebbe stata sollevata.

32. Va infine esaminato il ricorso incidentale proposto dal Po., il quale, con un unico complesso motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2359,2392,2393,2394,2487 e 2697 c.c., R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 146, comma 2 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’accertamento della responsabilità degli amministratori, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con il principio che esclude la possibilità di sindacare l’opportunità e la convenienza del loro operato, omettendo altresì di tener conto dell’incidenza del collegamento societario sulle decisioni gestionali ed organizzative e della conseguente attribuzione agli amministratori delle scelte strategiche riguardanti i rapporti tra le società collegate. Premesso che, nell’addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Publielle, la Corte d’appello non ha tenuto conto della solidità della situazione finanziaria della debitrice e della sua posizione di principale cliente della società fallita, il controricorrente lamenta l’omessa valutazione dei tentativi da lui compiuti per l’esazione del credito. Aggiunge che, nella valutazione delle restituzioni dei finanziamenti ai soci, la sentenza impugnata ha omesso di accertare l’effettiva natura delle erogazioni da questi ultimi effettuate ed il conseguente diritto dei soci alla restituzione, trascurando inoltre gli ulteriori versamenti da loro compiuti, per effetto dei quali il saldo complessivo delle operazioni era risultato positivo per la società fallita, e limitandosi a dare atto, al riguardo, della mancata dimostrazione del collegamento con i precedenti rimborsi. Nell’affermare la responsabilità di esso controricorrente, la Corte d’appello non ha considerato che, dopo essersi dimesso dalla carica di amministratore il 19 settembre 1990, egli aveva operato come semplice consulente esterno della società fallita, e che a seguito della nuova nomina, avvenuta il 27 febbraio 1992 a sua insaputa e da lui accettata dietro pressanti richieste, egli aveva continuato a svolgere attività meramente promozionale e pubblicitaria. La sentenza impugnata ha ricollegato a tale attività la conoscenza delle vicende societarie senza tenere conto delle prove liberatorie acquisite, imputando ad esso controricorrente anche gli atti compiuti dagli altri amministratori nel periodo intermedio, in contrasto con il principio secondo cui l’amministratore risponde esclusivamente dei danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta del proprio operato.

33. Il motivo è infondato.

In proposito, è appena il caso di richiamare le considerazioni precedentemente svolte in ordine alla regolarità dei bilanci della società fallita, alla rilevanza del collegamento tra quest’ultima e le altre società appartenenti al medesimo gruppo d’imprese, nonchè al recupero dei crediti nei confronti della Publielle, al titolo delle restituzioni effettuate in favore dei soci ed al rapporto tra gli stessi ed i versamenti effettuati da questi ultimi, la cui valutazione, confermando la contrarietà della gestione sociale ai principi di correttezza amministrativa e contabile, consente di escludere che, nell’affermare la responsabilità degli amministratori, la sentenza impugnata si sia posta in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio sulla diligenza degli stessi nell’adempimento del loro mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, la cui inopportunità dal punto di vista economico può eventualmente rilevare soltanto come giusta causa di revoca, e non anche come fonte di responsabilità contrattuale, trattandosi di valutazioni rimesse alla discrezionalità dell’imprenditore (cfr. Cass., Sez. 1, 2/02/2015, n. 1783; 12/02/2013, n. 3409; 28/04/1997, n. 3652).

Nel riproporre le predette questioni, il ricorrente non è in grado di fornire argomenti ulteriori a sostegno della propria tesi, ma si limita a ribadire le difese già svolte, insistendo in particolare sui tentativi da lui compiuti per il recupero dei predetti crediti, e richiamando a tal fine una lettera da lui spedita alla debitrice e prodotta in giudizio: tale documento non può tuttavia considerarsi decisivo, risalendo ad epoca successiva a quella della Delib., richiamata dalla sentenza impugnata, con cui l’assemblea dei soci prese atto dell’impossibilità di riscuotere i predetti crediti, e risultando pertanto inidoneo a dimostrare che l’amministratore si sia tempestivamente attivato per il recupero. Nel contestare la propria responsabilità per gli atti di gestione posti in essere nel periodo successivo alla cessazione della carica di amministratore, egli conferma di aver continuato ad operare per la società in qualità di consulente esterno, limitandosi a negare di essere stato a conoscenza delle vicende interne della società, ed estendendo tale ignoranza anche al periodo successivo al nuovo conferimento della predetta carica, senza considerare che il dovere di diligenza connesso alle funzioni esercitate gli avrebbe imposto di attivarsi per il ripristino della correttezza della gestione.

34. I ricorsi principali ed incidentali vanno pertanto rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del curatore del fallimento, che si liquidano come dal dispositivo. La mancata proposizione di censure riguardanti le Compagnie assicuratrici giustifica invece l’integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti con le stesse.

PQM

 

riuniti i ricorsi, rigetta i ricorsi principali e i ricorsi incidentali. Condanna i ricorrenti principali e di ricorrenti incidentali al pagamento, in favore del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 36.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa interamente le spese processuali tra i ricorrenti principali ed incidentali e l’Aurora Assicurazioni, l’Allianz S.p.a. e la Duomo Unione Assicurazioni.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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