Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21565 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/10/2016), n.21565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7364/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTA MAZZI, Area Legale Territoriale Centro di

Poste Italiane, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AMBROZ,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALBO ITALO

CARLO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato ROSSANA CLAVELLI, delega verbale dell’Avvocato

AMBROZ, difensore del ricorrente che chiede l’estinzione.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno depositato verbale di conciliazione, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

2. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si appalesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

3. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

4. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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