Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21564 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 27/07/2021), n.21564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1564/2017 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.

318, presso lo studio dell’avvocato Corapi Diego, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.O.N. I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del

presidente pro tempore, Coni Servizi S.p.a., in persona

dell’amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliati

in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 10, presso lo studio

dell’avvocato Ghia Lucio, che li rappresenta e difende, giuste

procure in calce al controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.

318, presso lo studio dell’avvocato Corapi Diego, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle

Finanze;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6381/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.L. convenne dinanzi al tribunale di Roma il Coni, la Coni Servizi s.p.a., il Ministero dell’economia e finanze e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni per l’avvenuto plagio di un concorso a pronostici da lui ideato nel 1999, e denominato “(OMISSIS)”, mediante l’identico concorso “(OMISSIS)” istituito con D.M. n. 363 del 2000; in subordine chiese il riconoscimento del diritto di paternità dell’opera come soluzione originale di un problema tecnico ai sensi dell’art. 99 l.a., con il conseguente pagamento dei diritti spettanti, e in ulteriore subordine la condanna dei convenuti per ingiustificato arricchimento.

Radicatosi il contraddittorio il tribunale respinse tutte le domande.

La corte d’appello di Roma ha respinto il gravame del V., in sintesi sostenendo che il gioco “(OMISSIS)” non possedeva in vero alcuna originalità. Come spiegato già dal tribunale, l’invenzione dello schema a pronostici era da assimilare, in generale, nella tutela giuridica, a una creazione di carattere tecnico, suscettibile tuttavia di formare oggetto del diritto d’autore solo se comportante la soluzione originale di problemi con tecniche più aggiornate di quelle al momento note; mentre quella ideata dal V. non rappresentava una soluzione di tal tipo – e cioè originale di problemi tecnici – ove confrontata con il già esistente “Superenalotto”.

Codesto confronto la corte d’appello ha ritenuto possibile in base al notorio, così da considerare non tardivo il richiamo operato a tale gioco dai convenuti nella comparsa conclusionale di primo grado e poi reiterato in appello.

Quanto alla domanda avanzata ai sensi dell’art. 2041 c.c., la corte territoriale l’ha ritenuta infondata poiché interamente incentrata su un danno non provato in termini di spesa funzionale a proporre il gioco, non essendo compreso invece nell’alveo dell’art. 2041 il mancato guadagno, pur dedotto.

Contro la sentenza, depositata il 28 ottobre 2016 e notificata il successivo 2 novembre, V.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria.

Il Coni e la Coni Servizi s.p.a. hanno replicato con controricorso e hanno proposto quattro motivi di ricorso incidentale condizionato.

Anche queste parti hanno depositato una memoria.

I restanti intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Nell’ordine il ricorrente principale lamenta:

(i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto non tutelabile ai sensi dell’art. 99 l.a. l’ideazione de qua utilizzando la scienza privata in rapporto al concorso “Superenalotto”;

(ii) la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 363 del 2000, e l’omesso esame di fatto decisivo per avere affermato la banalità del concorso ideato, per pretesa identità di regole tecniche sottese al “Superenalotto”, senza tener conto invece dell’iter di approvazione del concorso “(OMISSIS)” quale nuovo gioco su eventi sportivi;

(iii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quanto all’affermazione di non originalità del concorso ideato, che nessuna delle parti, all’atto della cristallizzazione del thema decidendum ai sensi dell’art. 183 c.p.c., aveva messo in discussione;

(iv) la violazione o falsa applicazione degli artt. 183 e 112 c.p.c., per aver considerato tempestiva l’avversa allegazione comparativa col “Superenalotto” in base a un preteso potere di verifica d’ufficio;

(v) la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 132 e 112 c.p.c. a proposito dell’affermata identità dei settori di applicazione dei due concorsi senza effettiva motivazione e comunque senza osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

(vi) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., per avere la corte d’appello respinto la domanda di indebito arricchimento sull’errato presupposto della mancata allegazione e dimostrazione della diminuzione patrimoniale subita.

II. – I primi cinque motivi possono essere esaminati unitariamente.

I motivi sono infondati per le ragioni che seguono.

III. – L’ambito (ancora) controverso attiene alla tutela invocata dall’attore ai sensi dell’art. 99 l.a., in ordine ai cd. progetti di lavori di ingegneria o di altri analoghi.

I diritti relativi ai progetti di lavori di ingegneria sono il diritto al compenso e quello esclusivo di riproduzione dei piani e disegni. La condizione necessaria affinché il progettista possa diventare titolare di tali diritti è che il progetto costituisca “soluzione originale di problemi tecnici”, vale a dire che in esso si possano rinvenire elementi di novità tali da indurre a una conclusione di effettiva originalità di contenuto tecnico-scientifico delle idee espresse mediante il progetto.

Questa Corte, in lontani ma sempre condivisibili precedenti, ha stabilito che la suddetta disciplina può estendersi ai progetti relativi ai concorsi a pronostici.

Tuttavia, poiché i progetti di lavoro tecnico-scientifici possono formare oggetto di diritti connessi con il diritto di autore e godere dell’afferente protezione soltanto quando comportino la soluzione originale di problemi tecnici, è stato affermato che la tutela del diritto d’autore non assiste l’inventore di un gioco per pronostici che non concreti né un’opera dell’ingegno, né – per quanto qui interessa – la soluzione originale di un problema tecnico, ma che, al contrario, si colleghi a concorsi già noti, mutandone semplicemente gli eventi da pronosticare o i relativi simboli o la schedina di gioco (v. Cass. n. 4625-77, Cass. n. 3097-75 e finanche la remota Cass. n. 143-54).

In sostanza ciò vuol dire che di per sé non costituisce soluzione originale di problemi tecnici un’applicazione mera di calcolo di combinazioni matematiche già note rispetto a concorsi a pronostici in competizioni sportive.

IV. – Tale orientamento va in questa sede confermato, né d’altronde esso è messo in discussione dal ricorrente. Il quale invece fin dall’inizio ha sostenuto, per quel che dalla sentenza si evince, che il suo era un progetto con le dette caratteristiche. L’elemento decisivo della controversia, dunque, riposava (e riposa) nell’interrogativo se il concorso progettato presentasse caratteristiche tali da presupporre l’applicazione di regole tecniche nuove e aggiornate a problemi già noti, ovvero l’applicazione di regole già note a settori nuovi con estensione di conoscenze tecnologiche.

V. – Codesto aspetto, che notoriamente implica valutazioni in fatto istituzionalmente riservate al giudice del merito, è stato risolto negativamente dalla corte d’appello.

La quale ha accertato che nessun elemento di novità caratterizzava il gioco “Zerovanta”, poiché il gioco – secondo l’ideatore incentrato sul far pronosticare il minuto esatto di cui viene fatto il primo goal nelle partite di calcio comprese in un elenco ufficiale, esclusi i minuti di recupero di fine tempo (primo e secondo) – implica uno schema tecnico analogo a quello attuato dalla formula del “Superenalotto”, senza effettiva rilevanza dell’ambito distintivo degli eventi sportivi. E questo perché è da escludere, nella formula impiegata, ogni effettivo collegamento della soluzione tecnica con le partite di calcio. Difatti, come ammesso dallo stesso V., pronosticare il minuto in cui in un gruppo predeterminato di partite verrà segnato il primo goal “e’ quasi tanto azzardato quanto pronosticare quali numeri usciranno per primi su un gruppo predeterminato di ruote del lotto”.

VI. – L’argomentazione della corte d’appello è idonea a supportare la conclusione assunta, e costituisce valida spiegazione del perché il gioco “(OMISSIS)” debba essere considerato avulso dall’ambito dell’art. 99 l.a..

La spiegazione è nel fatto che l’ideatore ha semplicemente applicato regole tecniche note a un settore di gioco sostanzialmente non dissimile, per modalità di determinazione dell’esito del concorso, da quello per il quale erano già applicate. Cosa che la corte capitolina ha tratto dal confronto con la formula del “Superenalotto”, riferita a eventi tecnici (quali i risultati della estrazione del lotto) risolti e resi pubblici in modo identico a quello successivamente impiegato dal ricorrente.

VII. – Le critiche svolte nel ricorso sono a tal riguardo infondate.

Lo sono innanzi tutto sul versante processuale (motivi primo, terzo, quarto e quinto).

La corte d’appello ha esposto la ragione che l’ha indotta a prendere in esame, quale comparativo, la tecnica sottostante la schedina del “Superenalotto”, nella misura in cui ne ha rilevato la notoria caratteristica dello schema tecnico in virtù dell’enorme diffusione del gioco in ambito nazionale.

Non può seguirsi il ricorrente in ordine alla affermata violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, di riflesso all’uso della scienza privata del giudice, per l’elementare ragione che nel caso concreto il giudice ha fatto ricorso non alla scienza privata ma a nozioni di fatto di comune esperienza. Le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili e incontestabili, a fronte invece degli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che per avvenuta rientrino giustappunto nella scienza privata del giudice.

E’ decisivo constatare che la decisione non è stata impugnata deducendo invece l’assunzione, da parte del giudice di merito, di una inesatta nozione di fatto notorio, da intendersi come fatto oggettivamente conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (ex aliis Cass. n. 3550-19, Cass. n. 442820). Cosicché la circostanza che quello relativo al “Superenalotto” fosse da considerare uno schema tecnico oggettivamente conosciuto da persone di media cultura rimane intonsa, e rende legittima la parametrazione a tale schema dell’ideazione messa in atto dal V., a prescindere dalle allegazioni comparative fatte dalle parti nella fase del processo di primo grado di cui all’art. 183 c.p.c..

Invero è legittima l’inferenza valutativa in ordine all’avvenuta mera replicazione dell’idea sottostante, con semplice applicazione a un diverso settore di gioco.

VIII. – Tenuto conto dei superiori rilievi non si può dire che la valutazione a tal riguardo fornita dalla corte territoriale sia stata viziata da un difetto di motivazione, giacché la motivazione risulta intelligibilmente tradotta dalla comparazione per l’appunto tra i problemi tecnici comuni ai due schemi di gioco; per la soluzione dei quali è d’altronde ancora decisivo osservare che neppure in questa sede il ricorrente ha spiegato in qual senso, invece, la sua ideazione si sarebbe dovuta considerare come soluzione originale.

Ne segue che non possiede alcuna rilevanza la questione relativa all’istituzione del gioco (asseritamente equivalente) denominato “(OMISSIS)” in epoca successiva alla presentazione di “(OMISSIS)”.

La circostanza non è rilevante poiché a sua volta “(OMISSIS)” non era stato ideato, secondo l’accertamento operato dal giudice del merito, con soluzione originale rispetto al già esistente “(OMISSIS)”. E da questo punto di vista è inammissibile il secondo motivo di ricorso, teso a censurare la mancata considerazione dell’iter di approvazione del concorso “(OMISSIS)” quale nuovo gioco su eventi sportivi, dal momento che non è minimamente spiegato perché codesto iter si sarebbe dovuto considerare decisivo a fronte della comparazione operata dalla corte del merito col già esistente “(OMISSIS)”.

Devesi rammentare che, per giurisprudenza oramai consolidata, la deduzione del vizio di omesso esame di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 implica la specifica indicazione non solo del fatto storico il cui esame sia stato omesso e del dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, ma anche e soprattutto della ragione di decisività di quel fatto rispetto alla motivazione assunta dalla sentenza impugnata (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).

IX. – Il sesto motivo è inammissibile.

Il ricorrente insiste nel dire che la diminuzione patrimoniale dedotta sub specie di ingiustificato arricchimento del Coni sarebbe stata coincidente “con quanto tale opera avrebbe reso”; cosa che si dice essere stata compiutamente allegata a provata. Ma il ricorso difetta di autosufficienza, non essendo stato specificato in quale modo sia avvenuta la corrispondente asserita allegazione, volta che la corte territoriale ha affermato, invece, che la questione dedotta a motivo d’appello atteneva alla pretesa di ottenere “il risarcimento da mancato guadagno”.

Ciò rende la censura inammissibile in nuce.

E va comunque osservato che, anche a seguirne la formulazione, la tesi del ricorrente finisce sempre per alludere al lucro cessante, in contrasto con la prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di azione di indebito arricchimento, l’indennità prevista dall’art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale effettivamente subita da chi ha eseguito la prestazione, con esclusione di quanto si sarebbe percepito secondo il titolo (v. Cass. n. 14526-16, Cass. n. 23780-14).

X. – Il ricorso principale è dunque rigettato e il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in complessivi 38.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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