Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21564 del 25/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3902/2016 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA SANTA

CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRECO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO

VACCARELLA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRAPORTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, alla

Via DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24952/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 30/09/2015 e depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

uditi gli avvocati delle parti, che insistono per l’accoglimento

delle rispettive conclusioni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Roma, con sentenza passata in giudicato emessa in sede di rinvio dalla Cassazione, condannò il Ministero dei Lavori Pubblici (poi divenuto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) a risarcire L.E., quale assegnatario del patrimonio della Adriatica Costruzioni Ancona srl, dei danni subiti dalla società per la mancata emissione del decreto di affidamento dei lavori di completamento del settimo lotto del Piano di Ricostruzione della Città di Ancona, da eseguirsi sulla base di un progetto e di una perizia di variante approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le parti convennero di rimettere la liquidazione dei danni ad un giudizio arbitrale, ex art. 808 bis c.p.c..

Il collegio arbitrale respinse, con lodo parziale del 26.3.2012, l’eccezione pregiudiziale di nullità della convenzione arbitrale sollevata dal Ministero e, con il lodo definitivo, accolse la domanda risarcitoria avanzata dal L., liquidandogli i danni da perdita di chances e da lesione all’immagine subiti dalla Adriatica Costruzioni.

Le impugnazioni avanzate dal Ministero contro le due pronunce arbitrali furono dichiarate inammissibili dalla Corte d’appello di Roma con sentenza dell’8.7.2014, contro la quale il soccombente propose ricorso per cassazione.

Questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso, con la sentenza n. 24952/015 del 10.12.2015, ha cassato la decisione ed ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio.

La sentenza è impugnata per revocazione da L.E. con ricorso affidato a sei motivi, cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti resiste con controricorso.

2) Con il primo motivo il L. sostiene che – nell’accogliere le censure con le quali il Ministero aveva lamentato che la corte del merito avesse dichiarato i lodi non impugnabili per violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia – il collegio decidente avrebbe qualificato come contrattuale la responsabilità dell’amministrazione, erroneamente supponendo come inesistente il fatto, risultante dalla prima parte della sentenza, rappresentato dalla pregressa statuizione in ordine all’esistenza di un giudicato sulla natura extracontrattuale di detta responsabilità.

2.1) Con il secondo motivo il ricorrente assume che la qualificazione della natura contrattuale del credito controverso deriverebbe dall’ulteriore errata supposizione sia dell’esistenza di un rapporto concessorio fra le parti che, secondo quanto emergerebbe incontestabilmente dagli atti (e come sarebbe, peraltro, riconosciuto) nel prosieguo della stessa sentenza, alla pag. 27) risultava invece caducato, ai sensi della L. n. 317 del 1993, sia dell’esistenza di un contratto d’appalto, accessorio rispetto al rapporto di concessione, avente titolo nel provvedimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che aveva approvato la deliberazione relativa alla variante progettuale.

2.2) Con il terzo motivo denuncia l’errore percettivo consistente nell’affermata supposizione di un motivo di ricorso – in ordine al vaglio di compatibilità fra la disciplina comunitaria sopravvenuta ai fatti di causa e il dovuto affidamento dei lavori, comportante interruzione del nesso eziologico fra omissione e danni lamentati – che l’amministrazione non avrebbe proposto.

2.3) Con il quarto motivo lamenta che il collegio decidente abbia affermato che la questione di compatibilità era stata già posta nella precedente sentenza rescindente sull’an, ignorando ciò che risultava dal testo della sentenza medesima (che aveva, in contrario, accertato che la corte territoriale aveva correttamente escluso che per i lavori oggetto di causa – e quindi anche per la concessione, sulla quale, comunque, il problema non era stato posto dall’Amministrazione – vi fosse stata violazione delle direttive del 1971 e del 1989), ed abbia in conseguenza omesso di considerare che l’esame della questione era ormai precluso.

2.4) Con il quinto motivo deduce che, nell’accogliere le censure con le quali il Ministero aveva lamentato che fosse stata dichiarata inammissibile l’impugnazione del lodo definitivo, il collegio avrebbe ignorato – per evidente errore percettivo o comunque per un palese fraintendimento – che la corte d’appello aveva fondato la pronuncia sul rilievo dell’avvenuta consumazione del potere impugnatorio dell’amministrazione.

2.5) Con il sesto motivo rileva che il giudizio rescissorio conseguente alla revocazione della sentenza non potrebbe che concludersi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero.

3) Ad avviso di questa relatrice almeno due dei motivi di ricorso non risultano prima facie inammissibili.

3.1) Emerge, in primo luogo, una contraddizione fra la prima parte delle sentenza che, nel respingere le censure con cui il Ministero aveva dedotto la violazione dell’art. 808 bis c.p.c. e l’incompetenza arbitrale, ha affermato che la pronuncia sull’an debeatur, passata in giudicato, aveva positivamente accertato la natura extracontrattuale del rapporto litigioso, avente ad oggetto un risarcimento di danni derivanti dal mancato affidamento dei lavori e, più avanti, che non v’era dubbio che le parti intendessero devolvere alla giustizia privata la liquidazione del danno conseguito all’omessa conclusione dell’appalto pubblico e la sua seconda parte, che, dopo aver definito abnorme la ratio decidendi con la quale la corte territoriale aveva ritenuto inammissibili le impugnazioni delle pronunce arbitrali per l’avvenuto passaggio in giudicato della qualificazione ex art. 2043 c.c, dell’obbligazione dell’amministrazione, ha rilevato che i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria del L. erano inquadrabili nell’ambito dell’art. 1453 c.c..

3.2) Non pare dubbio, inoltre, che la questione attinente alla violazione delle direttive comunitarie del 1971 e del 1989 fosse stata già sollevata dal Ministero nel ricorso proposto contro la prima sentenza sull’an, parzialmente cassata, e che la sentenza rescindente di questa Corte n. 60/03 l’avesse ritenuta infondata, affermando l’esattezza del capo della decisione impugnata che ne aveva escluso la sussistenza.

4) Resta da valutare se le doglianze sollevate con il primo ed il quarto motivo siano effettivamente relative ad errori di fatto o percettivi denunciabili ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), ed, in caso positivo, se tali errori ricadano su circostanze decisive ai fini della soluzione della controversia.

Il collegio, esaminati gli atti e condivisa la valutazione della relatrice in ordine alla non manifesta inammissibilità dell’impugnazione.

PQM

rimette la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA