Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21564 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19358-2010 proposto da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato IACONO

QUARANTINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BALLOI MAURIZIO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA di SASSARI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 69/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

29/10/09, depositata il 23/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Iacono Quarantino Giuseppe, difensore della

ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. F.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la Banca di Sassari s.p.a. avverso la sentenza del 23 febbraio 2010, pronunciata inter partes in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Cagliari.

Al ricorso l’intimata non ha resistito.

p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti considerazioni:

“… 2. Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c..

3. Il ricorso appare inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, cioè in quanto carente del requisito della esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale.

La sua struttura si articola dalla pagina 1 a metà della pagina 27 attraverso: a) la riproduzione della citazione introduttiva del giudizio in primo grado per sei pagine; b) delle sue conclusioni alla pagina 7; c) la riproduzione parziale, nella tessa pagina, dell’elenco dei documenti con essa prodotti; d) un generico riferimento alla costituzione di tre soggetti; d) l’integrale riproduzione dalla fine della pagina 7 fino all’inizio della pagina 9 di un elenco di produzioni fatto con una memoria qualificata come .istruttoria ex art. 184 c.p.c.; e) la successiva integrale riproduzione dell’articolazione della prova per interrogatorio formale nella pagina 9; f) la riproduzione dalla metà della stessa pagina dell’articolazione di prova contraria contenuta in una memoria del 18 luglio 2001 fino a tre quarti della pagina 10; g) la riproduzione fino alla pagina 11 di due verbali di udienza, seguita all’inizio della pagina 12 dal riferimento generico al fatto che la causa venne trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo; h) la riproduzione dalla pagina 12 fino all’inizio della pagina 16 di una memoria, qualificata di replica, a data 19.1.2005; i) il riferimento alla decisione del Tribunale di Cagliari, giudice di primo grado, nel senso del rigetto della domanda della qui ricorrente, della condanna alle spese verso la Banca di Sassari e della declaratoria di cessazione della materia del contendere nei confronti di altre parti;

l) la riproduzione, dalla metà della pagina 16 fino al primo rigo della pagina 21 dell’atto di appello; m) il riferimento alla costituzione in appello della banca con richiesta di conferma della sentenza di primo grado; n) la riproduzione della comparsa conclusionale d’appello dalla pagina 21 ai primi cinque righi della 25; o) la riproduzione fino alla metà della pagina 28 della motivazione della sentenza impugnata.

Le riproduzioni sono fatte in via informatica.

Ora, siffatta tecnica espositiva appare inidonea per evidente eccessività ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n 3 perchè si risolve nel costringere la Corte, per comprendere il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura di buona parte degli atti di causa.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso, Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica;

Cass. sez. un. (ord.) n. 19255 del 2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica; Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza; Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora: Cass. (ord.) n. 1547 del 2011 ; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010).

4. – Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, le quali non sono in alcun modo superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella sua memoria, giacchè essa, astenendosi sia dal commentare i precedenti citati dalla relazione e soffermandosi solo su Cass. sez. un. n. 19255 del 2010, sia dal valutare in relazione ad essi la struttura del ricorso indicata in relazione, si sviluppa assumendo che detta struttura sarebbe stata funzionale allo scrutinio dei motivi.

Ora, è vero, che una esposizione pur sommaria del fatto dev’essere funzionale allo scrutinio dei motivi, ma non è men vero che l’esposizione è un requisito del ricorso distinto dai motivi e, se viene effettuata come è accaduto nel ricorso, cioè attraverso mera riproduzione integrale di atti, e poi nella esposizione del motivo non si individua la parte dell’atto o degli atti cui il motivo si riferisce, il ricorrente in cassazione finisce per un verso per non avere esposto il fatto sostanziale e processuale, perchè costringe la Corte alla lettura di parti degli atti che non sono assolutamente funzionali all’uopo, ma nel contempo affida alla Corte di raccordare i motivi con l’esposizione o meglio, data la tecnica meramente riproduttiva di quest’ultima, a ricerca a quale parte dell’atto riprodotto il motivo si deve raccordare. Se invece nella esposizione dei motivi si coglie il necessario riferimento alla parte del fatto sostanziale o processuale cui il motivo si riferisce, allora una tecnica meramente riproduttive di esso come quella del ricorso appare comunque inidonea ad assolvere la funzione del n. 3 dell’art. 366, perchè costringe la Corte, assediata da una mole di ricorsi ormai elevatissima, a “leggere” cose che non sono funzionali allo scrutinio che le è richiesto, perchè poi – ma soltanto poi – risulta che al “necessario” in ipotesi fa riferimento l’esposizione del motivo o di ciascun motivo.

E poichè l’art. 366, n. 3 esige l’esposizione sommaria come requisito vero e proprio del ricorso, se è possibile che esso venga anche assolto attraverso una puntuale indicazione nell’ambito dell’esposizione dei motivi e non si sostanzi in una parte a sè stante del ricorso, com’è, comunque, auspicabile, non è possibile che un ricorso che formalmente presenti l’indicazione di una parte precisa come dedicata all’assolvimento di quel requisito e la strutturi in modo riproduttivo come il ricorso in esame, possa sfuggire alla sanzione di inammissibilità, pretendendosi dal ricorrente che la Corte, dopo avere letto quanto risulta in modo del tutto sovrabbondante da quella struttura, debba poi ritrovarsi a percepire quanto veramente necessario dall’esposizione dei motivi, che pure provveda ad indicarlo.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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