Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21563 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 25/10/2016), n.21563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 941/2015 proposto da:

AVVOCATO GENERALE PRESSO PROCURA GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE

APPELLO VENEZIA;

– ricorrente –

contro

B.S.; F.N.;

– intimate –

e nei confronti di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA in data 2

ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 2 ottobre 2014 con cui la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato non doversi procedere nel giudizio di opposizione promosso nei confronti del provvedimento di liquidazione del compenso in favore dell’Avv. F.N., nominata curatore speciale nonchè tutore provvisorio e difensore di F.N., ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che nessuno degli intimati vi ha resistito con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base di relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va preliminarmente rilevato che la Procura generale ricorrente ha dimostrato, attraverso la produzione di copia degli atti del giudizio a quo, che il Ministero della giustizia è stato evocato nel giudizio di opposizione che si è svolto dinanzi alla Corte d’appello di Venezia;

che dall’esame degli atti non risulta tuttavia la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, diretto all’Avv. F.N., contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale;

che, pertanto, va ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Avv. F.N., rinnovando la notificazione del ricorso alla stessa diretto o depositando la cartolina di ritorno se la notificazione precedente, avviata il 24 novembre 2014, è andata a buon fine, e ciò nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza;

che, nel frattempo, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte ordina alla ricorrente Procura generale presso la Corte d’appello di Venezia di integrare il contraddittorio, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, nei confronti dell’Avv. F.N., rinnovando la notificazione del ricorso alla stessa diretto o depositando la cartolina di ritorno se la notificazione precedente, avviata il 24 novembre 2014, è andata a buon fine; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, a seguito di riconvocazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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