Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21562 del 25/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 25/10/2016), n.21562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28276-2014 proposto da:
COMUNE di LANUVIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio
dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA di CREDITO COOPERATIVO G.T. SCARL, in persona del
Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato
LORETO ANTONELLO CHIOLA, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5288/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
18/07/2014, depositata il 02/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Mario Ettore Verino difensore del ricorrente che
insiste per l’accoglimento del ricorso ed in subordine per il rinvio
in attesa della decisione SS.UU.;
udito l’Avvocato Loreto Antonello Chiola difensore della
controricorrente che insiste per il rigetto del ricorso ed in
subordine per il rinvio in attesa della decisione SS.UU.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
Premesso che il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “1. – La Banca di credito cooperativo G.T. soc. coop. a r.l. otteneva dal Presidente del Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo nei confronti del comune di Lanuvio e dell’arch. D.S.V., che aveva ceduto a detta banca un credito di Lire 267.918.845 vantato per prestazioni professionali verso il comune.
Quest’ultimo proponeva opposizione assumendo che il credito fosse di entità inferiore. Resistevano la Banca e D.S.V., il quale ultimo eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva e chiedeva il rigetto dell’opposizione, che il Tribunale respingeva con sentenza n. 979/08.
L’appello proposto dal comune di Lanuvio – costituita la Banca, contumace il D.S. – era dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale di Roma con sentenza n. 5288/14. Rilevava la Corte territoriale che la notifica dell’impugnazione era stata effettuata presso lo studio del precedente difensore domiciliatario della Banca T., sostituito nel corso del processo di primo grado da altro difensore che aveva a suo volta eletto un diverso domicilio. Osservava quindi detta Corte che la notificazione dell’appello eseguita presso il precedente procuratore doveva ritenersi non già nulla ma inesistente, con conseguente inammissibilità del gravame essendo ormai decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c. dalla notificazione della sentenza di primo grado.
2. – Per la cassazione di tale sentenza il comune di Lanuvio propone ricorso affidato a tre motivi.
2.1. – Resiste con controricorso la Banca di credito cooperativo G.T. soc. coop. a r.l.
3. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 170, 325, 326 e 330 c.p.c. e dell’art. 87 disp. att. c.p.c. e del R.D. n. 1368 del 1941; il secondo, subordinato, motivo deduce ancora la violazione o falsa applicazione degli artt. 170, 156, 325, 326 e 330 c.p.c. nonchè dell’art. 111 Cost. e dei principi generali in tema di nullità e sanabilità delle notificazioni; il terzo, ulteriormente subordinato motivo espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 331 e 332 c.p.c.
4. – La questione relativa alla qualificazione giuridica della notifica dell’impugnazione nel domicilio eletto per il primo grado di giudizio, quando sia stato eletto in appello un nuovo domicilio e presso un diverso difensore, sia semplicemente nulla, con possibilità di rinnovazione, ovvero sia inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria, è stata rimessa alle S. U. di questa Corte con ordinanza n. 6427/15 della terza sezione.
Di conseguenza, ferma la decisione con le forme camerali, si propone che il ricorso sia trattato in un’adunanza successiva alla decisione delle S. U.”;
considerato che la Corte condivide la relazione, riguardo alla quale nessuna delle parti ha depositato memoria, poichè a tutt’oggi non risulta pubblicata la decisione delle S.U.;
che, pertanto, in attesa la causa va rinviata a nuovo ruolo;
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016