Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21561 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18885-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA

GRAZIA MASTINO e FABIO CRAMAROSSA, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 21/10/2014, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Maria Grazia Mastino difensore del controricorrente

che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente C.P. che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 122/24/2015, depositata il 27 gennaio 2015, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sull’istanza di rimborso dell’ Irap relativa agli anni (OMISSIS).

La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente aveva sufficientemente provato di aver esercitato l’attività professionale di medico radiologo senza struttura organizzativa propria ma presso strutture di terzi, affermava la carenza dell’autonoma organizzazione. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la CTR abbia escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione nonostante la partecipazione del contribuente allo studio medico associato “Nasca”.

Il motivo appare inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronunzia impugnata.

Sia la CTP che la CTR hanno infatti ritenuto, con accertamento di fatto che non appare censurabile nel presente giudizio, che l’attività di medico radiologo svolta individualmente dal contribuente presso strutture di terzi, cui si riferiva l’istanza di rimborso Irap, andava tenuta distinta dalla partecipazione allo studio professionale “Nasca”, in relazione alla quale egli percepiva un distinto reddito da partecipazione. Ha quindi escluso la sussistenza del presupposto impositivo in relazione all’attività di radiologo in quanto veniva esercitata senza autonoma organizzazione da parte del professionista in diverse strutture.

Tale statuizione appare conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui, in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensi anche sotto il profilo organizzativo.

Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012), sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015).

Considerato che il ricorso è stato proposto prima delle recenti pronunce delle Ss.Uu. che hanno consolidato l’orientamento richiamato in motivazione (Cass. Ss.Uu. 7291, 7371, 9451 del 2016), sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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