Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21561 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 07/10/2020), n.21561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5778/2016 proposto da:

IMMOBRIXEN S.N.C. DI M.M. & C., in persona degli

amministratori M.M., M.F., e M.S.,

elettivamente domiciliata in Roma, via M. Prestinari 13, presso lo

studio dell’avvocato Paola Ramadori, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Karl Reiterer, in virtù di procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore e

legale rappresentante M.P., elettivamente domiciliata in

Roma, via Ghirza 13, presso lo studio dell’avvocato Alberto Delpino,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti. Giovanni Gozzi,

Paolo Pozza, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 154/2015 della Corte d’appello di Trento sez.

dist. di Bolzano, depositata il 20/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2020 dal Cons. Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Immobrixen s.n.c. di M.M. (Immobrixen), con ricorso del 5 marzo 2013 al Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Bressanone, esponeva: a) di essere creditrice di (OMISSIS) S.r.l. ((OMISSIS)) in forza di titolo esecutivo costituito da verbale di conciliazione giudiziale del 20 luglio 2010; b) che amministratore unico di (OMISSIS) era M.M.; c) in data 30 gennaio 2012 era stata costituita la nuova società (OMISSIS) S.r.l.((OMISSIS)), amministrata dal medesimo M.M.; d) che con Delib. 29 maggio 2012, (OMISSIS) era stata messa in liquidazione; e) che (OMISSIS) era stata poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bolzano del 7 agosto 2013.

Ciò posto Immobrixen chiedeva, nei confronti di (OMISSIS), che fosse estesa a questa l’efficacia del titolo giudiziale formatosi contro (OMISSIS), sostenendo esservi perfetta continuità aziendale fra (OMISSIS) e (OMISSIS), desumibile da una pluralità di elementi concorrenti e univoci.

Sosteneva in particolare che il complesso di tali elementi permetteva di considerare la vicenda alla stregua di una cessione di azienda, concepita e attuata in frode dei creditori della società di seguito dichiarata fallita.

Immobrixen rappresentava ancora che il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) aveva ammesso il credito al passivo per importo inferiore al dovuto, non perchè ne avesse riconosciuto solo in parte l’esistenza, ma per una ragione attinente alla natura della parte non ammessa: trattandosi di penale l’onere era eccessivamente gravoso per la procedura.

2. Immobrixen, in corso di causa, chiedeva un sequestro conservativo. Il ricorso era rigettato con ordinanza confermata in sede di reclamo.

Il giudice del cautelare osservava che la ricorrente non aveva provato e nemmeno dedotto l’iscrizione del debito nei libri contabili, configurandosi l’iscrizione quale elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta ai sensi dell’art. 2560 c.c.: essendo l’art. 2560 c.c., norma eccezionale, l’iscrizione del debito non è surrogabile da altre forme di conoscenza.

3. Si concludeva negativamente per Immobrixen anche il giudizio di merito, trovando conferma la medesima ratio decidendi del provvedimento negativo sulla istanza cautelare in corso di causa: il carattere costitutivo della iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori della cedente, la natura eccezionale dell’art. 2560 c.c., comma 2, l’irrilevanza della conoscenza del debito acquisita in modo diverso dal cessionario d’azienda.

4. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la decisione, sulla base delle seguenti considerazioni;

– a) l’argomento usato dal primo giudice per negare l’efficacia del titolo contro (OMISSIS) (mancata iscrizione del debito nei libri contabili) implica la qualificazione giuridica della vicenda intercorsa fra le due società quale cessione d’azienda;

– b) in ordine a tale qualificazione, in assenza di impugnazione, si è formato il giudicato;

– c) la cessione d’azienda costituisce fattispecie che può essere ravvisata a prescindere dalla forma negoziale utilizzata, assumendo rilevanza decisiva, a questi effetti, la continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale;

– d) nella specie, una pluralità di elementi univoci e convergenti confermava la sussistenza di tale requisito;

– e) ai fini della responsabilità del cessionario d’azienda ex art. 2560 c.c., comma 2, l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori ha carattere costitutivo: la carenza di tale requisito non è superabile con la prova che l’esistenza del debito era comunque conosciuta dal cessionario;

f) era infondata l’ulteriore ragione di censura fatta valere in appello dalla società creditrice, secondo la quale una parziale iscrizione risultava dai “mastrini” inerenti alle operazioni intercorse fra le società, costituendo i “mastrini” scritture ausiliarie, previste dalla normativa fiscale, non assimilabili alle scritture obbligatorie.

5. Per la cassazione della sentenza Immobrixen propone ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria;

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo del ricorso principale (“violazione e falsa applicazione di norme dell’art. 2560 c.c., in combinazione con l’art. 2740 c.c. Violazione degli artt. 1418 c.c. e segg., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c.. Abuso del diritto. Violazione dell’art. 54 della Carta dei diritti fondamentali UE. Violazione dei principi costituzionali come quello alla solidarietà, diritto all’impresa e al lavoro e quello secondo il quale la Repubblica disciplina, coordina e controllo l’esercizio del credito”) propone le seguenti censure:

a) l’esigenza di tutela del cessionario, che è alla base dell’art. 2560 c.c., comma 2, non ha ragione di essere quando l’acquirente conosce l’esistenza del debito;

b) l’interpretazione della norma nel senso del carattere costitutivo della iscrizione, fatta propria dalla Corte d’appello, finisce per avallare la possibilità che, attraverso la mancata iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori, la cessione d’azienda sia utilizzata in frode ai creditori della cedente;

c) non è ammissibile che la cessionaria (OMISSIS), rappresentata dalla medesima persona fisica che avrebbe dovuto curare l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori della cedente, possa giovarsi della omissione, configurandosi altrimenti una evidente violazione del principio di abuso del diritto;

d) la perfetta continuità dell’attività aziendale, disgiunta dalla responsabilità del cessionario per i debiti dell’azienda oggetto di cessione, costituisce nello stesso tempo violazione dell’art. 2740 c.c.: non può consentirsi un passaggio di ricchezza non accompagnato dalla correlativa responsabilità;

e) l’art. 2560 c.c., comma 2, non è norma eccezionale: subentrando il cessionario in tutte le posizioni del cedente, il limite della iscrizione non può operare per i debiti conosciuti;

O la diversa interpretazione fatta propria dai giudici di merito finisce per rendere di impossibile verificazione il presupposto della responsabilità del cessionario quando i libri non siano obbligatori per lo specifico tipo di impresa;

g) è significativo il confronto con la disciplina prevista dall’art. 2112 c.c., comma 2, in materia di crediti dei prestatori di lavoro;

h) la disciplina prevista da tale norma, seppure specifica per i crediti in essa contemplati, costituisce ulteriore argomento a sostegno della tesi sul carattere non costitutivo della iscrizione.

2. Il secondo motivo del ricorso principale, condizionato al mancato accoglimento del primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., comma 2, in riferimento agli artt. 115,116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c..

I debiti che trapassano al cessionario possono risultare anche dalle scritture previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, lett. c).

3. Il terzo motivo del ricorso principale, condizionato al mancato accoglimento del primo motivo, denuncia violazione di principi costituzionali. Eccezione di incostituzionalità.

L’art. 2560 c.c., comma 2, interpretato nel senso che esclude la rilevanza della conoscenza effettiva da parte del cessionario, è discriminatorio in danno dei creditori, soprattutto quando lo strumento della cessione sia stato utilizzato in frode dei creditori.

4. Il ricorso incidentale denuncia con unico motivo violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2560 e 2909 c.c..

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha riconosciuto che si era formato il giudicato sulla qualificazione della fattispecie come cessione d’azienda.

6. E’ prioritario l’esame del ricorso incidentale, che è infondato per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, perchè l’interpretazione della decisione di primo grado da parte della corte d’appello viene censurata attraverso il richiamo dell’ordinanza negativa sull’istanza di sequestro e del susseguente provvedimento di rigetto del reclamo.

E’ chiaro invece che la censura andava illustrata con riferimento alla decisione di merito, costituente l’unico oggetto della interpretazione che ha indotto la corte di merito a ravvisare la formazione del giudicato sulla qualificazione dell’operazione fra le due società come cessione d’azienda.

In secondo luogo, perchè la corte d’appello, pur riconoscendo la formazione del giudicato, ha poi autonomamente riconosciuto che, nella specie, c’era stata effettivamente una cessione d’azienda da (OMISSIS) a (OMISSIS) e ciò in applicazione del principio secondo cui la fattispecie del trasferimento di azienda ricorre indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico, ogni qual volta ci sia continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (Cass. n. 12771/2012; n. 26808/2018).

La controricorrente non disconosce la validità del principio di diritto in linea teorica, ma nega che, nella specie, ci fossero i presupposti della sua applicazione.

In questi termini, però, la censura si esaurisce nella manifestazione di un mero dissenso rispetto alla ricostruzione operata con la sentenza impugnata, non sfociato in alcune delle censure rientrante nel novero di quelle previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

Si ricorda che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi piuttosto quale un rimedio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. 7931/2013).

Si deve ancora aggiungere che la corte d’appello ha dato ampia e logica motivazione del proprio convincimento.

7. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

L’art. 2560 c.c., riguardante “i debiti relativi all’azienda ceduta”, dispone, nel comma 1 che “l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”.

Il comma 2 della norma aggiunge “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

La giurisprudenza di questa Corte, seguita dalla maggioranza della dottrina, afferma correntemente: a) che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente: chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest’ultimo ha l’onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche tale iscrizione; b) che la disposizione dell’art. 2560 c.c., comma 2, è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica: l’acquirente non risponde dei debiti conosciuti aliunde; c) la prova della iscrizione non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta dall’acquirente (Cass. n. 22418/2017; n. 22831/2010; n. 4726/2002; n. 6173/1998; n. 1454/1971; n. 303/1964).

Sulla scorta di tali insegnamenti è stato chiarito che “in materia di cessione d’azienda, l’inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l’elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all’azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità” (Cass. n. 1429/1999; conf. n. 14823/2000; n. 5123/2006).

Ciò non toglie che, per i debiti non risultanti delle scritture contabili obbligatorie, il passaggio possa avere luogo mediante un espresso patto di accollo (Cass. n. 211/1964).

E’ fatta salva la norma dell’art. 2112 c.c., comma 2, per i crediti dei prestatori di lavoro subordinato (Cass. n. 4598/2015; n. 7517/2010).

8. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5054 del 2017 – chiamate a decidere la questione se ed, eventualmente, a quali condizioni, il cessionario di un’azienda commerciale risponda, a norma dell’art. 2560 c.c., comma 2, ovvero ad altro titolo, del debito restitutorio che consegue alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente – hanno escluso che, ai fini dell’insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento.

Si legge testualmente in tale sentenza: “(…) Si deve ricondurre la responsabilità dell’avente causa nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale. La chiara dizione della rubrica (Debiti relativi all’azienda ceduta) e del testo dell’art. 2560, non consente, infatti, di ritenere estensivamente inclusa nel trasferimento dell’azienda commerciale anche una situazione non già di debito, bensì di soggezione ad una successiva azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare del solvens”.

Secondo le Sezioni Unite l’art. 2560 cpv. c.c., “incontra un limite, del resto evidente, solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda: come nell’ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (artt. 2498 c.c. e segg.) – stante la continuità dei rapporti pendenti – ed in quella di conferimento dell’azienda di un’impresa individuale in una società unipersonale (che non costituisce trasformazione in senso tecnico): in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva – sostanziale, se non formale – significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estraneo alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell’azienda, sottesa all’art. 2560 c.c.”.

9. La ricorrente richiama nella memoria la recente Cass. n. 32134 del 2019, la quale, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha sostenuto che la regola stabilita nell’art. 2560 c.c., comma 2, dovrebbe essere “declinata in funzione della “effettiva ratio di protezione” contenuta nella norma, che non può prescindere dalle complessive emergenze processuali”.

Secondo tale sentenza l’evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia “prospetta la necessità di coniugare la regola speciale dell’art. 2560 c.c., comma 2, con la necessità di tenere conto dell’esigenza di fornire “tutela effettiva”, escludendo che una interpretazione fondata sul mero dato letterale ed impermeabile sia alle contestanti evidenze processuali che alle ormai consolidate elaborazioni giurisprudenziali in materia di “vicinanza della prova” e di conseguente possibile inversione dei relativi oneri, possa condurre a soluzioni incoerenti con la ratio sulla quale essa si fonda o, addirittura, ad una eterogeneità dei fini”.

Sono richiamati, a testimonianza delle aperture giurisprudenziali verso una diversa considerazione della norma, Cass. n. 6107 del 2013 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 5054 del 2017.

10. Il Collegio ritiene che gli arresti della Suprema Corte, valorizzati da Cass. n. 32134 del 2019, non consentano di discostarsi dall’orientamento pluridecennale della giurisprudenza di legittimità sulla disciplina dei trasferimenti aziendali.

In Cass. n. 6107 del 2013 si legge testualmente: “costituisce inoltre principio acquisito quello per cui il regime fissato dall’art. 2560 c.c., con riferimento ai debiti dell’azienda ceduta, sia destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sè solo considerati, e non anche quando viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell’art. 2558 c.c. (Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; Cass. 8 maggio 1981, n. 3027): queste posizioni seguono la sorte del contratto e quindi transitano con esso purchè non già del tutto esaurito (Cass. 11 agosto 1990, n. 8219)” (Cass. n. 6107/2013).

Cass. n. 6107 del 2013 chiarisce ancora che è applicabile nella cessione d’azienda la regola generale dell’art. 111 c.p.c.: se il rapporto litigioso è compreso nella cessione d’azienda, e se questa è avvenuta nel corso del processo, il titolo conseguito dal ceduto nei confronti del cedente è opponibile nei confronti del cessionario ai sensi dell’art. 111 c.p.c., restando

estranea alla fattispecie la previsione dell’art. 2560 c.c. (Cass. n.

6107/2013).

In altre parole, Cass. n. 6107 del 2013, nel riconoscere che, quando la cessione d’azienda sia avvenuta nel corso di un processo al cui esito sia stata pronunciata una sentenza poi azionata in via esecutiva, il titolo conseguito nei confronti del cedente, relativo a un rapporto d’impresa non del tutto esaurito, è opponibile al cessionario, non applica l’art. 2560 c.c., comma 2, in modo diverso dalla giurisprudenza precedente, ma prescinde da tale norma, fondando la responsabilità del cessionario sull’art. 111 c.p.c., in relazione all’art. 2558 c.c. (supra).

Analogamente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5054 del 2017, offrono una lettura della norma in linea con la propria costante giurisprudenza in merito all’individuazione dei debiti per i quali il cessionario dell’azienda è responsabile con il cedente, riconoscendo che la responsabilità dell’avente causa si deve ricondurre “nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale” (supra).

In quella occasione le Sezioni Unite, con obiter dicta, evidenziarono che l’applicazione dell’art. 2560 c.c., comma 2, “incontra un limite solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda”, come nel caso di trasformazione della forma giuridica del soggetto e del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale.

Or bene, a un attento esame, il riconoscimento che la norma non ha ragion d’essere quando non vi sia effettiva “alterità delle parti contrattuali”, di per sè, non contraddice l’orientamento finora invalso nel campo della disciplina dei trasferimenti aziendali.

In altre parole, non sembra che l’obiter delle Sezioni Unite possa essere inteso quale ripensamento della giurisprudenza precedente, nel senso, che, in termini generali, l’assenza di iscrizione nei libri contabili sia irrilevante o si atteggi comunque quale semplice presunzione di limitazione di responsabilità per i debiti del precedente titolare dell’azienda, superabile con la prova della conoscenza effettiva del debito da parte del cessionario.

Del resto, tale illazione non è operata nemmeno da Cass. n. 32134 del 2019, per la quale il cessionario non potrebbe giovarsi del difetto di iscrizione qualora l’omissione sia inserita all’interno di una cessione utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo il recupero del credito.

A un attento esame, però, in questo modo si sovrappongono problemi distinti.

Altra cosa è sostenere che la cessione d’azienda non può risolversi in un pregiudizio per i creditori del cedente, altra cosa è sostenere che la frode commessa in danno dei creditori autorizzi, nel singolo caso, una lettura dall’art. 2560 c.c., diversa da quella tradizionale: l’acquirente dovrebbe rispondere dei debiti dell’azienda ceduta comunque a lui noti, anche in difetto di iscrizione.

Infatti, il pregiudizio eventualmente derivante alle ragioni del creditore deve trovare rimedio negli ordinari strumenti di impugnativa negoziale previsti per tale eventualità, non in una diversa interpretazione dell’art. 2560 c.c..

10. Insomma, poichè, secondo la ricostruzione della corte di merito, si è avuta nella specie una cessione d’azienda fra la società di capitali cedente, poi posta in liquidazione, e la società di nuova costituzione, la fattispecie si colloca certamente nell’ambito di applicabilità dell’art. 2560 c.c..

L’eventuale carattere solo apparente o fraudolento dell'”alterità soggettiva delle parti contrattuali” non coinvolge l’applicazione dell’art. 2560 c.c., ma attiene al solo negozio di cessione, contro il quale i creditori pregiudicati possono far valere le loro ragioni, senza trovare alcuna limitazione nelle condizioni previste nel comma 2 della norma.

Pertanto, nel momento in cui la corte di merito ha negato la responsabilità del cessionario in assenza di iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori, essa ha assunto una decisione in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio ritiene di doversi uniformare.

11. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato.

La ricorrente sostiene che le “schede di mastro” rientrano fra le scritture obbligatorie ai sensi dell’art. 2214 c.c., comma 2.

E’ chiaro che tale affermazione teorica, intanto potrebbe rilevare nella presente sede, in quanto ad essa si fosse congiunta una affermazione in punto di fatto nel senso che la corte di merito, nelle annotazioni contenute in quelle scritture, avrebbe trovato la prova della condizione prevista dall’art. 2560 c.c., comma 2.

La ricorrente, invece, si dilunga sulla nozione teorica di scritture obbligatorie ai sensi dell’art. 2214 c.c., mentre poi, nel descrivere il contenuto delle annotazioni rilevanti nel caso di specie, riportate nei “mastrini” e nei “partitari”, allude piuttosto ad annotazioni idonee a confermare l’esistenza di rapporti fra le due società, non a comprovare l’iscrizione in uno dei libri obbligatori ai sensi dell’art. 2214 c.c., del debito derivante dal verbale di conciliazione giudiziale per il quale aveva fatto valere in giudizio la responsabilità del cessionario.

Per completezza di esame si rileva che la giurisprudenza della sezione tributaria della Suprema Corte annovera i c.d. “mastrini” fra le scritture ausiliarie non obbligatorie, rilevanti solo sul piano fiscale (Cass. n. 21512/2010).

12. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono rigettati, con compensazione delle spese, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del presente giudizio; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA