Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21560 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/07/2021), n.21560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio L. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16404/2015 proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pizzuto Francesco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Assessorato alle Finanze della Regione Sicilia, Assessorato alla

Presidenza della Regione Sicilia, Assessorato al Territorio e

Ambiente della Regione Siciliana, Agenzia del Demanio, in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 38/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2021 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2005, l’Assessorato alle Finanze della Regione Siciliana, l’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato al Territorio ed all’Ambiente della Regione Siciliana e l’Agenzia del Demanio, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, M. e M.F., chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità per l’illegittima occupazione, a far data dall’1 gennaio 1981, di mq. 293 di arenile patrimoniale in Capo d’Orlano, in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 698/2012, condannava i M. al pagamento, in favore delle Amministrazioni attrici, della somma di Euro 11,754,12, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di illegittima occupazione del bene suindicato.

2. Con sentenza n. 38/2015, notificata il 27 marzo 2015, la Corte d’appello di Messina dichiarava il gravame, proposto dai M. nei confronti della decisione di primo grado, inammissibile perché tardivo. La Corte – per quel che rileva in questa sede – respingeva altresì, in via pregiudiziale, la richiesta di interruzione del giudizio per il decesso dell’appellante M.F., intervenuto in data 29 luglio 2012, ma dichiarato solo in comparsa conclusionale dal difensore di entrambi gli appellanti.

3. Per la cassazione di tale pronuncia ha, quindi, proposto ricorso M.M. nei confronti dell’Assessorato alle Finanze della Regione Siciliana, dell’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato al Territorio ed all’Ambiente della Regione Siciliana e dell’Agenzia del Demanio, affidato ad un solo motivo. I resistenti hanno replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, M.M. denuncia la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 300 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1. Deduce il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente respinto la richiesta del difensore di entrambi gli appellanti di interruzione del processo per il decesso di M.F., avvenuto il (OMISSIS), per essere stato l’evento interruttivo dichiarato dal difensore di entrambi gli appellanti solo in comparsa conclusionale, ma mai dichiarato o notificato in precedenza. Siffatta dichiarazione, secondo il giudice di secondo grado, non equiparabile alla dichiarazione dell’evento interruttivo effettuata dal difensore in udienza o alla notificazione con la medesima finalità legale, non potrebbe avere altro valore che quello meramente informativo nei confronti delle altre parti.

1.2. Osserva, per contro, l’istante che la norma di cui all’art. 300 c.p.c., comma 5, prevede che se alcuno degli eventi interruttivi (la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale, o la cessazione di tale rappresentanza, ex art. 299, richiamato dall’art. 300 c.p.c., comma 1) “previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione”. Rileva, pertanto, il ricorrente che – poiché, a seguito della novella introdotta con la L. 26 novembre 1990, n. 353, l’udienza di discussione è tenuta solo se alcuna delle parti ne fa espressa richiesta, evenienza non verificatasi nel caso di specie l’evento interruttivo ben potrebbe essere dichiarato fino alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di repliche, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., che terrebbe luogo della chiusura della discussione dinanzi al collegio.

1.3. Ne conseguirebbe che tale dichiarazione dell’evento interruttivo ben potrebbe essere effettuata dal difensore della parte in comparsa conclusionale, sicché avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere inidonea, ai fini dell’interruzione del processo, l’istanza proposta nell’atto in questione dal difensore degli appellanti.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Come, invero, fondatamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, nell’interesse dei controricorrenti, M.M. difetta di interesse (art. 100 c.p.c.) e di legittimazione a ricorrere nei confronti della pronuncia di appello che ha respinto la richiesta di interruzione del giudizio, proposta dal difensore in comparsa conclusionale, per l’intervenuto decesso della litisconsorte dell’odierno ricorrente, M.F..

2.2. Va – per vero – osservato, al riguardo, che, poiché le norme disciplinanti l’interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla, solo detta parte – o, in caso di decesso, i suoi legittimi eredi – è legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo, che, pertanto, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita come motivo di nullità da una parte diversa pur se litisconsorte necessario di quella colpita dall’evento interruttivo (Cass., 06/09/2002, n. 12980; Cass., 13/11/2009, n. 24025; Cass., 19/08/2016, n. 17199). Nel caso concreto, per contro, il ricorrente M.M. – che si duole in questa sede della mancata interruzione del processo da parte della Corte d’appello – non si è neppure qualificato erede della defunta M.F., ai fini di evidenziare il suo interesse alla proposizione del ricorso.

2.3. Ne’ può dubitarsi del fatto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per difetto di interesse, sia rilevabile d’ufficio, essendo il difetto di tale condizione dell’azione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass., 18/02/2020, n. 3991; Cass. Sez. U., 19/05/2008, n. 12637).

3. Per le ragioni esposte, il ricorso va pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore dei controricorrenti, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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