Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2156 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2156 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

mediazione

sul ricorso proposto da:
CHIONI Andrea, titolare dell’Agenzia Immobiliare Chioni di
Chioni Andrea (P.I. 00680080454), rappresentato e difeso,
per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati
Francesca Abeniacar e Luigi Marsico, elettivamente
domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale
Regina Margherita n. 262;
– ricorrente –

e
RICCI Mario (RCC MRA 62A06 F023F), CONCI Loretta (CNC LTT
45S52 D612X) e BOSSOLI Giuseppe (BSS GPP 46S19 D612X),
rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al
controricorso, dall’Avvocato Roberto Margara,

z69g0

– 1 –

Data pubblicazione: 31/01/2014

elettivamente domiciliati in Roma, via Polibio n. 15,
presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Lepore;
– controri correnti per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 dicembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha
concluso per il rigetto del ricorso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 459 del 2007, il Tribunale di Massa,
in accoglimento della domanda proposta con citazione
notificata nel marzo 2001 da Chioni Andrea, titolare della
Agenzia Immobiliare Chioni, condannava sia Ricci Mario che
Bossoli Giuseppe e Conci Loretta al pagamento, in favore
dell’attore, della somma euro 3.718,49 oltre IVA per
ciascuna parte, a titolo di provvigione per la
compravendita immobiliare conclusa dai convenuti con la
mediazione dell’attore in data 4 f. bbraio 2000.
Il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione
sollevata dai convenuti ai sensi dell’art. 2950 cod. civ.,
rilevando che nel caso di specie si era verificata una
causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art.

Genova n. 30 del 2011, depositata in data 13 gennaio 2011.

2941,

n.

8,

cod.

civ.,

consistente nel ritenuto

comportamento doloso che il Ricci, d’intesa con gli
acquirenti Bossoli e Conci, aveva tenuto in danno del
titolare dell’agenzia, occultandogli sostanzialmente

precedenza comunicato che sulla stipula della
compravendita non era invece stato raggiunto alcun
accordo, e che quindi l’affare non era andato a buon fine.
Il Tribunale riteneva altresì provato che tra i convenuti
e Chioni Andrea fosse intercorso il dedotto rapporto di
mediazione.
Avverso questa sentenza Ricci Mario, Bossoli Giuseppe
e Conci Loretta proponevano appello, cui resisteva Chioni
Andrea, titolare della omonima Agenzia immobiliare.
L’adita Corte d’appello di Genova, con sentenza
depositata il 13 gennaio 2011, accoglieva il gravame e, in
riforma della sentenza del Tribunale di Massa, respingeva
la domanda del Chioni.
La Corte d’appello riteneva innanzitutto che fosse
inesistente la causa di sospensione della prescrizione,
non potendosi ravvisare nella condotta degli appellanti un
comportamento doloso, idoneo, in quanto tale, a precludere
il decorso del termine prescrizionale. La mancata
conoscenza da parte del mediatore dell’avvenuta
conclusione dell’affare, ad avviso della Corte

l’avvenuta conclusione dell’affare, dopo avergli in

distrettuale,

che

richiamava

giurisprudenza

di

legittimità, integrava una mera impossibilità materiale
per il mediatore di esercitare la pretesa creditoria,
senza tuttavia incidere di per sé sul decorso della

Nella specie, posto che il comportamento doloso
sarebbe consistito in ciò che il Ricci aveva comunicato
all’Agenzia che gli acquirenti non erano disposti a pagare
l’importo per provvigioni che sarebbe stato dovuto sulla
base degli usi e che altrimenti l’affare non si sarebbe
concluso, doveva ritenersi, ad avviso della Corte
d’appello, che la detta iniziativa fosse strumentale ad
evitare il pagamento della provvigione, ma che la stessa
fosse inidonea a trarre l’agente in inganno su quali erano
le reali intenzioni delle parti. La detta iniziativa non
impediva, dunque, all’agente di svolgere gli accertamenti
necessari per verificare se l’affare fosso o no stato
concluso.
Ad avviso della Corte d’appello doveva poi escludersi
che la prescrizione fosse stata interrotta per effetto
delle diffide inviate alle parti contraenti, atteso che le
dette diffide erano state inviate dal legale in nome e per
conto di Oreste Chioni, padre dell’appellato, al quale
quindi non potevano giovare.

prescrizione.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto
ricorso Chioni Andrea, titolare della Agenzia Immobiliare
Chioni, sulla base di due motivi.
La notificazione del ricorso non è andata a buon fine.

a rinnovare la notificazione.
Con ordinanza n. 12296 del 2012, questa Corte
disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso.
Effettuata la rinnovazione, Ricci Mario, Bossoli
Giuseppe e Conci Loretta hanno resistito con
controricorso.
In prossimità dell’udienza,

il

ricorrente ha

depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione
di inammissibilità del ricorso formulata dai
controricorrenti ai sensi dell’art. 366, n. 2, cod. proc.
civ., sul rilievo che il ricorrente ha chiesto la
cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze
n. 33647 del 13 gennaio 2011, e cioè di una sentenza
recante un numero diverso da quello della sentenza
intervenuta tra le parti.
In proposito, è sufficiente rilevare che la sentenza
oggetto di impugnazione è esattalpente individuata nella
epigrafe del ricorso come sentenza n. 30 del 13 gennaio

Il ricorrente ha quindi chiesto di essere autorizzato

2011 e che la presenza del numero 33647 nell’epigrafe del
ricorso e nelle conclusioni dello stesso, non è di per sé
idonea a determinare incertezza sulla decisione impugnata,
depositata in copia autentica dal ricorrente.

denuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc.
civ., e con riferimento all’art. 2941, n. 8, cod. civ.,
violazione e falsa applicazione della norma di diritto
civile statuente la sospensione della prescrizione per
rapporti tra le parti e, in ogni caso, omessa,
contraddittoria e insufficiente motivazione circa il
comportamento doloso tenuto dalle parti; nonché, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento agli
artt. 116 cod. proc. civ. e 1375 cod. civ., violazione e
falsa applicazione del principio circa la valutazione di
tutti gli elementi di prova, nonché violazione e falsa
applicazione della norma sulla buona fede negoziale.
Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe
errato nell’escludere che il comportamento del Ricci – il
quale si era recato in Agenzia affermando che l’affare non
si sarebbe concluso se l’Agente non avesse accettato la
somma di lire 12.000.000, quale provvigione dovuta da
entrambe le parti – fosse rilevante ai fini dell’art.
2941, n. 8, cod. civ., essendosi in realtà limitata alla
mera affermazione senza sviluppare alcun argomento

2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente

ulteriore in tal senso. Al contrario, le non contestate
risultanze della istruttoria testimoniale consentivano di
ritenere che proprio per effetto di quella condotta esso
ricorrente non era stato messo nella condizione di venire

termine annuale di prescrizione non poteva iniziare a
decorrere dalla data di stipula dell’atto, ma solo da
quella, successiva, in cui egli era casualmente venuto a
conoscenza della conclusione del contratto.
2.1. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, nella giurisprudenza di questa
Corte si è precisato che «in tema di sospensione della
prescrizione di un diritto, l’occultamento doloso è
requisito diverso e più grave della mera omissione di
un’informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta
sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare;
né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella
mancata registrazione o trascrizione di un contratto,
trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto
previsti da norme, anche se per finalità estranee ai
rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi,
agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi,
ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso
occultamento della data del contratto o di altri fatti
produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha

a conoscenza della conclusione dell’affare, sicché il

confermato la decisione della corte di merito che, in tema
di mediazione, aveva dichiarato prescritto il diritto alla
provvigione, non avendo il mediatore dimostrato il doloso
occultamento della conclusione del contratto e non

tale conclusione al mediatore)» (Cass. n. 2030 del 2010).
La Corte d’appello si è attenuta a tale principio e ha
ritenuto che la condotta del venditore altro non fosse che
un tentativo di ottenere una riduzione dell’importo delle
provvigioni dovute e non già un doloso occultamento della
conclusione del contratto, idoneo ad impedire l’inizio del
decorso del termine prescrizionale del diritto del
mediatore alla provvigione, che è fissato dall’art. 2950
cod. civ. in un anno dalla data di conclusione del
contratto di compravendita.
Orbene, premesso che la valutazione in concreto se una
determinata condotta integri o no un occultamento doloso è
tipico accertamento di fatto rimesso al giudice di merito,
insindacabile in sede di legittimità allorquando sia
sorretto da idonea e congrua motivazione, deve rilevarsi
che dalla descrizione della vicenda oggetto di causa non
emerge neanche il momento in cui la condotta asseritamente
dolosa del Ricci sia stata posta in essere, sicché non è
possibile stabilire alcuna correlazione tra la stessa e il
momento di conclusione del contratto. Non

sussistendo alcun obbligo del contraente di comunicare

implausibilmente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto
che la condotta in questione fosse finalizzata unicamente
ad ottenere una riduzione della provvigione
complessivamente dovuta per la conclusione dell’affare,

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai
sensi dell’art. nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con
riferimento all’art. 2943, quarto comma, cod. civ.,
violazione e falsa applicazione della norma di legge che
stabilisce l’interruzione del corso della prescrizione, e
in ogni caso insufficiente e contraddittoria motivazione
circa gli effetti interruttivi delle lettere di messa in
mora.
Il ricorrente sostiene che, pur a voler ritenere che
il termine di prescrizione decorresse dalla data di
conclusione del contratto, la prescrizione sarebbe stata
interrotta dalle due lettere inviate dal legale «in nome e
per conto del sig. Oreste Chioni dell’omonima Agenzia
Immobiliare»; tale riferimento avrebbe dovuto indurre la
Corte d’appello a ritenere che le lettere stesse fossero
riferibili all’unica Agenzia Immobiliare Chioni, e
precisamente a quella di cui egli era titolare.
3.1. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’appello ha rilevato che «entrambe le
lettere in atti il cui invio ha (.”) preceduto

piuttosto che ad occultare la conclusione del contratto.

l’introduzione del giudizio, risultano inviate dal Legale
in nome e per conto di Oreste Chioni; circostanza, questa,
che esclude la loro riferibilità al figlio Andrea, che non
può quindi in alcun modo giovarsi degli effetti giuridici

provenienti, tuttavia, da un soggetto diverso da lui e che
le diffide ha fatto inviare a proprio nome e senza in
alcun modo richiamare una sua collaborazione
nell’interesse del figlio».
Orbene, premesso che «ai fini della costituzione in
mora del debitore e della interruzione del termine di
prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia
investito, anche senza formalità, di un generico potere di
rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova,
comprese le presunzioni» (Cass. n. 3873 del 2006; Cass. n.
17997 del 2002), deve ritenersi che, non essendo
contestato che le lettere in questione furono inviate,
come affermato dalla Corte d’appello, in nome e per conto
di Oreste Chioni, dell’omonima Agenzia Immobiliare, la
valutazione espressa dal giudice del gravame sulla non
riferibilità delle lettere stesse al titolare della
Agenzia Immobiliare Chioni di Andrea Chioni sia immune
dai denunciati vizi. Quanto alla violazione di legge,
invero, la Corte territoriale non ha negato la astratta
idoneità di una lettera inviata da un terzo ad

astrattamente riconducibili a diffide stragiudiziali

interrompere la prescrizione in favore di altro soggetto,
ma ha rilevato la assenza di elementi idonei a ricondurre
l’attività svolta dal legale in nome e per conto del sig.
Oreste Chioni al titolare della Agenzia Immobiliare Andrea

Quanto al vizio di motivazione lo stesso deve
ritenersi del tutto insussistente, apparendo la
valutazione della Corte d’appello frutto di un adeguato
esame delle lettere in questione e delle altre risultanze
istruttorie. E’ noto, del resto, che «il ricorso per
cassazione conferisce al giudice ‘di legittimità non il
potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda
processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di
merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di
controllarne l’attendibilità e la concludenza e di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di
prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti
dalla legge» (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 2357 del
2004).

Chioni.

4. In conclusione, il ricorso è infondato e va quindi
rigettato.
5.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che il

controricorso è stato proposto allorquando il difensore

patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, sicché
lo stesso deve essere considerato inammissibile per
nullità della procura speciale. Questa Corte ha infatti
affermato che “in caso di contestazione dello

ius

postulandl

per mancanza di iscrizione all’albo dei

difensori

abilitati

al

patrocinio

davanti

alle

giurisdizioni superiori, grava sul difensore interessato
l’onere

di

allegare

il

contrario,

producendo

certificazione da cui risulti tale potere ai sensi
dell’art. 372 secondo comma cod. proc. civ., oppure
allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell’art.
378 dello stesso codice. Il difensore privo dello
postulandl,

ius

destinatario unico della procura alle liti,

non ha il potere di certificare l’autenticità della firma
del mandante, ed è irrilevante che l’autenticità della
sottoscrizione sia certificata da altro legale cui non sia
stata conferita la procura” (Cass. n. 13217 del 1999).
Né può rilevare la circostanza che successivamente
alla notificazione del controricorso il difensore ha
conseguito l’abilitazione al patrocinio dinnanzi alle

– 12 –

dei controricorrenti non era ancora abilitato al

giurisdizioni superiori, atteso che successivamente alla
detta attività il medesimo difensore non ha depositato una
valida procura né ha svolto ulteriore attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 12 dicembre 2013.

La Corte rigetta il ricorso.

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