Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2156 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2156 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 13800-2017 proposto da:
CONTE SAVINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO
BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DONNINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE PERRONE CAPANO;

– ricorrente contro
POSTI”,’, ITALIANE S.P.A., 97103880585, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORITI°, che lo rappresenta e
difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/01/2018

avverso la sentenza n. 10667/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2017
dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:

Appello di Bari che aveva ritenuto illegittimo il contratto a termine intercorso
tra le parti per genericità della causale;
per la revocazione di tale decisione ha proposto ricorso Savino Conte, affidato
ad un unico motivo;
Poste italiane s.p.a. ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
la difesa del lavoratore ha depositato memoria in data 30 novembre 2017, ex
art. 380 bis, comma 2, c.p.c., insistendo per raccoglimento del ricorso.
Considerato che:
Savino Conte – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c.
– si duole della omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso per
cassazione, notificato in violazione della citata disposizione, sul rilievo che
detta omissione sia frutto di errore determinato dalla mancata percezione della
nullità della notifica.
Ritenuto che:
sulla questione della proposizione della revocazione avverso sentenze della
Corte di Cassazione, in via esclusiva dinanzi a quest’ultima o al giudice di
rinvio, non è dato registrare linearità di vedute, giacché, da un lato, si afferma
(cfr., sul punto, Cass. n. 20393/2015) che “È inammissibile il ricorso per
cassazione per revocazione proposto, ai sensi degli articoli 395, n. 4, e 391 bis

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la sentenza impugnata ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte di

c.p.c., avverso la sentenza con la quale la decisione di merito sia stata cassata con
rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio
di riassunzione”; dall’altro (v. Cass. n. 10028/2016), che “La nullità della
notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è
soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di

giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso,
ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del
processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.”;
non essendo ancora passata in giudicato la statuizione della Corte territoriale
in sede di rinvio, non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in
camera di consiglio, essendo la illustrata questione, pregiudiziale, meritevole di
approfondimento, atteso il segnalato contrasto;
appare, in conseguenza, opportuno che la causa sia trattata in pubblica
udienza, sollecitando la discussione delle parti e della Procura Generale

PQM
La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

Il Presidente

impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c. e, per l’effetto, non è deducibile in sede di

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