Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2156 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24382/2006 proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso l’avvocato

DI MATTIA Giancarlo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato IPPOLITI MARINELLA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25236/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.G., con ricorso 22 marzo 1999, chiedeva al tribunale di Roma che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel (OMISSIS) con N.M. L.. La convenuta si costituiva chiedendo, a titolo di assegno divorzile, il versamento della somma “una tantum” di L. 800.000.000, nonchè formulando altre domande di ordine economico. Il tribunale pronunciava la sentenza di divorzio rigettando la domanda di assegno.

La N. proponeva gravame e la Corte di appello, con sentenza depositata il 16 giugno 2005, le attribuiva un assegno divorzile di Euro 750,00 mensili a far data dall’aprile 2001, con rivalutazione annuale ISTAT dall’anno successivo. Il G., con ricorso notificato alla N. in data 14/17 luglio 2006, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come mod. dalla L. n. 74 del 1987. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata, nell’attribuire alla ex moglie l’assegno divorzile, parte dal presupposto della sua indigenza, al fine di valutare la sua impossibilità a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Secondo il ricorrente la Corte, nel far ciò, non avrebbe tenuto conto che la N., dal momento della separazione, avvenuta nel (OMISSIS), si era accontentata di percepire il solo assegno di L. 180.000 per il figlio Gi., senza mai chiedere null’altro, così dimostrando di potere mantenere il pregresso tenore di vita senza alcun assegno da parte del marito. La Corte di merito, secondo il ricorrente, in violazione dell’art. 5, sarebbe giunta a stabilire lo stato d’indigenza della N., non già dall’esame dei fatti processualmente emersi i “bensì ragionando a contrario, dall’esame dei criteri che avrebbero dovuto avere rilevanza per determinare l’assegno”, in mancanza, cioè, della prova di una situazione economica della N. che giustificasse l’attribuzione dell’assegno.

Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali, per avere la Corte d’appello attribuito l’assegno divorzile in relazione alla dichiarazione della N., in sede d’interrogatorio libero, di essere priva di mezzi di sussistenza, senza valutare che essa aveva poi ammesso di essere proprietaria delle Edizioni Musicali Eldorado, nè che essa non ha mai prodotto le sue dichiarazioni dei redditi.

Parimenti non avrebbe valutato che la N. dal momento della separazione si era sempre mantenuta con i suoi redditi e che nel 1980 avrebbe ricevuto dal ricorrente la somma di L. 420.000.000 e la proprietà delle su dette Edizioni Musicali Eldorado. Nè sarebbe motivata l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il G., fino al 1997, avrebbe continuato a disporre di beni di proprietà della moglie, dismettendone anche alcuni.

2.1. I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.

Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986).

L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (“ex plurimis” Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).

Nella determinazione dell’assegno, il Giudice può desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541), costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210).

I relativi accertamenti, attenendo al merito, sono incensurabili nel giudizio di cassazione se adeguatamente motivati.

2.2. Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto provato “sulla base del complesso delle risultanze documentali e delle allegazioni di entrambe le parti” che la N., richiedente l’assegno, “era, in costanza di matrimonio con il G. ed ancora all’epoca della separazione, intervenuta nel 1977, titolare di un consistente patrimonio immobiliare e mobiliare, nonchè contitolare dei diritti e delle attività di alcune società operanti nel campo dell’editoria musicale, di fatto gestite dal G.”, il quale le ha continuate a gestire sino al 1997, dismettendo anche alcuni beni. Ha ritenuto ancora provato, “dall’estratto conto SIAE relativo agli anni 1992-2002, che i diritti di autore dei quali la N. conserva la titolarità attraverso le Edizioni Musicali Eldorado, non sono tali da garantirle un reddito adeguato ai suoi bisogni”; nè è risultato che goda di altri redditi, così da doversi ritenere dimostrato il suo stato d’indigenza, essendo inoltre rimasta priva di riscontro probatorio la circostanza, meramente allegata dal G., di un versamento, al momento della separazione, di L. 420.000.000.

La Corte ha dato atto che il G. si è sottratto all’obbligo di legge di depositare le denunce dei redditi dell’ultimo triennio, omettendo anche di depositare il fascicolo di primo grado con la relativa documentazione e ne ha tratto le relative conseguenze sul piano processuale, risultando depositata unicamente la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002, dalla quale risultavano ricavi d’impresa per L. 107.000.000.

Ha quindi attribuito alla N., dal 2001, un assegno divorzile di Euro 700,00, tenendo conto della durata del matrimonio, del contributo da lei dato alla formazione del patrimonio familiare ed al fatto che si era continuata ad occupare dei figli, con gravi problemi di salute, anche dopo la separazione.

Ha, cioè, nella sostanza, desunto il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale sulla base delle condizioni economiche accertate e così, parimenti, l’impossibilità per la N. di mantenere tale tenore, ritenendo provato il suo stato di sostanziale assenza di redditi adeguati e quantificando l’assegno sulla base dei redditi presuntivi del G., il quale ha depositato un’unica dichiarazione dei redditi, relativa all’anno 2002.

La Corte, pertanto, ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto sopra menzionati, in materia di attribuzione e liquidazione dell’assegno di divorzio, mentre quanto agli accertamenti di fatto essi appaiono adeguatamente motivati a nulla rilevando, ai fini della liquidazione dell’assegno di divorzio, che la richiedente non avesse richiesto, in precedenza, l’assegno di separazione, mentre non possono trovare ingresso in questa sede le censure relative alla valutazione delle prove compiuta dalla Corte di appello trattandosi di valutazioni incensurabili in questa sede.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata depositato difese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di G.G. e N.M.L..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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