Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2156 del 25/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2156
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5598-2020 proposto da:
P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO DE PRISCO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 962/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
che:
1.- P.N. ha subito danni in qualità di terza trasportata sulla vettura di proprietà del marito V.V.. A seguito di tale incidente ha citato in giudizio quest’ultimo, oltre alla compagnia di assicurazioni la Fondiaria spa, per ottenere il risarcimento dei danni alla persona causati dal sinistro.
2.-11 Tribunale di Nocera ha istruito la causa attraverso testimonianze, ed ha poi disposto consulenza medico legale che ha riconosciuto una invalidità permanente dell’11%, sulla base della quale il Tribunale ha liquidato un risarcimento di 50.310,30 Euro.
La danneggiata ha tuttavia proposto appello lamentando la circostanza che la CTU non aveva valutato adeguatamente i danni specialmente sotto l’aspetto funzionale e che quindi il risarcimento doveva essere maggiore. La Corte d’appello ha invece confermato la decisione di primo grado.
3.- P.N. ricorre con due motivi. Non v’e’ costituzione degli intimati.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4.- Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c.. Secondo la ricorrente la decisione impugnata è del tutto priva delle ragioni giustificative in ordine ad alcuni motivi di appello, ed in particolare al secondo e al quarto motivo: in sostanza, secondo la ricorrente, il fatto di aver dichiarato tali motivi assorbiti senza alcuna spiegazione di questo assorbimento costituisce difetto assoluto di motivazione.
Il motivo è infondato.
Infatti, la pronuncia di assorbimento non ha bisogno di essere motivata, trattandosi di una decisione che in sé contiene le ragioni che la sorreggono. Inoltre, essa significa che il giudice non pronuncia su una domanda, ritenendolo superfluo, ed in quanto non pronuncia, non ha bisogno di motivazione.
6.- Il secondo motivo invece denuncia violazione dell’art. 196 c.p.c., e contesta alla Corte di appello di avere erroneamente, ed in parte anche immotivatamente, rigettato la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica. La ricorrente osserva di avere eccepito in appello alcune lacune della consulenza tecnica, sia quanto all’ambito di accertamento, limitato dal CTU al solo esame obiettivo senza considerare le limitazioni funzionali, sia quanto alla quantificazione dei danni.
7.- Il motivo è inammissibile.
Infatti, la rinnovazione della CTU, o comunque la sua integrazione, rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito che può essere censurata in Cassazione solo per assoluto difetto di motivazione. Risulta invece che la Corte di appello ha dato conto alle pagine 7 e seguenti delle risultanze della CTU ed ha motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di non doverle disattenderle bensì di accoglierle.
8.- Il ricorso va rigettato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022