Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21559 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28197-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 293/45/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 18/10/2012, depositata il 24/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente B.G., medico di medicina generale convenzionato con il SSN, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 293/45/12, depositata il 24 ottobre 2012, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla richiesta di rimborso per Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, rilevato che il contribuente svolgeva l’attività di medico convenzionato con il SSN sostenendo spese di ammortamento contenute e che la collaborazione di una segretaria non risultava elemento decisivo, affermava la carenza del presupposto impositivo.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la carenza dell’autonoma organizzazione nonostante il contribuente si avvalesse della collaborazione di lavoratore dipendente non occasionale.

Il motivo appare destituito di fondamento.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (recentemente ribadito dalla sentenza n.9451/2016 delle Ss.Uu. di questa Corte), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, è escluso dall’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in tnodo non occasionale del lavoro altrui.

In particolare, come questa Corte ha recentemente affermato, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016). Orbene, nel caso di specie, considerate la limitata consistenza dei beni strumentali, quali desumibili dagli stessi dati riportati dall’Agenzia nel proprio ricorso e la sola presenza di un dipendente con mansioni strettamente ausiliarie, deve confermarsi la valutazione della CTR che ha escluso la ricorrenza del presupposto impositivo.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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