Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21559 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25675-2012 proposto da:

B.M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO BOER, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO ROSA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 19/07/2012 R.G.N. 87/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso in via principale rimessione SS.UU.

in subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega verbale Avvocato BOER

PAOLO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Trento, respingendo il gravame svolto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, riteneva correttamente proposta, innanzi al Tribunale, la domanda restitutoria azionata dall’INPS, in via monitoria, per la somma complessiva di Euro 3.697,00 a titolo di recupero delle spese legali, dei gradi di merito, pagate in esecuzione della sentenza del Tribunale delle stessa sede, n.113 del 2004, confermata dalla Corte d’appello di Trento, con sentenza n.83 del 2007 annullata, senza rinvio, dalla Corte di cassazione (con sentenza n. 22155 del 2009).

2. La Corte territoriale riteneva l’azione restitutoria, proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, proponibile, in caso di cassazione senza rinvio, anche in via autonoma e in sede monitoria.

3. B.M.M. ricorre avverso tale sentenza, con ricorso affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale deduce violazione dell’art. 389 c.p.c., art. e 144 disp. att. c.p.c. ed incompetenza del Tribunale di Trento, per essere competente la Corte d’appello di Trento, giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, senza rinvio, dalla Corte di legittimità.

4. L’INPS resiste con controricorso.

5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

6. Occorre premettere che, nella specie, non è in discussione il recupero di una prestazione erogata in esecuzione di una sentenza di merito poi annullata in sede di legittimità, come argomentato nell’illustrazione del mezzo d’impugnazione, ma si controverte della domanda restitutoria delle spese di lite, liquidate in ottemperanza al decisum delle sentenze di merito, divenute indebite a seguito della cassazione senza rinvio che ha regolato le spese dell’intero processo applicando la regola esonerativa, prescritta dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

7. Ebbene, la pronuncia sulle spese del giudizio è un capo della sentenza che ha il suo necessario presupposto nel contenuto della decisione in base alla quale è definito il giudizio, contenuto di cui il giudice deve tenere conto nell’applicazione delle norme che, ratione temporis, disciplinano la distribuzione dell’onere economico del processo tra le parti di questo (artt. 91,92,96 e 97 c.p.c. e, per le prestazioni previdenziali, art. 152 disp. att. c.p.c.).

8. Quando cassa la sentenza senza rinvio, la Corte di legittimità ha il potere di pronunciare sulle spese dei precedenti gradi di giudizio (art. 385 c.p.c., comma 2) e rientra nei suoi poteri farlo, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1.

9. Invero, la cassazione senza rinvio sulle statuizioni relative ai capi principali della sentenza comporta la caducazione anche di quelli accessori sulle spese di lite, che dai primi dipendono, conseguendone la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, in ordine alla regolazione delle spese processuali delle fasi precedenti (v., fra le tante, Cass. 2 luglio 2014, n. 15123).

10. Tanto premesso, le Sezioni unite della Corte, con la sentenza 20 aprile 2016, n. 7950, hanno già affermato la proponibilità dell’ azione di restituzione, proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, anche in via autonoma, al di fuori del giudizio di rinvio relativo alla causa principale, in un ordinario giudizio di cognizione, con il rispetto delle normali regole di competenza in tema di proposizione della domanda (richiamando Cass., Sez. U. n. 12190 del 2004), nell’esigenza di assicurare l’effettività della tutela indipendentemente dalle vicende che possono coinvolgere il giudizio di rinvio (v. Cass., Sez. U. 7950/2016 alla cui più ampia motivazione si rinvia) e garantire all’interessato la possibilità di ottenere, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio.

11. Per altro verso si rammenta che l’art. 336 c.p.c. (nel testo novellato della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 48), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. n. 10863 del 2012).

12. Inoltre, la predetta garanzia di ottenere, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, anche nelle forme del giudizio sommario, come nella specie, verrebbe all’evidenza frustrata accedendo alla tesi prospettata dalla parte ricorrente, e fondata sull’azionabilità delle domande restitutorie, anche se inerenti, come nella specie, al recupero delle spese legali, solo innanzi al giudice del gravame che ha pronunciato la sentenza cassata, senza rinvio, dalla Corte di legittimità.

13. La sentenza impugnata, che si è conformata agli esposti principi, si sottrae all’unica censura denunciata e il ricorso va, pertanto, rigettato.

14. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali in misura del quindici per cento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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