Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21559 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/10/2020), n.21559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25672/2016 proposto da:

R.O., V.A.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 34, presso lo studio dell’avvocato

BARBARA BATTISTI, rappresentati e difesi dagli avvocati SILVIA BONO,

CRISTINA VISMARA;

– ricorrenti –

contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3383/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 7 settembre 2016 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta da R.O. e da V.A.A., avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la loro domanda di condanna della promittente venditrice, S.G., alla conclusione del contratto definitivo, con riduzione del prezzo e aveva accolto la domanda riconvenzionale di quest’ultima, riqualificata come azione di recesso, con conseguente accertamento del diritto della stessa a trattenere le somme versate a titolo di caparra.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che erano infondate le doglianze degli appellanti, quanto all’inadempimento della promittente venditrice alle obbligazioni, assunte nel contratto preliminare, di procurare al notaio rogante la variazione catastale e la planimetria rappresentante lo stato di fatto dell’appartamento a seguito delle opere eseguite o, in alternativa, la documentazione in sanatoria; b) che, già prima della stipulazione del contratto, i promissari acquirenti erano stati resi edotti del fatto che nell’immobile erano state iniziate dai proprietari opere di ristrutturazione interna non ultimate, in forza di una autorizzazione nel frattempo scaduta; c) che, pertanto occorreva procedere al completamento delle opere e alla regolarizzazione urbanistico – catastale, presentando una nuova istanza all’Amministrazione competente; d) che ciò era appunto avvenuto sulla base di elaborati tecnici destinati a recepire in parte anche gli interventi afferenti alla nuova ridistribuzione degli spazi interni richiesta dagli stessi promissari acquirenti; e) che era stato provato documentalmente che la S. avesse sottoscritto la DIA predisposta dal professionista incaricato dai promissari acquirenti, alla luce delle loro richieste, e che la pubblica amministrazione non aveva mosso alcun rilievo in ordine alla regolarità delle opere eseguite; f) che, in definitiva, con la consegna della DIA e degli ulteriori documenti di cui alla successiva missiva del 14 ottobre 2009, le parti avrebbero potuto procedere alla conclusione del contratto definitivo, alla quale si erano pretestuosamente sottratti i promissari acquirenti, nonostante le diffide del 25 novembre 2009 e del 17 febbraio 2010; g) che esattamente il Tribunale aveva riqualificato la domanda di risoluzione proposta dalla S., quale domanda di recesso, accogliendo la richiesta di trattenere le somme ricevute a titolo di caparra, che costituiva l’unico fine dell’azione.

3. Avverso tale sentenza il R. e la V. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La S. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., rilevando: a) che essi avevano esercitato sia l’azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto sia l’actio quanti minoris, insistendo nel richiedere che la controparte provvedesse ad adempiere alle proprie obbligazioni, con riguardo alla consegna della documentazione attestante la sanatoria dell’immobile e l’aggiornamento catastale; b) che la Corte territoriale era incorsa in un macroscopico errore di valutazione delle prove, attribuendo ai ricorrenti inadempimenti inesistenti e omettendo di rilevare quelli della promittente venditrice; c) che la Corte d’appello, in particolare, non aveva individuato quali fossero le obbligazioni assunte dalla promittente venditrice e non aveva accertato gli effettivi inadempimenti; d) che l’avvenuto deposito della DIA, da parte della S., afferiva esclusivamente alla nuova ridistribuzione degli spazi interni, secondo quanto richiesto dai promissari acquirenti, ma gli allegati planimetrici alla stessa DIA non erano conformi nè allo stato di fatto nè a quanto risultava dal catasto.

Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Peraltro, la sentenza impugnata è stata depositata il 7 settembre 2016. Pertanto, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge di Conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Ora, nel caso di specie, tutte le censure formulate dai ricorrenti non denunciano nè una violazione dell’art. 2932 c.c., intesa come erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, nè un falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (v., ad es., Cass. 25 settembre 2019, n. 23851).

Esse, piuttosto, in termini generici e assertivi, aspirano a porre in discussione l’apprezzamento delle risultanze probatorie che ha condotto la Corte territoriale alle conclusioni sopra ricordate, criticando letteralmente la valutazione delle stesse – ciò che si pone, per quanto detto, anche al di fuori dello spettro applicativo del pur non menzionato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e l’individuazione delle obbligazioni assunte dalla controparte, ma, in quest’ultimo caso, senza neppure indicare i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dai giudici di merito.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1454 c.c..

I ricorrenti contestano: a) che le diffide del 25 novembre 2009 e del 17 febbraio 2010, alle quali aveva fatto riferimento la sentenza impugnata, possedessero i requisiti di cui all’art. 1454 c.c.; b) che ricorressero i presupposti di applicabilità dell’art. 1385 c.c., dal momento che la controparte aveva agito per la declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto e che, in ogni caso, non era sussistente l’inadempimento loro attribuito.

Il motivo è, nel suo complesso, infondato.

La prima articolazione è inammissibile, giacchè investe un profilo – la qualificabilità o non come diffide ad adempiere delle missive inviate dalla S. – che non riveste alcun ruolo nell’economia decisionale, fondata sulla ritenuta legittimità dell’esercizio del diritto di recesso da parte della promittente venditrice.

La seconda articolazione è infondata nella premessa giuridica.

L’interpretazione della domanda da parte del giudice di merito è stata condotta all’interno di una corretta cornice giuridica di riferimento, in quanto la pretesa, ancorchè formulata in termini di richiesta di risoluzione, era circoscritta al diritto di trattenere la caparra.

Questa Corte ha chiarito (v., a contrario, Cass. 8 settembre 2017, n. 20957; v. anche Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 553) che la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto, con la conseguenza che, se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale”, in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso.

Invece, le considerazioni finali che censurano la ritenuta insussistenza dell’inadempimento della S. sono inammissibili per l’assoluta genericità di formulazione, prima ancora che per il fatto di collocarsi all’esterno dell’ambito di applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, peraltro neppure invocato esplicitamente.

3. Con il terzo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’esistenza, nell’immobile oggetto del contratto preliminare, di opere per le quali occorreva procedere ad una sanatoria.

La doglianza è inammissibile.

Ribadito quanto osservato supra sub 1, con riguardo all’ambito di applicazione del novellato art. 360, comma 1, n. 5, si osserva che la Corte territoriale ha preso in esame le circostanze fattuali poste a fondamento delle doglianze dei ricorrenti, ma ha escluso, all’esito di un motivato apprezzamento, che esse fossero idonee a rivelare un inadempimento della S..

Ne discende che le generiche censure si collocano evidentemente al di fuori del perimetro della norma processuale sopra ricordata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA