Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21557 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 27/07/2021), n.21557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6515/2017 proposto da:

S.A.F. – Società Ambiente Frosinone S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tenuta di Sant’Agata n. 13, presso lo studio dell’avvocato Venturini

Alessandro, rappresentata e difesa dall’avvocato D’Ambrosio

Alessandro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

Impresa A. C. & C. S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

B. Oriani n. 85, presso lo studio dell’avvocato Di Gravio Valerio,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68,

presso lo studio dell’avvocato Gagliardini Alessandro, rappresentato

e difeso dall’avvocato D’Aguanno Antonio, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio

n. 21, presso lo studio dell’avvocato Manferoce Tommaso, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Impresa A. C. & C. S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

B. Oriani n. 85, presso lo studio dell’avvocato Di Gravio Valerio,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4537/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Impresa A. C. & c. s.r.l. (breviter solo C.) convenne dinanzi al tribunale di Cassino la SAF – Società Ambiente Frosinone s.p.a. -, il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e il curatore del fallimento suddetto, Dott. T.G., in proprio; chiese che fosse accertata l’esistenza del credito di Euro 1.226.908,94 a essa ceduto dal Fallimento nel gennaio 2003 e così complessivamente la spettanza, nei confronti della SAF, della somma di Euro 4.099.750,40 oltre interessi, quale corrispettivo di opere appaltate, liquidato con lodo arbitrale del 7 luglio 1999; in subordine, ove fossa stata ritenuta l’inesistenza del credito ceduto, chiese che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di cessione, con condanna del Fallimento e del curatore, in solido, al risarcimento dei danni.

Nella resistenza dei convenuti, e in particolare della SAF che aveva eccepito che il credito di Euro 1.226.908,94 era da ritenere estinto per transazione intervenuta tra essa e il Fallimento (OMISSIS) in data 15 marzo 2002, il tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede, accolse la domanda principale.

La sentenza venne impugnata dalla SAF in via principale e dagli altri convenuti in via incidentale.

La corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 18 luglio 2016, accogliendo l’appello principale ha dichiarato che ogni obbligazione a carico di SAF, nascente dal dedotto contratto di appalto, era stata estinta per transazione occorsa tra il Fallimento e la detta SAF (allora Consorzio tra i comuni di Cassino Formia e Gaeta) anteriormente alla cessione del credito; ha accolto la domanda subordinata di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento del Fallimento, ma ha dichiarato inammissibili nella sede di cognizione le domande restitutorie e risarcitorie avanzate dall’impresa C. contro la massa; ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla suddetta impresa contro il curatore in proprio; ha accolto infine la domanda del curatore contro la SAF tesa a ottenere il rimborso delle somme eventualmente da lui pagate in favore della C..

La SAF ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi.

L’impresa C., il Fallimento (OMISSIS) e il T. hanno replicato con distinti controricorsi, nei quali hanno articolati vari motivi di ricorso incidentale.

L’impresa C. ha notificato un controricorso in replica al ricorso incidentale di T..

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Il ricorso principale della SAF è articolato in quattro motivi, tutti relativi al capo della sentenza che l’ha condannata a rimborsare, ove pagati da T., “gli importi anche per spese (..) riconosciuti e posti a suo carico in favore dell’impresa C.”.

In proposito la ricorrente denunzia:

(i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essere stata posta a base della condanna l’asserita condotta colposa di essa SAF “nel non notiziare il T. circa l’avvenuta transazione”, così da indurlo a cedere un credito inesistente; quando invece una simile domanda non era stata formulata, avendo T. dedotto la responsabilità aquiliana della SAF per un fatto diverso, integrato dall’aver tenuto nascosta l’esistenza del lodo arbitrale;

(ii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., essendo mancata l’indicazione della ragione effettiva di una simile decisione;

(iii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e l’omessa motivazione su punto decisivo quanto alla stringata giustificazione della suddetta pronuncia;

(iv) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e l’omessa motivazione su punto decisivo quanto all’elemento causale tra il comportamento colposo individuato dalla corte d’appello e il danno liquidato.

II. – L’impresa C. impugna a sua volta la sentenza con ricorso incidentale affidato a cinque mezzi.

Quattro di questi sono relativi al capo della sentenza che, dichiarando estinta per transazione ogni obbligazione a carico della SAF nascente dal contratto di appalto, ha respinto la domanda principale di essa C. siccome basata sull’atto di cessione del credito; il quinto riguarda invece la quantificazione dell’avere.

I motivi sono i seguenti:

(i) violazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362,1363 e 1371 c.c., per esser stata affermata la portata generale della transazione tra la SAF e il Fallimento considerando soltanto una clausola (la n. 3) del relativo contratto, senza adeguato esame (a) delle espressioni letterali utilizzate, (b) della necessità di interpretare le clausole nel complesso dell’atto, (c) della necessità di dare prevalenza, nel dubbio, all’equo contemperamento degli interessi delle parti; (d) della condotta successiva alla transazione;

(ii) omesso esame di fatti decisivi recati da distinti documenti (partitamente enumerati) successivi alla transazione, non compatibili con l’intendimento di SAF di considerare estinto l’intero suo debito;

(iii) violazione dell’art. 132 c.p.c. e violazione degli artt. 2735 e 2709 c.c., per motivazione apparente nella parte riferita alla ritenuta irrilevanza del successivo riconoscimento di una posizione debitoria in contrasto con l’oggetto della transazione;

(iv) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo stata la transazione mai impugnata da essa impresa C., la quale peraltro non ne era stata parte;

(v) in subordine la violazione degli artt. 1223 e 1453 c.c., a proposito dell’ammontare del danno.

III. – Il Fallimento (OMISSIS) enuncia a sostegno del proprio ricorso incidentale tre motivi:

(i) violazione dell’art. 1975 c.c., nella parte in cui l’impugnata sentenza, interpretando la transazione come di tipo “generale”, ed estendendone l’effetto anche al credito portato dal lodo arbitrale, ha completamente omesso di dare contezza del contenuto dell’atto, viceversa pacificamente riferito al residuo credito per i lavori di costruzione dell’impianto di riciclaggio di (OMISSIS) e in particolare al 21 stato di avanzamento, oggetto di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo unicamente transatta col pagamento di una minor somma a tacitazione della pretesa;

(ii) violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1965 e 1975 c.c., per avere la corte d’appello omesso ogni accertamento funzionale a ricostruire la comune volontà delle parti, tenuto conto del comportamento dalle stesse anche posteriore alla stipulazione;

(iii) violazione e falsa applicazione degli artt. 1974 e 1975 c.c., giacché la non contestata definitività del lodo in data anteriore alla stipula della transazione presupponeva doversi dare prevalenza alla prima norma rispetto alla seconda, nel senso che la transazione – generale o speciale che fosse – si sarebbe dovuta considerare invalida se tesa a risolvere una lite già decisa con sentenza passata in giudicato ignota a una delle parti.

IV. – Pure il Dott. T., in proprio, propone ricorso incidentale.

Egli in quattro motivi denunzia:

(i) la violazione dell’art. 1975 c.c., a proposito della affermata natura generale della transazione sopra detta, non essendo all’uopo confacente l’argomentazione tratta dalla sola clausola 3 delle pattuizioni negoziali;

(ii) la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in materia di interpretazione contrattuale, nonché degli artt. 1965 e 1975 c.c.;

(iii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1974 e 1975 c.c., in ordine all’annullabilità della transazione, puntualmente dedotta, per mancata conoscenza del lodo arbitrale al momento della stipulazione;

(iv) violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., L. Fall., art. 38 e art. 100 c.p.c., in relazione all’affermata responsabilità diretta del curatore del fallimento, quando invece e comunque ogni profilo di danno, essendo derivato dall’esecuzione di atti inerenti al suo ufficio, non avrebbe potuto esser imputato ad altri che alla procedura fallimentare.

V. – Tanto considerato, la Corte osserva quanto segue.

Il ricorso principale è improcedibile, come eccepito dai controricorrenti, giacché dal diretto esame degli atti di causa risulta depositato in cancelleria il 22 marzo 2017 (mercoledì), a fronte dell’ultima notificazione perfezionatasi il 1 marzo 2017 (art. 369 c.p.c., comma 1).

Vanamente nella sua (duplice) memoria la difesa della ricorrente richiama, quale asserita data di ultima notificazione, quella del 3 marzo (una prima volta, nella memoria datata 6-4-2021 che, in fine, risulta contenere singoli incisi scritti a penna) ovvero quella del 4 marzo (nella memoria, pure in atti con pari data, che non contiene invece aggiunte a penna).

Al di là della singolare produzione di due memorie da parte del medesimo difensore, e della distonia dei riferimenti di data, è risolutivo osservare che le afferenti circostanze non risultano comprovate in modo alcuno, avendo la ricorrente fatto unico riferimento alla nota di iscrizione a ruolo; la quale peraltro non è dirimente in mancanza della prova della effettività del perfezionamento dell’ultima notificazione in una delle date menzionate.

L’improcedibilità non si riflette sui ricorsi incidentali in termini di inefficacia, secondo l’interpretazione analogica dell’art. 334 c.p.c., invalsa presso questa Corte (v. Cass. n. 2381-14, Cass. n. 19188-18 e altre), trattandosi in tal caso di ricorsi incidentali tempestivi.

Ne segue che i ricorsi incidentali debbono essere dal collegio valutati nel merito delle censure svolte.

VI. – Vanno esaminati unitariamente i primi due motivi di tutti i ricorsi incidentali, che pongono la medesima questione.

La questione attiene alla qualificazione come transazione generale dell’atto intercorso tra la SAF e il Fallimento (OMISSIS) nel marzo 2002, posteriormente – cioè – al lodo arbitrale che aveva riconosciuto l’esistenza del credito derivato dall’appalto, eseguito in associazione temporanea d’imprese con mandataria la C., per la sorte di Euro 1.226.908,94.

Tale credito, di spettanza della società A.C. poi divenuta (OMISSIS) s.r.l., è stato ceduto dal Fallimento (OMISSIS) alla C. nel gennaio 2003, ed è stato posto a fondamento della domanda principale di condanna della C. nei confronti della committente SAF che interessa ai fini del ricorso per cassazione. I motivi sono fondati.

VII. – La sentenza del tribunale di Cassino, che aveva accolto la suddetta domanda, era stata impugnata dalla SAF a mezzo del rilievo che il credito vantato in base all’atto di cessione fosse da ritenere inesistente. Ciò per effetto della transazione intercorsa col Fallimento (OMISSIS) a definizione di un giudizio civile instaurato dal Fallimento medesimo “per il pagamento di alcune spettanze relative al contratto di appalto del 14/12/1984”.

La corte d’appello di Roma ha accolto codesta tesi richiamando l’art. 1975 c.c., comma 1.

Ha affermato che la transazione era tale da comprendere anche il credito di cui al lodo arbitrale, per quanto fosse scontata l’ignoranza del Fallimento (che tale credito aveva ceduto) in ordine al suddetto sopraggiunto lodo; difatti quella in esame era da considerare come transazione generale, essendo stata riferita a tutti i diritti che potessero derivare dall’intercorso rapporto di appalto; cosicché non aveva influenza alcuna la scoperta di distinti documenti dopo la transazione, non essendo stata dedotta la fattispecie di occultamento.

VIII. – Questa Corte ha definito l’elemento distintivo che rileva a proposito della transazione, e lo ha fatto in relazione alla questione dei documenti scoperti dopo la stipulazione.

In base all’art. 1975 c.c., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente si è detto non aver influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata “generale”, e cioè posta in essere relativamente a una pluralità di controversie in cui le reciproche concessioni siano relative non alle singole liti ma a tutte le liti insieme; mentre essi determinano l’annullabilità della transazione quando questa sia stata “speciale”, e abbia perciò riguardato un affare determinato, ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto (v. Cass. n. 5138-03).

IX. – Dal punto di vista concettuale una simile distinzione va mantenuta, ma con questa precisazione: che la transazione “generale” riguarda una pluralità di controversie senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari; cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro eventuale insieme; mentre invece la transazione è “speciale” se attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l’effetto preclusivo.

Tale principio si coniuga con l’altro per cui lo stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale rientra nei compiti del giudice del merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale. Ma, come sempre accade in questi casi, il relativo accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, sia sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica, ove tali regole non siano state correttamente osservate.

X. – Ora per qualificare un atto negoziale è necessario indagare la comune intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.).

Nel caso concreto la corte territoriale si è determinata semplicemente evocando il testo di una delle clausole negoziali (la n. 3), così testualmente composta: “le parti dichiarano di aver così completamente transatta la controversia, di rinunciare a qualunque diritto derivante dall’intercorso rapporto di appalto, di rinunciare alle azioni e agli atti giudiziari promossi, di accettare le reciproche rinunzie”.

Il riferimento è assolutamente parziale, poiché dai controricorsi, e in modo compiuto da quello del Fallimento (OMISSIS) nel quale il testo della transazione è riportato pedissequamente, si evince che “la controversia” dichiarata transatta – con le correlate rinunzie a diritti e ad azioni – era quella di opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento (OMISSIS) quale residuo credito per i lavori eseguiti sull’impianto di riciclaggio di rifiuti solidi urbani sito in (OMISSIS) (in particolare per il 21 stato di avanzamento).

Tale controversia – indicata come “la controversia di cui in narrativa” – era stata conciliata e transatta, “per le causali indicate nell’esposizione e nel ricorso per decreto ingiuntivo”, mediante pagamento da parte del Consorzio (poi divenuto SAL) di una somma inferiore a quella ingiunta, “a completa soddisfazione di ogni pretesa”.

XI. – Deve osservarsi che, in ordine all’esegesi della transazione, questa Corte ha affermato che ove, rispetto a un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l’avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell’art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l’eventuale ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all’accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto (v. Cass. n. 12367-18 e prima ancora Cass. n. 6351-81).

XII. – Nella presente fattispecie la motivazione resa dalla corte d’appello è totalmente omissiva sui profili implicati dall’affermazione in diritto.

Rispetto all’affermazione relativa alla portata della transazione è mancata la ricerca della comune intenzione delle parti, dal momento che non è stato spiegato, né può comprendersi sulla base del solo dato letterale della sopra detta clausola testualmente riferita a una specifica controversia attiva parziale, in qual senso si sia inteso estendere la transazione a ogni altra controversia, mai neppure mentovata, discendente dal contratto di appalto; né si comprende come, a fronte del testo riportato, sia stato possibile riferire l’effetto estintivo anche alla controversia definita con un lodo arbitrale, già divenuto irrevocabile, che al momento (per espressa affermazione della medesima corte d’appello) non era conosciuto da una delle parti stipulanti (il Fallimento).

XIII. – Nel contempo non risultano minimamente considerate le circostanze di fatto indicate dall’impresa C. (e poi anche dal Fallimento) e mezzo dei documenti da 9 a 13, che senza contestazioni si assumono prodotti fin dal primo grado del giudizio; documenti diretti a dimostrare che il comportamento della SAF successivo all’atto transattivo era stato concretizzato da diversi riconoscimenti di debito correlati alla pronuncia arbitrale, con richiesta di erogazione di contributi straordinari per provvedere al pagamento e con iscrizione a bilancio dell’afferente posta passiva.

Ai fini dell’art. 1362 c.c., per determinare la comune intenzione dei contraenti si deve valutare il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto; e pur nel solco dell’insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non resta di per sé integrato dall’omesso esame di elementi istruttori (Cass. Sez. U. n. 8053-14), deve essere rilevato che il mancato esame dei documenti può essere denunciato per cassazione nel caso in cui – come nella specie – determini un’omissione motivazionale su un punto decisivo della controversia (v. Cass. n. 19150-16, Cass. n. 16812-18); cosa che segnatamente accade quando il documento non esaminato offra (o comunque possa offrire) la prova di circostanze suscettibili di invalidare, con un giudizio di relativa certezza, l’efficacia delle altre risultanze che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi della sentenza possa divenire, con ciò, priva di fondamento.

XIV. – L’evidente penuria della sentenza d’appello su tutti i riferiti punti ne impone la cassazione.

Peraltro è fondato pure il terzo motivo dei ricorsi incidentali del Fallimento (OMISSIS) e del Dott. T. in proprio, in quanto l’impugnata sentenza è errata anche sul versante dell’art. 1975 c.c., in rapporto al fatto ignorato.

L’art. 1975, è norma residuale rispetto a quella dell’art. 1974, e codesta prevede che la transazione – qualunque ne sia il tipo – è sempre annullabile se fatta su una lite già decisa con sentenza passata in giudicato della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Nella concreta fattispecie l’annullabilità della transazione era stata fatta valere sia in primo grado che in appello, e qui perfino con impugnazione incidentale, come emerge dalla stessa intestazione della sentenza; e tanto era avvenuto sulla base del rilievo – confermato in fatto dalla corte territoriale – che del lodo arbitrale il Fallimento non era stato a conoscenza al momento della stipulazione.

Essendosi trattato di un lodo (del 1999) non impugnato, diviene manifestamente inconferente la ragione di diniego indicata dalla corte d’appello in correlazione con la natura asseritamente generale della transazione e col regime giuridico dei documenti ignoti di cui all’art. 1975 c.c.. Difatti non sulla base di questa disciplina ma su quella di carattere generale dettata dall’art. 1974, si sarebbe dovuto giudicare, visto che codesta attiene a qualunque tipologia di transazione, sia essa generale o speciale, in ragione della ratio da cui è sottesa; la quale ratio, nel solco del più attendibile orientamento, va rinvenuta nella eccezionale rilevanza che, in prospettiva, l’art. 1974, attribuisce all’errore sul motivo del contratto.

XV. – L’accoglimento dei citati motivi di ricorso determina l’assorbimento di tutte le restanti censure.

L’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti.

Segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Roma la quale, in diversa composizione, si uniformerà ai seguenti principi:

– “l’elemento distintivo rilevante in tema di transazione è che la transazione “generale” riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari, cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme; mentre la transazione “speciale” attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l’effetto estintivo o preclusivo, e lo stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale rientra nei compiti del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale”;

– “a tal fine l’indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l’avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell’art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l’eventuale ampiezza dell’espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all’accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto”;

– “in tema di transazione, quella dettata dall’art. 1974 c.c., è una disciplina di ampia portata che trova la sua ratio nella eccezionale rilevanza che è possibile attribuire all’errore sul motivo del contratto, sicché si applica a qualunque tipologia di transazione, “generale” o “speciale”, con priorità rispetto alla previsione dell’art. 1975 c.c.”.

XVI. – La corte d’appello rinnoverà l’esame e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale; accoglie i primi due motivi di tutti i ricorsi incidentali nonché il terzo motivo dei ricorsi incidentali del Fallimento (OMISSIS) e del Dott. T.; dichiara assorbiti gli altri mezzi; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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