Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21557 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21528-2010 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell’avvocato

CICCARELLI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA ROSA

MARINA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI

ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato ZAVOLI ANTONIO, giusta

procura alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

19.3.2010, depositata il 17/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Ciccarelli (per delega avv.

Marina della Rosa) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – IL fatto che ha originato la controversia è il seguente:

l’usufruttuaria M.M.R. ha chiesto la condanna del figlio C.A. al rilascio dell’immobile concessogli in comodato.

Con sentenza depositata in data 17 giugno 2010 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva accolto la domanda.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: il mancato esercizio del potere istruttorio officioso del giudice ex art. 447 bis c.p.c., comma 3.

2 Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il mancato esercizio del potere istruttorio officioso del giudice ex art. 447 bis c.p.c., comma 3 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5.

La Corte territoriale, stigmatizzato il comportamento gravemente negligente tenuto in primo grado dal C. per essersi costituito tardivamente incorrendo nelle preclusioni e decadenze fissate dall’art. 416 c.p.c., ha spiegato che nè dal materiale probatorio acquisito agli atti per iniziativa della M., nè dalle allegazioni dello stesso appellante poteva desumersi per quali ragioni le parti, titolari di un contratto di comodato, prodotto in copia dalla stesso C., avessero deciso di trasformare tale rapporto in contratto di locazione.

Per tale ragione, e per la considerazione che il potere officioso del giudice previsto dall’art. 447 bis c.p.c., comma 3 deve essere coordinato con preclusioni e decadenze e non può essere esercitato per sopperire a inerzie e negligenze delle parti, la Corte d’Appello ha ritenuto di non ammettere ulteriore attività istruttoria.

La censura in esame riguarda una sola delle due rationes decidendi della sentenza impugnata e, quindi, non inficia l’efficacia dell’altra.

D’altra parte detta censura, pur dipanandosi attraverso una nutrita serie di argomentazioni, non dimostra che la sentenza abbia omesso di motivare, nè che la sua motivazione sia insufficiente o contraddittoria.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto circa il mancato esercizio del potere istruttorio officioso del giudice ex art. 447 bis c.p.c., comma 3.

La sentenza impugnata, nell’interpretare la norma indicata, ha fatto puntuale riferimento alla giurisprudenza della Corte Suprema, in base alla quale, nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.

Il ricorrente non ha offerto elementi per mutare (nè per confermare) l’orientamento della Corte, seguito dalla sentenza impugnata, per cui il rigetto del secondo motivo è adottato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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