Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21556 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14193/2016 proposto da:

Maja Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n. 13,

presso lo studio dell’avvocato Capaldo Carolina, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato De Rosa Damiano, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.U., R.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Ortigara n. 3, presso lo studio dell’avvocato Aureli Michele, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Perlasca Giovanni,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

Banco Popolare Società Cooperativa, incorporante sia la Società di

Gestione Credito B.P. s.c.p.a. – SGC BP scpa sia la mandante Banca

Popolare di Crema S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso Salvini n.

55, presso lo studio dell’avvocato D’Errico Carlo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lazzati Marcello,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

R.U., R.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Ortigara n. 3, presso lo studio dell’avvocato Aureli Michele, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Perlasca Giovanni,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1160/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato l’8 aprile 2009, R.U. e R.R. citavano la in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Banca Popolare di Crema e la Maja Finance s.r.l..

Gli attori premettevano di avere detenuto, a far tempo dal 1983, presso la Banca Popolare di Crema, un dossier titoli nel quale erano contenute azioni Fiat ordinarie e Fiat privilegiate, e di avere richiesto alla banca convenuta, con lettera del 25 luglio 2007, di voler provvedere ad estinguere il deposito a loro intestato, trasferendo i titoli alla Banca Popolare di Milano. A tale richiesta la Banca Popolare di Crema rispondeva, peraltro, negativamente, con missiva del 10 agosto 2008, assumendo che le azioni in questione erano custodite in un dossier titoli a garanzia, gravato da pegno, e che la posizione debitoria degli istanti, unitamente alla costituzione in pegno, era stata ceduta a Maja Finance s.r.l. Deducevano, altresì, gli attori che i titoli in discussione erano stati venduti dalla banca – senza che alcun ordine fosse stato mai emesso dal R. e dalla R. – in data 30 dicembre 2008, in un momento in cui il loro valore medio era molto più basso rispetto a quello degli anni precedenti, e che, comunque, il ricavato della loro alienazione non era mai stato loro corrisposto.

1.1. Per tali ragioni, gli attori chiedevano accertarsi la loro mancata sottoscrizione delle polizze di pegno in discussione, non avendo essi mai firmato alcuna polizza di pegno, e condannarsi la Banca Popolare di Crema e la Maja s.p.a. al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in Euro 988.994,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, la Società di Gestione Crediti BP s.p.a., quale mandataria della convenuta Banca Popolare di Crema, chiedeva l’integrale rigetto della domanda ed, in via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della Maja Finance s.r.l., chiedendo di essere da quest’ultima tenuta indenne dalle pretese esercitate nei suoi confronti dagli attori.

1.2. Con sentenza n. 499/2012, il Tribunale rigettava le domande tutte proposte da R.U. e R.R., che condannava alle spese di lite.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1160/2016, depositata il 23 marzo 2016 e notificata il 6 aprile 2016, accoglieva il gravame del R. e della R., e per l’effetto dichiarava la violazione da parte della Banca Popolare di Crema s.p.a. e di Maja Finance s.r.l. degli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e le condannava in solido al risarcimento del danno sofferto dagli originari attori, che liquidava in Euro 508.000,00, oltre interessi e rivalutazione ed alle spese processuali dei due gradi del giudizio. La Corte condannava, altresì, Maja Finance s.r.l. a tenere indenne la Banca Popolare di Crema da tutte le conseguenze derivanti dall’esecuzione della sentenza di appello.

3. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso Maja Finance s.r.l. nei confronti di R.U. e R.R., nonché della Società di Gestione Crediti BP s.p.a., quale mandataria della Banca Popolare di Crema, affidato a sei motivi, illustrati con memoria. I resistenti R.U. e R.R. hanno replicato con controricorso e con memoria. Ha resistito con controricorso anche la Banca Popolare Società Cooperativa, incorporante sia la Società di Gestione Crediti BP s.p.a., sia la mandante Banca Popolare di Crema.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, Maja Finance s.r.l. denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che gli appellanti R. e R. non avevano in alcun modo dichiarato, nel giudizio di appello, di avere transatto la lite con Maja Finance, in forza dell’atto di transazione risultante dallo scambio di due missive in data 27 giugno 2013 e 27 settembre 2013, tra i rispettivi procuratori, ma avevano – ben al contrario – proposto conclusioni di merito chiedendo la condanna di quest’ultima, in solido con la Banca Popolare di Crema, al risarcimento dei danni subiti, ad onta dell’atto di transazione nel quale i medesimi avevano rinunciato ad ogni pretesa nei suoi confronti. Siffatta grave condotta tenuta dagli appellanti, che avrebbero dovuto, per contro, richiedere una pronuncia di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., avrebbe fatto sì che la Corte territoriale – nella contumacia della odierna ricorrente – accogliesse la domanda proposta dai medesimi anche nei confronti della Maja, con la quale era stato concluso il menzionato accordo transattivo.

La istante chiede, pertanto, che questa Corte dichiari la cessazione della materia per intervenuta transazione, intercorsa tra i R. e la Maja Finance s.r.l. Ed, all’uopo, l’esponente ha prodotto – in questo giudizio – le due missive suindicate, la cui allegazione in questa fase sarebbe consentita, a suo avviso, dal disposto dell’art. 372 c.p.c., trattandosi di documenti concernenti la nullità dell’impugnata sentenza, per avere omesso di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. La cessazione della materia del contendere presuppone, invero, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass., 11813/2016; Cass., 16886/2015). Deve, pertanto, essere dichiarata, anche d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass., 23/07/2019, n. 19845, secondo cui la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un “factum principis” sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all’azione, in difetto di un’esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all’accertamento giudiziale del diritto controverso).

Nel caso in cui una delle parti contesti, per vero, l’esistenza del fatto – che può consistere, come nella specie, anche in un accordo conciliativo – idoneo ad eliminare ogni posizione di contrasto tra le parti, non può ritenersi venuto meno per tutte l’interesse alla pronuncia ex art. 100 c.p.c.. L’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, mentre l’altra lo contesti, allegando, ad esempio, la nullità o parzialità della transazione allegata, comporta, pertanto, la necessità della valutazione del giudice, a cui non potrà che spettare l’emissione di una pronuncia sul merito dell’azione (Cass., 16/03/2015, n. 5188).

1.2.2 Nel caso concreto, men che sussistere la descritta evenienza della contestazione del fatto suscettibile di determinare la cessazione del contrasto tra le parti sul diritto azionato, da parte di una di esse, si è in presenza di un’ipotesi in cui – ben più a monte la transazione che sarebbe stata conclusa dalle stesse non è stata neppure allegata e prodotta nel giudizio di appello. E’ pacifico, infatti, che nessuna delle parti interessate abbia chiesto alla Corte d’appello la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo gli appellanti R. e R. concluso nel merito – come si evince dalle conclusioni dagli stessi rassegnate (p. 2 della sentenza di appello), nelle quali i medesimi hanno chiesto anche la condanna di Maja Finance, loro controparte nell’accordo transattivo mentre quest’ultima è rimasta contumace in tale giudizio.

D’altro canto, i documenti che contengono la transazione sono stati prodotti – a detta dello stesso ricorrente, che ne ha ritenuto ammissibile la produzione in cassazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – per la prima volta solo nel presente giudizio; e – difatti la Corte territoriale non ne fa menzione alcuna E’, pertanto, di tutta evidenza che, non risultando in alcun modo acquisito agli atti del giudizio di appello che le parti ( R. e Maja) avevano transatto la lite, la Corte di merito non aveva nessuna possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, e non poteva che pronunciarsi nel merito.

1.2.3. Ne’ questa Corte potrebbe tenere in considerazione alcuna – contrariamente all’assunto della ricorrente – la transazione prodotta, per la prima volta, in questa sede, al dichiarato fine di ottenere “una cassazione anche senza rinvio della sentenza di appello per violazione del principio di cui all’art. 100 c.p.c.” (p. 25 del ricorso), ai sensi dell’art. 382 c.p.c. (perché il processo non poteva essere proseguito).

E’ di chiara evidenza, infatti, che a giustificarne l’allegazione in sede di legittimità non potrebbe valere la considerazione che si tratta di un documento che evidenzia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., per essersi la Corte d’appello pronunciata nel merito, anziché rilevare l’improcedibilità del giudizio per cessazione della materia del contendere. Come dianzi rilevato, invero tale nullità non è ravvisabile nel caso di specie, non essendo stata la transazione prodotta da nessuna delle parti, sicché essendo inesistente agli atti del giudizio – era impossibile per il giudice di appello prenderne atto e pronunciarsi di conseguenza.

1.3. Ne discende l’inammissibilità della proposta censura.

2. Resta, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentale proposto dal Banco Popolare Società Cooperativa, con il quale il resistente ha dichiarato di voler approfittare della transazione intervenuta tra gli originari attori R. e R. e Maja Finance, ai sensi dell’art. 1304 c.c., comma 1.

3. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, Maja Finance s.r.l. denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 156,101,102,292 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. Si duole la ricorrente del fatto che la domanda riconvenzionale di manleva – obbligo che sarebbe stato assunto da Maja Finance con lettera del 22 dicembre 2008 – proposta dalla Banca Popolare di Crema s.p.a. nella comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c., e precisata nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., non le sia stata notificata, in violazione del disposto dell’art. 292 c.p.c., e con evidente vulnus del proprio diritto di difesa. Ne sarebbe derivata la nullità della pronuncia do appello, nella parte in cui ha condannato Maja Finance “a tenere indenne la Banca Popolare di Crema da tutte le conseguenze derivanti dall’esecuzione della presente sentenza”, e ciò in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Società gestione crediti, quale mandataria della Banca Popolare di Crema s.p.a. nella comparsa di costituzione in appello, anch’essa non notificata alla Maja Finance.

3.2. I motivi sono fondati.

3.2.1. La norma dell’art. 292 c.p.c., per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce, per vero, una particolare applicazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), ed è dettata nell’esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto può eccepirla, costituendosi in giudizio successivamente, ovvero farla valere con uno specifico motivo d’impugnazione della sentenza, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass., 09/04/2018, n. 8697; Cass., 17/06/2010, n. 14625).

La disposizione di cui all’art. 292 c.p.c., per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali, va, peraltro, applicata anche alle comparse contenenti l’appello incidentale, ex art. 343 c.p.c., ponendosi in tale situazione la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, onde consentire al contumace di prendere conoscenza dell’appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa (cfr., ex plurimis, Cass., 13/04/2000, n. 4747; Cass. 23/03/1998, n. 3078).

3.2.2 Orbene, nel caso concreto, è del tutto pacifico che la domanda riconvenzionale di manleva, proposta dall’originaria convenuta, mandataria della Banca Popolare di Crema, non sia stata notificata a Maja Finance, che – come si desume dalla sentenza di appello (p. 4) – era stata dichiarata contumace. Tanto si evince anzitutto dalla stessa decisione di primo grado, trascritta nel ricorso, nella quale il Tribunale testualmente affermava: “l’esito del giudizio (n.d.r. di rigetto delle domande proposte dagli attori) rende irrilevante la mancata notifica della comparsa della convenuta costituita nei confronti della Maja Finance s.r.l., notifica rispetto alla quale la difesa non si è mai attivata nel corso del giudizio”.

Il Tribunale aveva, in altri termini, ritenuto – errando – che il rigetto della domanda principale proposta dal R. e dalla R. nei confronti della banca, avesse assorbito la domanda di manleva, rendendo superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Maja Finance. In tal modo il Tribunale non ha, tuttavia, considerato che il diritto di difesa della parte contumace, costituzionalmente garantito (artt. 24 e 111 Cost.), implica la necessità – posta a fondamento del disposto dell’art. 292 c.p.c. – che la stessa possa prendere posizione e difendersi nei confronti della domanda riconvenzionale, a prescindere dall’esito della domanda principale, ed anche in vista di una sua possibile riproposizione nell’eventuale giudizio di appello. Il che si è puntualmente verificato nel caso di specie.

3.2.3. La mancata notifica della domanda riconvenzionale al contumace in primo grado, e la mancata – successiva – notifica dell’appello incidentale risultano, peraltro, anche ammesse nel controricorso del Banco Popolare Società Cooperativa, il quale si era addirittura attivata, in primo grado, nel segnalare l’omissione di notifica al Tribunale che, come dianzi detto, ha poi erroneamente considerato l’incombente superfluo. Ne’ giova ai resistenti R. e R. rilevare che a Maja Finance sarebbe stato comunque notificato l’atto di appello dagli stessi proposto, nel quale si dava atto della domanda riconvenzionale proposta dalla banca.

E’ fin troppo evidente, infatti, che tale avvenuta notifica del gravame non vale di certo a sanare la nullità derivante dall’omissione di notifica avvenuta in primo grado, per effetto della quale la parte contumace ha perso un grado di giudizio, subendo un palese vulnus del propri diritto di difesa.

4. Restano assorbiti il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, poiché aventi ad oggetto il merito della domanda di manleva, sulla quale il giudice di appello non avrebbe dovuto pronunciarsi.

5. Per tutte le ragioni suesposte, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perché il processo di appello non poteva essere proseguito in relazione alla domanda di manleva proposta dalla Società Gestione Crediti BP s.p.a., quale mandataria di Banca Popolare di Crema s.p.a., nei confronti di Maja Finance s.r.l., e limitatamente a tale domanda.

6. La peculiarità della controversia e le ragioni della decisione giustificano una integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità. Nessuna statuizione va emessa tra il Banco Popolare Società Cooperativa e Maja Finance in relazione alle spese di merito, attesa la contumacia di quest’ultima nei due precedenti gradi del giudizio.

PQM

Accoglie II secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo ed assorbiti il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito in relazione alla domanda di manleva, e limitatamente a tale domanda; compensa integralmente, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio; nulla per le spese tra il Banco Popolare Società Cooperativa e Maja Finance in relazione alle spese di merito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA