Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21556 del 25/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24262-2013 proposto da:

M.S., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, Via

GIACOMO BONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA COMINI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7/6/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 3/12/2012, depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osservi quanto segue:

Il contribuente M.S., esercente attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7/6/2013, depositata il 15 gennaio 2013, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap. La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente si avvaleva della collaborazione di personale dipendente e considerata l’obiettiva consistenza e rilevanza degli indicatori esaminati, quali spese di strumentazione e quote di ammortamento, affermava l’infondatezza dell’appello, sussistendo un’organizzazione ed un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la carenza del presupposto impositivo Irap in quanto la presenza di un dipendente part-time, nonchè la disponibilità di uno studio professionale con relative attrezzature sanitarie, devono ritenersi circostanze inidonee a configurare il presupposto d’imposta, considerata la propria qualità di medico convenzionato con il SSN.

Il motivo appare infondato e va accolto con assorbimento del secondo motivo.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la disponibilità, per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature di cui all’art. 22 dell’4CN, reso esecutivo con il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto convenzionale, non integra il requisito dell’autonoma organizzazione, ai fini della configurabilità del presupposto impositivo (Cass. 10240/2010; 1158/2012).

Del pari privo di decisività ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione è la circostanza che il contribuente si avvalga della collaborazione di lavoro dipendente, purchè non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016).

A tali principi non risulta essersi conformata la CTR nell’impugnata sentenza.

Il giudice di appello ha invero fatto discendere dall’essersi il professionista avvalso di una struttura organizzata e di lavoro dipendente la sussistenza del presupposto impositivo, omettendo di considerare le peculiarità dell’attività professionale esercitata (medico convenzionato con il SSN) e di valutare alla luce della stessa i beni strumentali utilizzati dal contribuente, nonchè di verificare, avuto riguardo alla collaborazione di personale dipendente, che questo fosse contenuto nei limiti indicati dalla sentenza delle Ss.Uu. 9451/2016.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla CTR del Lazio per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 oottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA