Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21556 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 07/10/2020), n.21556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2768/2016 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO

9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA, in persona

del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2160/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata il 17 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da P.P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Siena n. 40 del 2012, e nei confronti della Prefettura UTG di Siena, così confermando il rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione (prot. n. 8174/2011/DEP Area III), che ha irrogato al sig. P. la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 247,00 per aver transitato e sostato l’autocaravan di sua proprietà (tg. (OMISSIS)) in area vietata nel Comune di Montalcino.

2. Secondo il Tribunale non ricorrevano le condizioni per la disapplicazione dell’atto presupposto, costituito dall’ordinanza n. 15 del 2010 del Sindaco di Montalcino, che aveva disposto il divieto di transito e sosta di autocaravan, autobus turistici e autocarri aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (nelle aree) dall’inizio di Via (OMISSIS) e (OMISSIS).

3. P.P. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Prefettura di Siena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.

3.1. Il ricorso, già chiamato in decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 5 C.d.S., comma 3, art. 6 C.d.S., comma 4, lett. b), art. 7 C.d.S., comma 1, lett. b) e si contesta la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria nonchè l’irragionevolezza e illogicità della motivazione, avuto riguardo alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e alle esigenze di tutela (del patrimonio artistico, ambientale e naturale) poste a fondamento del divieto di transito alle autocaravan che il Comune di Montalcino aveva istituito con l’ordinanza n. 15 del 2010.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 185 C.d.S., perchè il divieto di circolazione alle autocaravan sarebbe irragionevole e perciò inidoneo a giustificare il trattamento differenziato.

3. I motivi sono infondati.

3.1. In premessa si deve chiarire che le plurime violazioni di legge prospettate con i due motivi costituiscono, in tesi del ricorrente, altrettanti vizi dell’ordinanza comunale che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disapplicarla. Il giudizio di legittimità, pertanto, ha ad oggetto la verifica della correttezza della mancata disapplicazione del provvedimento amministrativo, nel perimetro delineato dalle censure del ricorrente e nei limiti della sindacabilità dell’accertamento svolto sul punto dal giudice di merito.

4. Le censure prospettate con il primo motivo non sussistono.

4.1. L’ordinanza del Comune di Montalcino è ampiamente motivata e il rilievo è sufficiente ad escludere la violazione dell’art. 5 C.d.S., comma 3.

4.2. Non risulta violato neppure il disposto dell’art. 6 C.d.S., comma 4, lett. b), che espressamente consente all’ente proprietario della strada – con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 – di stabilire “obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente (…) per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”.

Appurato che è la stessa legge invocata dal ricorrente ad ammettere restrizioni per categorie di utenti, la questione si sposta sul diverso piano della legittimità della restrizione disposta dall’ordinanza del Comune di Montalcino nei confronti delle autocaravan, ed è oggetto del secondo motivo di ricorso.

4.3. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1, lett. b), che impone ai comuni, nell’ambito dell’attività di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di conformarsi alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Non si ravvisa contrasto tra l’ordinanza comunale ed i provvedimenti ministeriali indicati dal ricorrente.

4.3.1. Quanto alla direttiva ministeriale del 28 gennaio 2011 e alla nota del 16 gennaio 2012, si tratta di atti successivi sia all’adozione dell’ordinanza in esame, che è del 3 marzo 2010, sia alla infrazione accertata a carico del ricorrente, e come tali non assumono rilevanza nel giudizio sull’operato del Comune.

4.3.2. Gli atti ministeriali precedenti all’adozione dell’ordinanza, ai quali il Comune di Montalcino era tenuto a conformarsi, sono costituiti dalle direttive del 24 ottobre 2000 e del 16 giugno 2008.

La direttiva del 2000, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, non contiene alcuna prescrizione ma si limita ad un’osservazione generica sulla frequenza dei vizi motivazionali delle ordinanze dei proprietari delle strade contenenti divieti di circolazione.

La direttiva del 2008, per la parte trascritta nel ricorso per cassazione, si limita ad affermare la necessità che dalla motivazione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione nei centri abitati emerga la previa effettuazione di una “dettagliata analisi tecnica”, in mancanza della quale le ordinanze stesse dovrebbero ritenersi illegittime.

In tale direttiva, tuttavia, non si prescrive una specifica modalità di analisi tecnica, lasciando in definitiva del tutto indeterminato il contenuto della prescrizione, con la conseguenza che la verifica di conformità dell’ordinanza alla direttiva non può che risolversi nell’apprezzamento dell’adeguatezza-sufficienza della motivazione, apprezzamento che spetta soltanto al giudice di merito.

Al riguardo si richiama, per un verso, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’interpretazione di un atto amministrativo non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica ed obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle regole di ermeneusi contrattuale (cfr. in motivazione, Cass. 09/10/2017, n. 23532, che richiama Cass. 23/07/2010, n. 17367); per altro verso, il costante orientamento secondo cui il giudizio sull’adeguatezza della motivazione degli atti amministrativi di imposizione tributaria compete al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non mediante la denuncia di specifici errori di diritto nei quali sia incorso detto giudice (principio elaborato in materia tributaria – ex plurimis, Cass. 19/04/2013, n. 9582; Cass. 07/04/2005, n. 7313 – che opera in tutti i casi in cui il giudice ordinario sia chiamato a valutare la legittimità di un atto amministrativo sotto il profilo indicato).

4.3.3. Nella fattispecie il costituisse motivazione adeguata comunale all’aumento dei flussi veicoli, e ciò alla luce delle architettoniche del luogo, definito di ridotte dimensioni all’interno medievale”.

La valutazione fatta dal Tribunale, fondata sul notorio, non è stata impugnata per violazione del 115 c.p.c., sotto il profilo del cattivo esercizio del potere del giudice di porre fatti notori a fondamento la propria decisione, e pertanto non può essere oggetto di verifica in questa sede.

5. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 185 C.d.S., è infondato.

5.1. L’art. 185 C.d.S., recante la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan, prevede al comma 1 che “I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”.

Come anche precisato dal Tribunale, la norma non esclude affatto trattamenti differenziati (artt. 6 e 7 C.d.S.): se le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina degli altri veicoli, esattamente come gli altri veicoli possono essere assoggettate a restrizioni. Il riscontro di legittimità dell’atto amministrativo implica allora la verifica della ragionevolezza della restrizione imposta alle autocaravan, che si sostanzia nell’accertamento della sussistenza o non del vizio di eccesso di potere, di cui l’irragionevolezza costituisce appunto figura sintomatica.

5.2. Richiamati i limiti del sindacato sull’eccesso di potere, che non consente al giudice di controllare l’idoneità delle scelte dell’amministrazione a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (ex plurimis, Cass. Sez. U 12/06/1990, n. 5705; Cass. 28/06/1994, n. 396; Cass. 30/10/2007, n. 22894; Cass. 22/02/2010, n. 4242), l’accertamento del vizio di eccesso di potere implica l’interpretazione dell’atto amministrativo, e perciò spetta al giudice di merito, il cui ragionamento può essere censurato in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, nella specie non dedotto.

5.3. In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’irragionevolezza della limitazione del divieto (di accesso e sosta nel centro storico) alle autocaravan con argomentazione in tutto plausibile. Come correttamente osservato dal Tribunale, la circostanza che l’ordinanza non assoggettasse al medesimo divieto altri veicoli di dimensioni ingombranti quanto o più delle autocaravan, quali la limousine o il van, non costituiva indice di irragionevole discriminazione, trattandosi di “casi limite” e non potendo la valutazione di ragionevolezza essere rapportata ai casi limite. E ancora, il differente e articolato trattamento previsto per altri veicoli di dimensioni notevoli (autocarri, autobus turistici) trovava giustificazione nella diversità di funzione dei mezzi indicati, per i quali l’accesso e la sosta nel centro storico erano strumentali allo svolgimento dell’attività di carico e scarico merci, ovvero a consentire la discesa e salita dei passeggeri.

Il Tribunale ha evidenziato, infine, che a breve distanza dal centro storico il Comune aveva creato un parcheggio riservato alle autocaravan, mentre le contestazioni del ricorrente riguardo all’onerosità del parcheggio e alla sua destinazione al campeggio e non alla sosta, introducono elementi fattuali che non emergono dalla sentenza impugnata, sul punto non specificamente censurata.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 710,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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