Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21555 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 07/10/2020), n.21555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17298/2018 R.G. proposto da:

S.C., c.f. (OMISSIS), SI.GI., c.f. (OMISSIS),

V.A., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma,

alla piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell’avvocato Pietro

L. Frisani, che li rappresenta e difende in virtù di procure

speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1131 dei 6.2/3.5.2017 della Corte d’Appello di

Perugia;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 29

gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per la declaratoria

di improcedibilità, in subordine di inammissibilità del ricorso;

udito l’avvocato Chiara Del Buono, per delega dell’avvocato Pietro L.

Frisani, per i ricorrenti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Perugia S.C., Si.Gi. ed V.A. (tra gli altri) si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio intrapreso nel corso dell’anno 1996 innanzi al T.a.r. del Lazio, ai fini del conseguimento della promozione al grado di maresciallo aiutante S.U.P.S., conclusosi con decreto di perenzione.

Chiedevano condannarsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrisponder loro un equo indennizzo.

2. Il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. S.C., Si.Gi. ed V.A. proponevano opposizione.

4. Con decreto n. 892/2014 la Corte di Perugia rigettava l’opposizione.

5. Con sentenza n. 8283/2016 questa Corte cassava con rinvio il decreto n. 892/2014.

6. S.C., Si.Gi. ed V.A. (tra gli altri), con ricorso depositato il 13.6.2016, riassumevano il giudizio.

7. Con decreto n. 1131 dei 6.2/3.5.2017 la Corte d’Appello di Perugia – tra l’altro – rigettava la domanda di equa riparazione dei ricorrenti.

7.1. Evidenziava la Corte che i ricorrenti avevano conseguito la promozione al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. entro il termine triennale – 28.9.1999 – di ragionevole durata del giudizio “presupposto”, cosicchè era venuto meno qualsivoglia loro interesse alla decisione – nel merito – del giudizio, alla cui perdurante pendenza non era da correlare alcuna forma di patema d’animo.

8. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso S.C., Si.Gi. ed V.A.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese da distrarre in favore del difensore anticipatario.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

9. All’esito dell’adunanza camerale del 24.9.2019 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che la corte di merito ha omesso l’esame della documentazione, rilasciata dall’Arma dei Carabinieri ed all’uopo allegata, da cui – contrariamente a quanto indicato, per errore, nel prospetto riepilogativo depositato per mera comodità “di lettura” – si desume che la promozione al grado di maresciallo aiutante S.U.P.S. è stata conseguita non già nell’anno 1995 ma nell’anno 2005.

11. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, L. n. 89 del 2001, art. 2 (nel testo applicabile ratione temporis) e dell’art. 6,1 par., C.E.D.U.

Deducono che la corte di merito ha erroneamente valutato l’allegata documentazione rilasciata dall’Arma dei Carabinieri ed atta a comprovare il conseguimento del grado di maresciallo aiutante S.U.P.S. nell’anno 2005.

12. In premessa i ricorrenti hanno dato atto delle seguenti circostanze.

Avverso il decreto n. 1131 depositato il 3.5.2017 della Corte d’Appello di Perugia hanno, in data 22.11.2017, notificato atto di citazione per revocazione con istanza, ex art. 398 c.p.c., comma 4, di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

All’udienza del 12.4.2018 la Corte di Perugia ha accolto l’istanza di sospensione.

Con sentenza n. 378 del 24.5.2018 la Corte perugina ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione.

13. Su tale scorta i ricorrenti hanno assunto quanto segue.

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è rimasto sospeso a decorrere dal 22.11.2017 sino al 24.5.2018.

Alla data del 22.11.2017, di di notifica dell’atto di citazione per revocazione avverso il decreto n. 1131 depositato il 3.5.2017, residuavano ulteriori dodici giorni ai fini della proposizione, entro il termine “lungo” semestrale maggiorato dei trentuno giorni della sospensione feriale, del ricorso per cassazione avverso il medesimo Decreto n. 1131 del 2017.

Invero il termine “lungo” semestrale, maggiorato della sospensione feriale, per la proposizione del ricorso per cassazione sarebbe venuto a scadenza lunedì 4.12.2017.

Conseguentemente, allorchè hanno – in data 31.5.2018 – spedito per la notifica a mezzo posta il ricorso a questa Corte di legittimità, i residui dodici giorni, a far data dal 24.5.2018, non era ancora decorsi.

14. Il ricorso per cassazione è, viceversa, inammissibile, siccome tardivamente proposto.

15. Ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, “la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione (…). Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte può sospendere (il termine per proporre il ricorso per cassazione) (…) fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione (…)”.

16. Le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 21874 del 30.8.2019, hanno chiarito che l’art. 398 c.p.c., comma 4, secondo inciso, deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice.

17. Su tale scorta si osserva quanto segue.

L’effetto della sospensione del termine “lungo” semestrale, maggiorato della sospensione feriale, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il Decreto n. 1131 del 6.2/3.5.2017 si è – recte si sarebbe – al più presto prodotto a decorrere dal 12.4.2018, di dell’udienza in cui la Corte di Perugia ha accolto l’istanza di sospensione ex art. 398 c.p.c., comma 4.

E nondimeno, a quella data, sin dal precedente 4.12.2017, il termine “lungo” semestrale, maggiorato della sospensione feriale, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto n. 1131/2017 della Corte perugina era abbondantemente decorso.

18. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va, pertanto, assunta.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001. Il che rende in ogni caso inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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