Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21554 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 27/07/2021), n.21554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DOLMITA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13033/2019 proposto da:

D.S.A., quale madre dei minori T.J. e

T.J.; e O.R., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dagli avvocati Migliorati Giovanni, Metelli Maria Luisa,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.S., nella qualità di tutore e difensore dei minori

T.J. e Tw.Je., domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa da se medesima;

– controricorrente –

contro

Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia,

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia,

T.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 326/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2021 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Su ricorso della Procura Generale, il Tribunale per i minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori T.J. e Tw.Je., gemelli nati a (OMISSIS), sospendendo la responsabilità genitoriale in capo ai genitori ( D.S.A. e T.B.), nominando loro un tutore e disponendo la loro collocazione presso coppie in lista di attesa per l’adozione nazionale.

Avverso questo provvedimento D.S. e O.R., “qualificatosi fratellastro” di questa, hanno proposto appello. Nel costituirsi in giudizio, T.B. ha svolto intervento adesivo.

2. – Con sentenza depositata in data 21 febbraio 2019, la Corte di Appello di Brescia ha respinto le impugnazioni così proposte, confermando la decisione del primo grado.

3.- La Corte territoriale ha ritenuto – con riferimento alla madre dei gemelli, D.S. – non esservi “spazio per una prognosi favorevole in tempi compatibili con le esigenze di sviluppo e crescita dei minori”. “Non può risultare indifferente l’atteggiamento assunto nei confronti delle istituzioni che l’hanno accolta e hanno prestato le cure necessarie ai suoi figli, senza che ella si fosse preoccupata delle conseguenze per avere desiderato una gravidanza pur senza assicurare le condizioni minime per il sostentamento dei piccoli, essedo ella priva di un’occupazione ed essendo il padre dei minori già padre di quattro figli e anch’egli in difficoltà economiche”.

Con riferimento al padre, la sentenza ha rilevato che questi “ha sempre dichiarato di non potersi fare carico di questi due figli”. D’altra parte, la moglie di costui ha “dichiarato di sentirsi delusa dal marito che le era stato infedele, così che dalla donna difficilmente potranno giungere aiuti alla madre dei minori”; e lo stesso marito “ha confermato al CTU che non perverranno aiuti ai minori da parte di sua moglie”.

4.- Nel rispondere a un’eccezione formulata dagli appellanti, la Corte bresciana ha preso in esame la posizione dello zio materno, N.E.. Per rilevare che questi era stato sentito e che, peraltro, si era “già reso inadempiente nei confronti degli obblighi di mantenimento dei minori”; “che aveva assunto solo a parole l’impegno verso la sorella e i suoi figli”; “che aveva sottovalutato l’impatto che avrebbero avuto i due minori con i quali non aveva mai avuto rapporti”.

Ha poi preso in considerazione la posizione dell’appellante O.R., dichiarando di ritenere che questi “non sia fratello della madre dei minori”: “nessun documento anagrafico è stato prodotto a prova delle dedotta parentela”; la “presenza di un altro fratello, oltre a N.E., non è mai stata segnalata dalla donna né ai Servizi, né al Tribunale”, nonostante O. sia presente sul territorio italiano sin dal 2011. “Non essendo parente” – ne ha dedotto la Corte bresciana – questi “non doveva essere sentito e non doveva essere parte processuale, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 12, così che non aveva neppure titolo per proporre appello”.

6.- Fissati questi punti, la sentenza ha ancora osservato che “attualmente i minori stanno crescendo bene in contesti familiari separati e in contatto fra loro, in famiglie positivamente valutate che sono in grado di mantenerli ed educarli e con i quali hanno intrapreso un positivo percorso di crescita.

7.- Avverso questa decisione D.S. e O.R. hanno proposto ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, M.S., nella veste di tutore dei minori J. e Tw.Je..

Gli altri intimati non si sono costituiti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8.- I motivi di ricorso sono stati rubricati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: “violazione della L. 14 maggio 1983, n. 184, art. 12, nella parte in cui fa obbligo di convocare i parenti entro il quarto grado”.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, per avere la Corte di Appello valutato erroneamente la situazione personale e famigliare dell’appellante”.

Terzo motivo: “violazione della L. n. 173 del 2015, art. 2”.

9. – Il primo motivo di ricorso assume che è “stata data la prova della appartenenza allo stesso nucleo familiare dei signori D.S., O.R. ed N.E.”: “sono stati depositati documenti in tal senso provenienti dal Ghana”.

Posta questa premessa, il motivo assume nel prosieguo che deve “essere valutata la sostanza delle cose”: nella “cultura africana” la famiglia “e’ intesa come gruppo allargato ai parenti prossimi”; “non esiste un diritto di famiglia codificato”; “la monogamia o la poligamia dipendono unicamente dalle convinzioni personali”; “la situazione di precarietà economica spinge i gruppi familiari a restare uniti”.

10. – Il motivo non può essere accolto.

Nei fatti, esso viene a predicare una lettura “aperta” della norma della L. n. 184 del 1983, art. 12, (secondo cui “quando attraverso le indagine effettuate consta l’esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado…, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, davanti a sé o a un giudice da lui delegato”). Che, se da un lato supera senz’altro il livello del quarto grado di parentela, che è fissato dal testo normativo, dall’altro non risulta nemmeno proporre, in sé e per sé, un parametro di ordine sostituivo o comunque di impianto determinativo: del tutto evanescente manifestandosi, all’evidenza, un generico richiamo alla “cultura africana”.

Per contro, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la “figura parentale vicariante” – in grado di prendersi cura del minore con riferimento alle sue esigenze materiali, economiche, emotive e relazionali – “non può essere nel suo nucleo essenziale e imprescindibile integrata o sostituita nella sua funzione da terzi non legati al minore da alcun vicolo parentale” (cfr. Cass., 9 gennaio 2020, n. 274).

11.- Col secondo motivo, il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale rilevando che la relazione del CTU è “chiarissima su un punto. La signora D.S. può arrivare a un equilibrio personale e di conseguenza arrivare a svolgere soddisfacentemente le proprie funzioni madre, con un aiuto mirato”: la “situazione personale e familiare della ricorrente e ancora recuperabile”.

La ratio della L. n. 184/183 non è meno netta, si aggiunge: “il legame biologico e il fattore della propria provenienza sono di per sé il valore da salvaguardare”.

12.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso non si confronta infatti con la ratio decidendi della decisione impugnata, che è univoca nel rilevare che l’eventualità di un recupero di “equilibrio personale” da parte della signora D. sconta in ogni caso tempi non compatibili con le esigenze di crescita e sviluppo dei gemelli (sopra, nel n. 3).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, d’altronde, il “prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la incapacità di elaborare un progetto credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica” (cfr. Cass., 21 giugno 2018, n. 16357).

equilibrata crescita psico-fisica” (cfr. Cass., 21 giugno 2018, n. 16357).

13. – Col terzo motivo si sostiene che la “mancata audizione degli affidatari nel procedimento per l’adottabilità del minore rende nullo il giudizio ai sensi della L. n. 173 del 2015, art. 2″.

14.- Il motivo non può essere accolto.

La norma della L. n. 173 del 2015, art. 2, recita che l'”affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.

Nella specie, dagli atti risulta che la Corte di Appello, in sede di udienza del 9 febbraio 2018, abbia convocato i “genitori affidatari” per la successiva udienza del 14 settembre 2018 e che costoro si siano propriamente affidati alla presentazione di memorie scritte.

15. In conclusione, il ricorso va rigettato.

In ragione delle peculiarità presentate dalla fattispecie concreta, il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri atti identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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