Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21554 del 22/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21554 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 15526-2014 proposto da:
SORRENTINO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURIZIO MAIRT J.0 giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricarrente

Data pubblicazione: 22/10/2015

avverso la sentenza n. 275/51/2013 della ‘ COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/11/2013,
depositata il 06/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Ric. 2014 n. 15526 sez. MT – ud. 23-07-2015
-2-

Così deciso i113 luglio 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

In fatto e in diritto
Sorrentino Salvatore, socio della Grande Bazar srl con quote pari al 20 per cento, ha impugnato
l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione ritratto nell’anno 2004 dal
contribuente in relazione al maggior reddito imponibile accertato nei confronti della società
anzidetta.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, avendo con separata sentenza annullato
accertamento emesso nei confronti della società.
La CTR della Campania, con sentenza n.275151/13, depositata il 6.12.2013, ha parzialmente accolto
l’appello dell’Ufficio rilevando che, con separata decisione resa in pari data, aveva rimodulato il
reddito accertato nei confronti della società. Da ciò conseguiva che in forza della presunzione
dell’automatica attribuzione pro quota dei redditi della società ai soci, il reddito di partecipazione
del Sorrentino doveva essere rideterminato in relazione a quello determinato a carico della Grande
Bazar srl.
La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza appena ricordata,
affidandolo ad un unico motivo.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Con l’unico motivo proposto si deduce la violazione dell’art.295 cpc. La CTR avrebbe dovuto
sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo al reddito della società.
L’Agenzia delle entrate ha dedotto l’infondatezza della censura.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che i principi in tema di sospensione necessaria del processo ai
sensi dell’ art.295 cpc si applica anche al procedimento tributario. E’ poi pacifico che tra il giudizio
relativo all’accertamento del reddito di società di capitali e quello promosso del socio avente ad
oggetto la pretesa fiscale correlata al reddito di partecipazione presuntivamente ritratto dal socio in
ragione della sua partecipazione alla società corre un rapporto di pregiudizialità necessaria che
impone la sospensione del procedimento relativo al socio in attesa della definizione di quello
pendente nei confronti della società-cfr.Cass.n.1867/2012-.
Tali principi sono stati recentemente ribaditi da Cass.n. n. 23323 del 31/10/2014, riconoscendo che
in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito
contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al
singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della
sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti della
società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù
dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per
le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
A tali principi non si è attenuto il giudice di appello.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della
Campania che provvederà alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania
che provvederà alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

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