Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21554 del 21/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/08/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 21/08/2019), n.21554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4528/2014 proposto da:

RISTORANTE RIGOLO DI S.R. & C. S.A.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO CONTE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA

SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 781/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/08/2013 R.G.N. 69/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 8 agosto 2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che, decidendo sull’opposizione a cartella esattoriale, per crediti contributi relativi al periodo aprile 1996-dicembre 1999, notificata il 25 marzo 2003 e al preavviso di fermo amministrativo notificato il 3 marzo 2010, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta (con ricorso depositato il 19 marzo 2010) oltre il termine perentorio previsto dal del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 5 e 6;

2. la Corte di merito, in assenza di gravame sulla ritenuta applicabilità della disciplina recante il termine perentorio di opposizione, riteneva coperta da giudicato la decisione in ordine alla pretesa contributiva azionata con la cartella esattoriale e conseguentemente cristallizzati i crediti iscritti a ruolo; riteneva, inoltre, nuova la domanda concernente l’insussistenza in capo all’ente impositore del diritto a procedere in sede esecutiva per effetto del decorso del tempo, perchè questione non posta in primo grado; ininfluente la configurabilità o meno di una volontà abdicativa in capo all’ente impositore per effetto della sospensione della cartella, trattandosi di provvedimento adottato dall’agente della riscossione e non riferibile all’ente impositore, titolare del rapporto dedotto in causa; affermava la giurisdizione del giudice ordinario sul provvedimento di fermo ammhistrativo, divenuto anch’esso intangibile per effetto del passaggio in giudicato della pronuncia D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24;

3. avverso tale sentenza la s.a.s. Ristorante Rigolo di S.R. & C. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha solo conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. i motivi di ricorso attengono alla rituale introduzione in giudizio della questione della prescrizione della pretesa contributiva, per decorso di un periodo di tempo ultraquinquennale rispetto all’azione esecutiva attuata tramite il fermo amministrativo, avvenuto solo nel 2010; al giudicato ritenuto preclusivo dell’esame dell’eccezione di prescrizione in riferimento a periodo successivo al consolidamento della cartella; all’erroneità del principio per cui dalla mancata o tardiva opposizione a cartella derivi la formazione del giudicato o equiparabile a giudicato;

5. il ricorso è da accogliere alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 23397 del 2016 e successive conformi) cui si intende dare continuità (v., da ultimo, Cass. n. 10336 del 2019);

6. soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum o causa petendi della originaria domanda;

7. tale principio comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c., in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e tra i vizi che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c., vi è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;

8. in particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,comma 5, come precisato dal citato arresto delle Sezioni unite, non rende incontrovertibile, come per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;

9. le Sezioni Unite citate hanno anche affermato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.;

10. tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

11. le considerazioni svolte impongono dunque di cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione che provvederà a riesaminare la domanda proposta alla luce dei principi sopra esposti nonchè alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019

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