Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21554 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10270-2012 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AMITERNO 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CENTO, che lo

rappresenta difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO PROVINCIALE LAVORO DI PALERMO, in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

SERIT SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1545/2011 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

emessa il 17/10/2011 R.G.N. 708/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUBBIOTTI FRANCESCA per delega verbale Avvocato

CENTO MARIA;

udito l’Avvocato NATALE GAETANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese, pronunziando sull’opposizione svolta da G.A. alla cartella esattoriale notificatagli il 18.9.2010 dalla Serit Sicilia s.p.a, concernente sanzioni pecuniarie comminate dall’Ispettorato del Lavoro, ha così deciso: – Ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale convenuto; ha rigettato il ricorso nella parte in cui lo stesso era qualificabile come opposizione all’esecuzione, mentre lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui era da intendere come opposizione agli atti esecutivi e, infine, ha condannato l’opponente a rifondere all’Ispettorato del Lavoro di Palermo ed alla Serit Sicilia s.p.a. le spese di lite.

Il giudicante ha spiegato che le ragioni valevoli come opposizione all’esecuzione, cioè la cessazione della qualità di socio dell’opponente, il quale non era stato mai amministratore o legale rappresentante della società, e la prescrizione del credito preteso dalla controparte, attenevano ad un momento anteriore alla formazione dell’ordinanza-ingiunzione ed avrebbero dovuto essere rappresentate dal G. in sede di opposizione a tale provvedimento ai sensi della L. n. 689 del 1981. Invece, i motivi concernenti la dedotta invalidità formale della susseguente cartella esattoriale risultavano inammissibili per tardività della loro proposizione, avvenuta oltre il termine di legge di venti giorni dalla notifica della stessa cartella.

Per la cassazione della sentenza ricorre G.A. con due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Siciliana – Dipartimento Lavoro.

Rimane intimata la società Serit Sicilia s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione dell’art. 417 bis c.p.c. e per vizio di motivazione, il ricorrente, dopo aver premesso che in primo grado aveva eccepito la nullità della costituzione in giudizio dell’Ispettorato del lavoro, in quanto costituitosi tramite un proprio funzionario delegato anzichè a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, sostiene che il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato tale eccezione, in quanto non aveva considerato che nel caso di specie non si era trattato di controversia relativa a rapporto di lavoro di dipendente di pubblica amministrazione, nè di opposizione ad ordinanza – ingiunzione L. n. 689 del 1981, art. 23 ma di opposizione a cartella emessa per il pagamento di sanzione amministrativa elevata a carico di un socio, nella qualità di obbligato solidale, di una società semplice, non legato da alcun rapporto di lavoro col predetto Ispettorato, nè con altre pubbliche amministrazioni.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. e per vizio di motivazione, il ricorrente contesta la decisione con cui il primo giudice ha ritenuto tardiva la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, assumendo che la relata di notifica della cartella esattoriale era da considerare inesistente dal momento che nella stessa non erano indicati elementi essenziali, quali la data di notifica, il nome e la qualifica del notificatore, il nome e la qualifica del consegnatario dello stesso atto e mancavano pure le sottoscrizioni di questi ultimi due soggetti; inoltre, alcun valore confessorio poteva attribuirsi all’espressione “recapitava in data 18.9.2010” contenuta nell’atto introduttivo, poichè non proveniente dall’interessato. Quindi, secondo il presente assunto difensivo, non poteva decorrere nella fattispecie il termine per proporre opposizione alla cartella di cui trattasi e, di conseguenza, erano ammissibili i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.

3. Osserva la Corte che è preliminare l’esame del secondo motivo in quanto lo stesso investe la questione della tempestività del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi al cui interno viene secondariamente in rilievo l’eccepita nullità della costituzione della controparte a mezzo di funzionario delegato.

Orbene, il secondo motivo è inammissibile a causa della mancata produzione della relata di notifica della cartella esattoriale in ordine alla quale sono dedotti i vizi che, a giudizio del ricorrente, ne comporterebbero la nullità o l’inesistenza.

4. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. 5, sentenza n. 303 del 12/1/2010) che “l’art. 369 c.p.c., comma 4, nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d’improcedibilità “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di “error in procedendo”, gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso.”

Inoltre, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito (Cass. Sez. Un. n. 22726 del 3/11/2011) che “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”.

Nella fattispecie quest’ultimo onere non risulta assolto in quanto in calce al presente ricorso è fatto solo generico riferimento alla produzione del fascicolo di parte con gli atti ed i documenti del giudizio di merito e all’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, senza alcuna specificazione dei dati necessari al loro reperimento ed in particolare a quello della predetta relata di notifica asseritamente inesistente o nulla.

5. Ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso è dato dalla circostanza che il ricorrente non indica, in omaggio al principio di autosufficienza che contraddistingue il giudizio di legittimità, in quale preciso momento del procedimento ebbe ad eccepire la suddetta nullità o inesistenza, non consentendo, in tal modo, di verificare la tempestività di tale rimedio difensivo.

6. Essendo dirimente la rilevata inammissibilità del ricorso in ordine alla questione dell’accertata tardività della proposta opposizione agli atti esecutivi, rimane assorbito l’esame del primo motivo sulla ritualità della costituzione dell’Ispettorato in quello stesso giudizio in qualità di parte convenuta a mezzo di proprio funzionario delegato.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Non va, invece, adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società Serit Sicilia s.p.a. che è rimasta solo intimata.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1100,00, di cui Euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della Serit Sicilia s.p.a.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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