Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21553 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 25/10/2016), n.21553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5345-2015 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MY WAY INTERNATIONAL SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GUARDASCIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO GATTIDEI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 951/2014 del TRIBUNALE di PRATO del

14/08/2014, depositata il 19/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Federico Gardascione (delega avvocato Maurizio Gatti

Dei) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Prato, con sentenza n. 282 del 2009, accolse l’opposizione proposta da My Way International s.p.a. avverso l’ordinanza di confisca n. 1/2008 emessa dal Ministero del commercio internazionale, che aveva ad oggetto le merci di cui al processo verbale di accertamento e sequestro effettuato in data (OMISSIS);

che il Tribunale di Prato, con sentenza depositata il 19 agosto 2014, ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dello sviluppo economico, rilevando l’illegittimità del provvedimento di confisca, in quanto emesso a distanza di oltre sei mesi dalla data del sequestro della merce, in violazione della L. n. 689 del 1981, art. 19, comma 3, ed ha accolto il gravame incidentale della società in punto di spese processuali;

che il Ministero ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo, anche illustrato da memoria, al quale resiste con controricorso la società My Way International.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 19, u.c., e si contesta che il Tribunale non abbia tenuto conto dell’autonomia del provvedimento di confisca rispetto a quello di sequestro, e che il mancato rispetto dei termini indicati dalla citata norma determina l’inefficacia del provvedimento di sequestro;

che la doglianza è fondata;

che la giurisprudenza di questa Corte afferma, con orientamento consolidato, che la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto al provvedimento cautelare di sequestro, sicchè le vicende relative a questo, compresa la sua sopravvenuta inefficacia, non spiegano effetti rispetto alla confisca (Cass., sez. 1, sentenza n. 11293 del 1994; sez. 1, sentenza n. 10143 del 2006; sez. 2, sentenza n. 27225 del 2013);

che risulta pertanto erronea la decisione del Tribunale, che ha esteso l’inefficacia del sequestro – derivante dal mancato rispetto dei termini previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 19, comma 3, – al provvedimento di confisca, sull’assunto che il sequestro amministrativo costituisca atto presupposto della confisca;

che il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Prato, in persona di diverso magistrato, che farà applicazione del richiamato principio di diritto e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Prato, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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