Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21553 del 25/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 25/10/2016), n.21553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5345-2015 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MY WAY INTERNATIONAL SPA, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI
CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GUARDASCIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO GATTIDEI giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 951/2014 del TRIBUNALE di PRATO del
14/08/2014, depositata il 19/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato Federico Gardascione (delega avvocato Maurizio Gatti
Dei) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Giudice di pace di Prato, con sentenza n. 282 del 2009, accolse l’opposizione proposta da My Way International s.p.a. avverso l’ordinanza di confisca n. 1/2008 emessa dal Ministero del commercio internazionale, che aveva ad oggetto le merci di cui al processo verbale di accertamento e sequestro effettuato in data (OMISSIS);
che il Tribunale di Prato, con sentenza depositata il 19 agosto 2014, ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dello sviluppo economico, rilevando l’illegittimità del provvedimento di confisca, in quanto emesso a distanza di oltre sei mesi dalla data del sequestro della merce, in violazione della L. n. 689 del 1981, art. 19, comma 3, ed ha accolto il gravame incidentale della società in punto di spese processuali;
che il Ministero ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo, anche illustrato da memoria, al quale resiste con controricorso la società My Way International.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 19, u.c., e si contesta che il Tribunale non abbia tenuto conto dell’autonomia del provvedimento di confisca rispetto a quello di sequestro, e che il mancato rispetto dei termini indicati dalla citata norma determina l’inefficacia del provvedimento di sequestro;
che la doglianza è fondata;
che la giurisprudenza di questa Corte afferma, con orientamento consolidato, che la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto al provvedimento cautelare di sequestro, sicchè le vicende relative a questo, compresa la sua sopravvenuta inefficacia, non spiegano effetti rispetto alla confisca (Cass., sez. 1, sentenza n. 11293 del 1994; sez. 1, sentenza n. 10143 del 2006; sez. 2, sentenza n. 27225 del 2013);
che risulta pertanto erronea la decisione del Tribunale, che ha esteso l’inefficacia del sequestro – derivante dal mancato rispetto dei termini previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 19, comma 3, – al provvedimento di confisca, sull’assunto che il sequestro amministrativo costituisca atto presupposto della confisca;
che il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Prato, in persona di diverso magistrato, che farà applicazione del richiamato principio di diritto e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Prato, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016