Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21553 del 20/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21553 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso R.G. 17225/10 proposto da:
Amiconi Vitaliano, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 23, presso l’avv. Giuseppe Bono, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce
al ricorso;
ag

– ricorrente —

3

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Roma, Collegio. 07, n. 331119/09 del 25 maggio 2009, depositata il 23 giugno 2009, non
notificata;
e sul ricorso R.G. 24537/12 proposto da:
Amiconi Vitaliano, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 23, presso l’avv. Giuseppe Bono, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce
al ricorso;
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
avverso il provvedimento di diniego di condono ex art. 39, comma 12, D.L.
n. 98 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I,
notificata il 6 settembre 2012;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 giugno 2013 dal Re-

Oggetto:
Successione.
Cessazione materia del contendere.

Data pubblicazione: 20/09/2013

latore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giuseppe Bono per la parte ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso R.G. n. 17255/10 proposto da Amiconi Vitaliano avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Roma, n.
concernente la successione del coniuge del ricorrente Bruti Maddalena deceduta il 2 ottobre 1981;
Letto il ricorso R.G. n. 24537/12 proposto da Amiconi Vitaliano avverso il
provvedimento n. 179160/12 del 3 settembre 2012 di diniego della definizione per condono ex art. 39, comma 13, D.L. n. 98 del 2011 del controversia iscritta avanti questa Corte con il n. R.G. 17255/10;
Preso atto che tanto impone di riunire i due ricorsi per ragioni di connessione, dovendo essere risolta pregiudiziateinte la questione relativa alla validità della domanda di condono per poter poi, nel caso di accertata invalidità
della stessa, all’analisi del ricorso attinente al merito della controversia;
Vista l’istanza depositata agli atti del ricorso R.G. n. 17255/10 con la quale
l’Avvocatura Generale dello Stato chiede che sia dichiarata l’estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n,. 289 del 2002, perché
contrariamente a quanto precedentemente attestato dall’amministrazione la
domanda di condono si sarebbe rivelata regolare;
Considerato che conseguentemente deve ritenersi superato il provvedimento
di diniego impugnato con il ricorso iscritto al n. R.G. 24537/12 e che deve
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ad
entrambi i ricorsi riuniti;
Ritenuto che in ragione della definizione della controversia per condono va-

3319/09 del 25 maggio 2009, depositata il 23 giugno 2009, non notificata,

dano compensate le spese di lite;
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce al ricorso R.G. n. 17255/10 il ricorso R.G. n. 24537/12 e dichiara
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
IL
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2013.
2 O SET. 20-13

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