Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21553 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6547/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), domiciliato in Roma, alla Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Vigna

Rigacci n. 16, presso lo studio dell’Avvocato Roberta Capitani,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Lamarucciola, in forza

di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.A., cittadino (OMISSIS), presentava in data 19 giugno 2018 domanda di protezione internazionale, allegando il rischio di rimanere vittima, in caso di rimpatrio, della vendetta del padre di un giocatore di cricket, del quale aveva accidentalmente cagionato la morte nel corso di una partita.

Il Ministero dell’Interno – Unità di Dublino – disponeva in data 9 luglio 2018 il trasferimento del richiedente in Germania, Paese dichiaratosi competente a decidere sull’istanza di protezione internazionale, essendo emerso, attraverso il sistema EURODAC, che l’interessato aveva già presentato in quel Paese, in data 28 giugno 2017, analoga domanda, che era stata respinta.

2. Con ricorso proposto davanti al Tribunale di Milano, l’interessato chiedeva l’annullamento del decreto di trasferimento in (OMISSIS), lamentando di non avere ricevuto, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, le prescritte informazioni sulla c.d. “(OMISSIS)” e denunciando, quindi, la violazione dell’art. 4, par. 2, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (sui criteri e sui meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide), che prevede che gli Stati membri consegnino al richiedente protezione un opuscolo informativo comune.

3. Con decreto del 30 gennaio 2019, il Tribunale adito accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava la decisione di trasferimento del ricorrente in (OMISSIS): tanto statuiva perchè rilevava che il convenuto Ministero dell’Interno non aveva provato, incombendogliene il relativo onere, l’adempimento dell’obbligo di fornire al ricorrente informazioni scritte sulla “(OMISSIS)”.

4. Con il proposto ricorso per cassazione, il Ministero dell’Interno ha chiesto l’annullamento del suddetto decreto per tre motivi.

4. F.A. si è difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. Ragioni di ordine logico impongono la prioritaria trattazione del terzo motivo di ricorso, con il quale è chiesta la sospensione dell’esecuzione del decreto del Tribunale ex art. 373 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte si è già espressa in materia, affermando che: “Il provvedimento emesso “inaudita altera parte” sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento dell’Unità Dublino, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 3, comma 3 quater, non è ricorribile per cassazione in quanto privo del carattere della definitività, essendo suscettibile di conferma, modifica o revoca da parte del tribunale con successivo nuovo decreto” Sez. 1, n. 2722 del 30/01/2019, Rv. 652547-02).

2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’errata applicazione dell’art. 4 del Reg. EU 604/2013 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, in riferimento al ritenuto omesso adempimento, da parte della Questura, dell’obbligo di informazione per iscritto circa la c.d. “(OMISSIS)”, mediante la consegna del relativo opuscolo informativo: tanto si deduce evidenziandosi come, alla luce del principio dell’unitarietà della procedura per il riconoscimento del diritto di asilo, sancito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8044 del 2018, l’obbligo informativo nei confronti del richiedente sia correttamente e compiutamente adempiuto con la consegna di un unico opuscolo informativo, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, che include tutte le informazioni attinenti alla procedura per il riconoscimento del diritto di asilo, ivi comprese quelle attinenti alla fase eventuale della determinazione di un diverso Stato membro competente alla valutazione della relativa istanza.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, con l’ordinanza a Sezioni Unite n. 8044 del 30/03/2018, ha chiarito che: “La determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. 604/2013 costituisce non un diverso e autonomo procedimento, bensì una fase, necessariamente preliminare, all’interno del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale”. Da ciò ha fatto discendere che: “L’accertamento della competenza all’esame della domanda e la decisione sulla domanda medesima, pur costituendo fasi distinte, sono inserite in un procedimento unitario attivato dalla manifestazione di volontà del cittadino straniero o apolide alle autorità competenti, ovvero, nel nostro ordinamento, alle Questure, che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 26, comma 3, hanno il compito di avviare la procedura di cui al Reg. n. 604/2013. Ove tale fase preliminare sfoci in una decisione di trasferimento, il procedimento continuerà il proprio corso naturale presso lo Stato membro designato come competente, posto che il riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell’Unione è fondato su un sistema “comune” di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali”.

Al lume di tale indicazione direttiva è da ritenere che il procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cd. “(OMISSIS)”), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, sia dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d’ufficio, regolato dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (art. 20), che, all’art. 4, intitolato “Diritto di informazione”, prescrive (in particolare nei commi 2 e 3) che l’informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico “opuscolo comune”, redatto in conformità al medesimo regolamento, che serve ad informare l’interessato sulle finalità del regolamento e sulle conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso; sulle conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente; sui criteri di determinazione dello Stato membro competente; sul colloquio personale e sulla possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni; sulla possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e di chiederne la sospensione; sul diritto di accesso ai propri dati.

Si tratta, dunque, di informazioni dettagliate e specifiche e come tali disciplinate – sia con riferimento ai loro contenuti che alle loro modalità – dalla normativa UE, onde assicurare le garanzie partecipative connesse alla procedura. Non vi è dubbio, pertanto, che le citate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che prevedano, in capo agli Stati membri, lo specifico obbligo di informare il richiedente protezione, nel momento della presentazione della domanda, per iscritto, in modo sistematico e oggettivo in ordine alle scansioni della procedura e ai diritti ad essa connessi, attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo, quale l’opuscolo informativo comune, che mira a garantire la certezza che l’informazione sia stata fornita in forma oggettiva completa.

3. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire la circostanza che il modello C3 sottoscritto dal richiedente protezione recava in calce la dichiarazione di ricezione di copia del modello menzionato, degli allegati e dell’opuscolo informativo, da intendere quello contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 e ivi comprese quelle di cui all’art. 4 del Reg. EU n. 604 del 2013.

Il motivo è fondato.

A fronte dell’allegazione da parte del Ministero dell’Interno dell’adempimento degli obblighi informativi discendenti dall’attivazione della procedura di protezione internazionale, comprovato dalla sottoscrizione da parte del richiedente, al momento della presentazione della domanda, del modello C3, recante la dichiarazione di ricezione di tutte le informazioni riguardanti la procedura, e, comunque, dalla circostanza, non contestata dal richiedente medesimo, dell’assistenza linguistica ricevuta (attraverso la traduzione fornita da un interprete), sia in fase di formalizzazione della domanda che di verbalizzazione del colloquio di cui all’art. 5 del Reg. UE 604/2013, nulla è detto, nel decreto impugnato, di quali sarebbero state le concrete conseguenze, subite dal richiedente, della denunciata lesione dei diritti di informazione previsti dall’art. 4 del Reg. EU n. 604 del 2013.

Profilo, questo, che, invece, avrebbe meritato di essere adeguatamente affrontato. Infatti, se gli obblighi informativi di cui all’art. 4 del Reg. EU n. 604 del 2013 sono finalizzati a rendere edotto il destinatario di un eventuale provvedimento di trasferimento, delle scansioni e degli effetti della c.d. “(OMISSIS)”, nonchè dei rimedi impugnatori della decisione adottata al termine di essa, e se è pacifico che, nel caso al vaglio, il richiedente sia stato assistito, nel corso del colloquio ex art. 5 del Reg. EU n. 604 del 2013, da un interprete e che abbia potuto proporre tempestivamente ricorso avverso il decreto di trasferimento, sarebbe stato necessario che il Tribunale desse conto, in motivazione, di quale fosse stato il danno concreto patito dal richiedente, vuoi nel proprio diritto di interlocuzione con l’Autorità, vuoi nel proprio diritto di difesa (Sez. 1, Ordinanza n. 2702 del 2020).

In relazione a tale punto della decisione impugnata, s’impone, dunque, l’annullamento della stessa, con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame.

4. Il secondo motivo deve essere, dunque, accolto, il primo respinto, il terzo dichiarato inammissibile. Il decreto impugnato deve essere annullato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo, dichiara inammissibile il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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