Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21552 del 25/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 25/10/2016), n.21552
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21040-2014 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO
96, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato RENATO RAGOZZINO giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA di MILANO, in persona del suo Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso
lo studio dell’avvocato PIERO D’AMELIO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MARIALUISA FERRARI, ANGELA BARTOLOMEO
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 943/2014 del TRIBUNALE di MILANO del
21/01/2014, depositata il 22/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Alessandra Zimmitti (delega avvocato Marialuisa
Ferrari) difensore della controricorrente che si riporta agli
scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.M. propone ricorso per cassazione contro la provincia di Milano, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha rigettato l’appello a sentenza del GP di opposizione a verbale per violazione dell’art. 123 C.d.S., comma 9, per aver gestito autoscuola senza dichiarazione di inizio di attività con irrogazione della sanzione di Euro 10.000.
La sentenza riferisce dei motivi di gravame sui vizi di motivazione in relazione alla contestata violazione e sulla falsa applicazione degli artt. 320, 183 e 184 c.p.c. e della notifica del verbale di contestazione entro 150 giorni dall’accerrtamento, con indicazione dei motivi della mancata contestazione immediata in relazione a verifiche ed accertamenti svolti successivamente al sopralluogo ispettivo effettuato nei locali dell’autoscuola abusivamente gestita in (OMISSIS) ed all’acquisizione copiosa documentazione quali fogli rosa, moduli di richiesta di esami ed alla acquisizione delle dichiarazioni di persone informate dei fatti.
Parte ricorrente denunzia col primo motivo violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e vizi di motivazione.
Col secondo motivo denunzia violazione dell’art. 123 C.d.S. e vizi di motivazione per essere stato riconosciuto lo svolgimento di attività di noleggio di veicoli a doppi senza conducente per candidati privatisti in (OMISSIS) ma al contempo di attività illecita di autoscuola. Ciò premesso si osserva.
Le odierne censure ripropongono i temi già affrontati e risolti dalla sentenza impugnata che ha spiegato ampiamente i motivi della mancata contestazione immediata della necessità di acquisire dopo il sopralluogo ispettivo la copiosa documentazione e le dichiarazioni delle persone informate dei fatti.
E’ principio generale che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n.8528, 2.5.01 n. 7103, n. 4571, etc.).
Del pari non vi è alcuna violazione di legge o vizio di motivazione nel riconosciuto svolgimento di una attività lecita di noleggio e di una illecita di autoscuola”.
Il tentativo di riesame del merito non è consentito in questa sede donde il rigetto del ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti rc D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016