Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21552 del 21/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/08/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 21/08/2019), n.21552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9948-2014 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MATTEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE TRIGILA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CESARE

PLACANICA, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTI ATTILIO

ILACQUA;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI e

LORFELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 341/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 08/03/2013 R.G.N. 1386/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La Corte d’appello di Messina in riforma della sentenza del Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta da L.S. avverso più atti di intimazione con i quali si chiedeva l’importo complessivo di Euro 40.829,94 portato dalle cartelle di pagamento relative a crediti contributivi dell’Inps e dell’Inail.

La Corte ha rilevato, circa l’eccezione di prescrizione quinquennale maturatasi tra la notifica delle cartelle e le intimazioni di pagamento, che la prescrizione era stata interrotta con la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che la prova della notifica di tale comunicazione era stata data con i documenti presenti nel fascicolo e che era stata espressamente richiamata nella memoria di costituzione in Tribunale, nella quale era precisato il numero dell’iscrizione ipotecaria e la data della notifica al ricorrente; che tale comunicazione aveva valore interruttivo contenendo la specificazione del credito e le cartelle a cui si faceva riferimento ed era idonea a manifestare la volontà di richiedere il pagamento portando a conoscenza del debitore tutti gli estremi del credito.

2. Avverso la sentenza ricorre il L. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resistono Riscossione Sicilia e l’Inail. L’Inps ha rilasciato delega in calce.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3.Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del contraddittorio in quanto la decisione era fondata su documenti irritualmente prodotti, nonchè violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.. Lamenta che la Corte aveva affermato l’interruzione della prescrizione sulla base di documenti non indicati in calce alla memoria di costituzione, privi del depositato della cancelleria e di cui non si sapeva quando erano stati prodotti.

Il ricorrente lamenta che la Corte ha ritenuto provata l’interruzione della prescrizione sulla base del documento costituito dalla comunicazione dell’iscrizione ipotecaria che si assume notificata al L. il 28/7/2004 di cui, tuttavia, non risultava la rituale acquisizione agli atti.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2943 c.c. ed eccepisce che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non era valido atto interruttivo.

4. Il ricorso è infondato.

Circa il primo motivo con cui il ricorrente lamenta che la comunicazione di iscrizione ipotecaria, sulla cui base la Corte territoriale aveva ritenuto avvenuta l’interruzione della prescrizione,era stata irritualmente acquisita in giudizio, va rilevato che la Corte ha affermato che la prova della notifica della comunicazione dell’iscrizione ipotecaria era stata fornita dal concessionario fin dalla costituzione in giudizio, sia perchè tale comunicazione era presente nel fascicolo di parte, sia perchè espressamente richiamata nella memoria di costituzione davanti al Tribunale nella quale era precisato il numero dell’iscrizione ipotecaria e la data della notifica al ricorrente con raccomandata parimente prodotta. La Corte ha, quindi ritenuto infondata l’eccezione del L. basata sulla mancanza di prova della comunicazione dell’iscrizione ipotecaria.

Il ricorrente oppone che nella memoria di costituzione non risultava alcuna specifica menzione di produzione documentale offerta in comunicazione, nè alcuna attestazione da parte della cancelleria circa il deposito di documenti. La Corte avrebbe, pertanto, dovuto accertare con rigore se quel documento, rinvenuto al momento della decisione, fosse stato introdotto in maniera rituale o meno.

Le censure non paiono dirimenti sia in quanto il ricorrente non censura quanto affermato dalla Corte secondo cui nella memoria di costituzione in Tribunale era stata già sollevata la questione dell’interruzione ed era stato indicato il numero dell’iscrizione ipotecaria e la data della notifica al ricorrente con raccomandata. In tal caso, anche ammesso che la produzione sia avvenuta solo in appello, il documento ben avrebbe potuto essere acquisito dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 437 c.p.c. quale documento indispensabile ai fini della decisione.

Anche il secondo motivo è infondato atteso che la Corte ha accertato che la comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria costituiva valido atto interruttivo. Ha affermato, infatti, che “l’esame dell’atto consente di rilevare che esso contiene la specificazione del credito che non risulta pagato, l’indicazione delle cartelle alle quali fa riferimento, con gli enti impositori e gli importi di ruolo, e l’attestazione della rispondenza dei dati riportati nell’estratto con i ruoli esecutivi sicchè è idoneo a manifestare la volontà di richiedere il pagamento, portando a conoscenza del debitore tutti gli estremi del credito per il quale si è proceduto ad iscrizione ipotecaria”. Tale interpretazione della scrittura effettuata dalla Corte costituisce espressione di un giudizio di fatto non censurabile in cassazione in quanto congruamente motivato.

5. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio a favore di Riscossioni Sicilia ed Inail. Non devono essere liquidate le spese a favore dell’Inps che non ha svolto attività difensiva.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate a favore di Riscossioni Sicilia ed Inail in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00, oltre accessori di legge esborsi a ciascuna.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2019

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