Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21552 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.18/09/2017),  n. 21552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27271/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6874/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/11/2010 R.G.N. 6584/2007.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 20.10/4.11.2010 (nr. 6874/2010) la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto da M.C.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 11129/2007), che aveva respinto la domanda proposta dal M. nei confronti di POSTE ITALIANE spa per la dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti di causa per il periodo 1.6-30.9.2000 ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.1994 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso…”; per l’effetto ha dichiarato la nullità del termine ed il diritto del lavoratore a riprendere servizio e condannato Poste Italiane al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla sentenza;

2. che avverso tale sentenza ha proposto ricorso POSTE ITALIANE spa, affidato a cinque motivi, al quale l’intimato non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:

– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Poste Italiane ha esposto che con il ricorso originario il lavoratore aveva dedotto una fattispecie di assunzione a termine ai sensi dell’art. 25 CCNL 2001 sicchè correttamente il Tribunale aveva respinto la domanda per essere stata allegata una causale diversa da quella effettiva; il giudice dell’appello, pronunziandosi nel merito della diversa disciplina di cui all’art. 8 CCNL 1994, aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – erronea motivazione in ordine all’art. 1372 c.c., comma 1; artt. 1175; 1375; 2697; 1427 e 1431 c.c. e art. 100 c.p.c., in relazione al rigetto della proposta eccezione di risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso, eccezione fondata sull’inerzia del lavoratore e sul decorso di un lasso di tempo superiore a sei anni e mezzo tra la cessazione dell’unico contratto a termine e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, in assenza di impugnazione stragiudiziale e senza che il lavoratore assolvesse all’onere di provare le ragioni della sua inerzia;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè degli accordi sindacali del 25.9.1997, 16 gennaio 1998, 27 aprile 1998, 2 luglio 1998, 24 maggio 1999, 18 gennaio 2001, in connessione con gli artt. 1362 c.c. e segg., per avere la Corte di merito ritenuto che la delega alla contrattazione collettiva L. n. 56 del 1987, ex art. 23, era collegata al limite temporale del 30.4.1998 laddove gli accordi intervenuti successivamente alla stipula del CCNL avevano il diverso significato di presa d’atto della corretta attuazione dell’art. 8 e non di limitazione nel tempo degli effetti dell’art. 8 del CCNL; con accordo del 18.1.2001, contestuale alla sottoscrizione del nuovo CCNL, le parti avevano interpretato autenticamente la volontà espressa nel periodo precedente.

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nella volontà delle parti collettive di fissare al 30.4.1998 la data ultima di efficacia dell’accordo integrativo del 25.9.1997.

– con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206; 1207; 1217; 1218; 1219; 1223; 2094; 2099 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale individuato un atto di messa in mora del creditore nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio nonchè per non avere il lavoratore provato il mancato reperimento di altra occupazione lavorativa nel periodo intermedio; con lo stesso motivo Poste Italiane ha chiesto applicarsi lo ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32.

2. che ritiene il collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso per mancata notifica alla controparte;

3. che infatti:

la notificazione è stata effettuata dal difensore di parte ricorrente a mezzo del servizio postale con spedizione di piego raccomandato in data 4 novembre 2011;

il relativo avviso di ricevimento è stato restituito in bianco sicchè ricorre una ipotesi di omessa notifica del ricorso;

la parte ricorrente non ha provveduto a rinnovare la notifica del ricorso, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, nel limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., nè allegato la eventuale ricorrenza di circostanze eccezionali impeditive della riattivazione del procedimento notificatorio (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594).

4. che pertanto la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, essendo inutilmente spirato il relativo termine;

5. che non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata instaurazione del contraddittorio.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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