Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21552 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 07/10/2020), n.21552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4320/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), domiciliato per legge in Roma, Via

dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.K., elettivamente domiciliato in Lecco, alla Via Azzone

Visconti n. 24, presso lo studio dell’Avvocato Maria Grazia Corti,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata il

20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 20 giugno 2018, pronunciando sull’appello proposto da M.K., in riforma dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 9 febbraio 2017, ha riconosciuto all’appellante, cittadino pakistano, la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, ritenendo che ne avesse diritto per essere stato costretto a fuggire dal Paese di origine a seguito dell’omicidio del padre determinato da motivi politici, per evitare di subirne la stessa sorte; sorte cui sarebbe andato nuovamente incontro, in caso di rimpatrio, essendo egli inviso al partito che si era macchiato del crimine, militando egli stesso in quello avverso e non essendo le istituzioni statuali del Pakistan in grado di assicurargli protezione contro il detto grave pericolo per la propria vita o incolumità personale, in ragione dell’esistenza nel Paese di una situazione di violenza indiscriminata derivante dalla situazione di conflitto interno.

2. Il ricorso del Ministero dell’Interno domanda la cassazione della suddetta sentenza per un solo motivo.

3. M.K. ha articolato difese con un controricorso e con ricorso incidentale ha, a sua volta, chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe per un solo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso del Ministero dell’Interno è articolato in un solo motivo, con il quale si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, perchè dal tenore della motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe possibile desumere a quale delle tre ipotesi di danno grave, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sarebbe stata ricondotta la fattispecie concreta esaminata; perchè la persecuzione subita dal richiedente per motivi politici sarebbe stata, semmai, tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato; perchè, anche a voler ritenere l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nulla era detto delle fonti qualificate compulsate suscettibili di dar conto delle ragioni del convincimento raggiunto in ordine all’esistenza in Pakistan di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto interno, nè tantomeno dell’attualità ed effettività della minaccia alla vita o all’incolumità del richiedente derivante dalla detta situazione.

Il motivo è fondato.

La motivazione che sostiene la sentenza impugnata è apparente, nel senso che non consente di ricostruire l’iter logico seguito dal Collegio di merito per giungere al riconoscimento della protezione sussidiaria, e, comunque, non è corretta in diritto.

Tradisce, infatti, assenza di consapevolezza della distinzione tra le diverse ipotesi di danno grave previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che la giurisprudenza di questa Corte ha delineato affermando che, ai fini dell’integrazione dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti – senza che tale condizione debba presentare i caratteri del “fumus persecutionis”, non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello “status” di rifugiato politico -, mentre, in riferimento all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, presente nel Paese in cui lo straniero dovrebbe fare ritorno, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale del richiedente protezione nella situazione di pericolo (Sez. 6, n. 16275 del 20/06/2018, Rv. 649788; Sez. 6, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014, Rv. 630179). Ciò sta a significare che mentre per il riconoscimento delle prime due forme di protezione sussidiaria (rischio di condanna alla pena di morte o alla sua esecuzione; rischio di tortura o di sottoposizione a pena o ad altro trattamento inumano o degradante anche per mano di uno dei soggetti non statuali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) è necessario che il richiedente deduca un certo grado di individualizzazione del rischio, tanto non è richiesto per il riconoscimento della forma di protezione di cui alla lett. c), la quale, tuttavia, è configurabile, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), soltanto se possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, che integrano il conflitto armato interno, abbiano dato vita ad un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subirne la minaccia (Sez. 6, n. 18306 del 08/07/2019, Rv. 654719; Sez. 6, n. 9090 del 02/04/2019, Rv. 653697); peraltro, si tratta di valutazione che il giudice di merito deve compiere dopo avere attivato il proprio il potere-dovere di indagine officiosa circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento (Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168), anche onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6 – 1, n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193).

Poichè a tali parametri ermeneutici la sentenza impugnata non si è attenuta, la stessa deve essere cassata, affinchè la Corte di merito, in diversa composizione, in sede di rinvio ripeta il giudizio in fatto circa l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria al lume dei principi richiamati.

2. Il ricorso incidentale è, a sua volta, articolato in un solo motivo, che denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al diniego della protezione umanitaria, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in riferimento al mancato riconoscimento dei presupposti per la concessione della protezione minore.

Il ricorso incidentale è assorbito, essendo la Corte territoriale tenuta ad esaminare il rilievo attinente alla protezione umanitaria ove ritenga di non ravvisare gli estremi in fatto della protezione sussidiaria, quale forma della protezione internazionale maggiore.

3. Assorbito il ricorso incidentale, va dunque accolto quello principale.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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