Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21551 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 25/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30772-2011 proposto da:

B.R., (OMISSIS), P.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO LIUZZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO BACIGA;

– ricorrenti –

e contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2449/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato LIUZZI Milena, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BACIGA Stefano, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Decidendo in ordine alle domande proposte da B.R. e P.L. nei confronti di T.G. e da quest’ultimo nei confronti dei primi nell’ambito di due distinte cause poi riunite, il Tribunale di Verona condannò il T. ad arretrare, fino alla distanza di metri cinque dal confine col fondo attoreo, la tettoia da lui costruita; dichiarò il diritto del P. di sopraelevare la copertura della sua costruzione; condannò B.R. e P.L. ad arretrare, fino alla distanza di metri cinque dal confine, i loro fabbricati, a rimuovere la lamiera posta sul muro di cinta e ad arretrare fino a metri tre dal confine il filare di cipressi da essi piantato; compensò interamente tra le parti le spese del giudizio.

2. – Sul gravame proposto in via principale da B.R. e P.L. e in via incidentale da T.G., la Corte di Appello di Venezia confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono B.R. e P.L. sulla base di quattro motivi.

T.G., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello condannato gli attori ad arretrare i loro fabbricati e per avere rigettato l’eccezione di usucapione da essi proposta, nonostante che l’elaborato grafico di progetto allegato alla domanda di licenza di costruzione del 1975, l’analogo progetto allegato alla licenza edilizia del 1976 e le deposizioni testimoniali assunte deponessero per l’avvenuto decorso del tempo necessario alla maturazione dell’usucapione.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente critica – nella sostanza – la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale. La valutazione delle prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o illogicità della motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione di precisare che “Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati” (Sez. U, Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532153). Hanno ancora precisato che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento. Non sussiste, invece, tale vizio ove vi sia esclusivamente difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente in ordine agli elementi delibati, non essendo possibile una revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto (Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (esaminando il contenuto dei documenti prodotti e valutando il contenuto delle prove testimoniali); non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono illogiche; e che, anzi, l’estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.

D’altra parte, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per non avere la Corte di Appello riconosciuto che l’installazione della lamiera, in aggiunta alla preesistente rete plastificata metallica, costituiva uso della cosa comune consentito dall’art. 1102 c.c..

Anche questa censura è inammissibile.

Per un verso, infatti, trattasi di censura nuova, non proposta in appello con riferimento all’art. 1102 c.c.; per altro verso, poi, la censura investe l’interpretazione di un accordo negoziale stipulato dai danti causa (atto del 16.3.1978) circa le opere da eseguire sul confine tra i due fondi e l’interpretazione un atto negoziale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. o di motivazione insufficiente o illogica, ossia non idonea a consentire ostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla ricostruzione (cfr., ex multis, Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346; Sez. Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151); ciò che, nella specie, non ricorre.

3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 892 c.c., nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato che il filare di cipressi poteva essere mantenuto a distanza di un metro dal confine in quanto costituiva una siepe.

Anche questo motivo, come i precedenti, è inammissibile.

Con esso si censura un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali – sulla base delle deposizioni testimoniali assunte – hanno concluso gli alberi non sono stati recisi, ma sono stati lasciati cresce.

Anche su tale punto la motivazione della sentenza impugnata sul punto è esente da vizi logici e giuridici e rimane, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.

4. – Col quarto motivo di ricorso, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione degli artt. 244 e 245 c.p.c., nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito escluso la sussistenza delle lamentate infiltrazioni, discostandosi senza motivazione dalle risultanze della C.T.U. e non dando corso all’assunzione delle prove testimoniali richieste.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, nella doverosa valutazione – che compete ad ogni giudice di merito, quale peritus peritorum – delle risultanze dalla C.T.U., ha motivatamente dissentivo dalle conclusioni del consulente tecnico, in relazione alla presunzione da lui formulata sul punto.

Trattasi di questione di fatto; non sussistono sul punto i lamentati errori di diritto nè il lamentato vizio di motivazione.

La doglianza è infondata anche con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale, in quanto nessuno dei capitoli riportati nel ricorso risulta decisivo.

5. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Non avendo l’intimato svolto attività difensiva, nulla va statuito sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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