Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21551 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 18/10/2011), n.21551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13957-2010 proposto da:

COMUNE DI DASA’ (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio

dell’avvocato IOPPOLO DOMENICO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANZI FRANCESCO, giusta Delib. Giunta

Comunale 20 aprile 2010, n. 27 e giusta procura ad litem a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CROCE

ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COCCIA

ANGELO, GUERCIO GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2010 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del

5.2.2010, depositata il 15/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCAFANO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Roberto Croce che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 15/2/2010 il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda proposta nei confronti del COMUNE di DASA’ dalla Sig. A.M.A. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illecito trattamento dei suoi dati personali.

Avverso la suindicata pronunzia il COMUNE di DASA’ propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 MOTIVI. Resiste con controricorso la A..

Con il 1^ MOTIVO il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2628 c.c., art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c. e art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4^ MOTIVO indicato come “2)” denunzia contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, si appalesano in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a qua ( v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass. 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006. n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es. alle “risultanze istruttorie emerse nel primo grado di giudizio”, alla “prova testimoniale ivi raccolta”, agli “atti del processo penale a carico del Sig. P.”, ai “forti dissidi … tra la famiglia della Sig.ra A. e tutti i familiari del di lei marito”, alle “testimonianze de relato ex parte actoris” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v.

Cass., 23/9/2009, n. 20535: Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003. n. 12444; Cass., 172/1995, n. 1161).

Il ricorrente pertanto non deduce pertanto le formulate doglianze in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, sicchè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento delle denunziate violazioni (v. Cass., 18/4/2006. n. 8932:

Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado (di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Nella specie parte ricorrente, lungi dall’indicare erronea interpretazione di norme da parte della corte di merito e dal fornire la prospettazione di diversa lettura ritenuta viceversa “corretta” delle medesime (cfr. Cass., 8/5/2006, n. 10500), si limita in realtà a sostanzialmente dolersi dello sfavorevole esito della lite contrario alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme dal proprio (cfr. Cass. 25/2/2004, n. 3803).

Senza sottacersi che gli artt. 115 e 116 c.p.c. sono apprezzabili, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. Cass. 20/6/2006, n. 14267; Cass., n. 24755 del 2007; Cass. 12/2/2004, n. 2707), come nel caso dall’odierno ricorrente viceversa prospettato.

Deve ulteriormente osservarsi che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (cfr., in particolare, Cass. 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322), solamente a quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (v. Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass.. 8/8/2000, n. 10417; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già. come evidentemente suppongono gli odierni ricorrenti, il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte da giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v., da ultimo v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/4/2005, n. 8718; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., 8/8/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).

Orbene, non sono invero sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria (tardiva essendo quella depositata dal ricorrente in data 5/7/2011), che è stata viceversa presentata dalla controricorrente;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso va pertanto rigettato;

considerato che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, richiesta dalla controricorrente solamente con la memoria ex art. 378 c.p.c. e pertanto tardivamente, in violazione dei termini e delle forme di cui all’art. 372 c.p.c., e in conseguente violazione del principio del contraddittorio, non essendo stata offerta alla controparte la possibilità di interloquire sul punto (cfr. Cass., 11/2/2009, n. 3341).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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