Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21551 del 18/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 18/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.18/09/2017),  n. 21551

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18118/2016 R.G. proposto da:

Bridgestone Europe NV/SA, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore delegato dottor M.E., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale per atto autenticato il 25 aprile

2016 dal notaio Me.Pe.Va., dall’avvocato Gian Battista

Origoni della Croce, con domicilio eletto in Roma, via delle Quattro

Fontane n. 20, presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo,

Cappelli & Partners;

– ricorrente –

contro

s.r.l. C. Holding, con sede ad (OMISSIS) senza numero civico,

in persona del legale rappresentante, amministratore unico,

C.D., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura

speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Giancarlo Russo

Frattasi e Gianfranco Rossi, con domicilio eletto presso di loro

nello studio dell’avvocato Donatello Fumia in Roma, viale Bruno

Bozzi n. 36;

– controricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo al giudizio

R.G. n. 31965/2016, pendente davanti al Tribunale civile di Milano,

7 sezione, instaurato a seguito dell’opposizione al decreto

ingiuntivo n. 9003/2016 richiesto dalla s.r.l. nei confronti della

NV/SA ed emesso da detto Tribunale;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 maggio 2017 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore generale

dottor Cardino Alberto, e dell’Avvocato generale Riccardo Fuzio, che

hanno chiesto, in accoglimento del ricorso, la dichiarazione della

giurisdizione del Collegio arbitrale di cui all’art. 29 del

contratto dell’11 giugno 2012.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato tramite “pec” il 27 luglio 2016 alla s.r.l. C. Holding (hinc: “s.r.l. C.”), la ricorrente Bridgestone Europe NV/SA (hinc: “BSEU”) chiede a queste sezioni unite di dichiarare – stante la clausola compromissoria per arbitrato internazionale, pattuita tra le parti – il difetto di giurisdizione del Tribunale civile di Milano, 7 sezione, (hinc: “Tribunale”) a conoscere della controversia di cui al giudizio R.G. n. 31965/2016, instaurato a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 9003/2016 proposta dalla ingiunta BSEU nei confronti dell’ingiungente s.r.l.;

la ricorrente espone, in punto di fatto, che: a) in esito ad una negoziazione protrattasi sin dal settembre 2011 aveva stipulato con la s.r.l. Futura Enterprise (hinc: “s.r.l. Futura”) in data 11 giugno 2012 un contratto con cui quest’ultima si impegnava a fornire servizi di stoccaggio in magazzini siti a (OMISSIS); b) il contratto, redatto in lingua inglese ed avente durata dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2014; c) a seguito di lettera del 10 gennaio 2014 inviata dalla s.r.l. Futura alla BSEU, le fatture relative ai corrispettivi per i servizi resi nel magazzino di (OMISSIS) erano state emesse dalla s.r.l. C., divenuta nel frattempo proprietaria dell’intero capitale sociale della s.r.l. Futura; d) in attesa del perfezionamento di un bando di gara per servizi di stoccaggio che la BSEU aveva intenzione di attivare per il 2015 con il migliore offerente, questa società e la s.r.l. Futura, con atto del 9 settembre 2014 (allegato 1 al contratto), avevano prorogato l’originario contratto sino al 3 maggio 2015, data prevista di cessazione automatica del rapporto, senza necessità di preavviso; e) la s.r.l. Futura, con lettera del 10 aprile 2015 aveva chiesto, richiamando la clausola di cui all’art. 29 del contratto originario, di deferire alla procedura di conciliazione prevista la questione relativa alla scadenza del contratto; f) la s.r.l. Futura e la BSEU, nonostante alcuni incontri avvenuti il 29 aprile ed il 5 giugno 2015, non avevano raggiunto un accordo sul punto; g) con decreto del 22 marzo 2016, emesso su istanza presentata nel gennaio 2016 dalla s.r.l. C. e notificato il 12 aprile 2016, il Tribunale aveva ingiunto alla BSEU il pagamento di Euro 297.924,00, oltre interessi come da domanda, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 4.634,00 (di cui Euro 634,00 per esborsi), oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa previdenza avvocati, a titolo di corrispettivi per i minimi contrattuali mensili garantiti di Euro 81.400,00, oltre IVA, con riferimento al deposito in (OMISSIS) nei mesi da luglio a settembre del 2015 (artt. 8 e 10 del contratto); h) con atto di citazione notificato alla s.r.l. C. il 18 maggio 2016, la BSEU aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. n. 31965/2016) eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale, il difetto di legittimazione attiva della parte opposta e comunque l’infondatezza della pretesa;

su queste premesse la ricorrente, nel proporre regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., deduce, in punto di diritto, che: a) nella specie è operativa la clausola compromissoria di cui all’art. 29 del contratto, cosí tradotta dall’inglese: “Tutte le controversie nascenti in relazione al presente Contratto saranno risolte secondo le regole di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (Parigi) da uno o tre arbitri nominati secondo dette Regole, la cui pronuncia sarà definitiva e vincolante. Detto arbitrato avrà sede in Belgio, Bruxelles e sarà condotto in lingua inglese (…)”; b) tale ipotesi di arbitrato va equiparata (ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 4 e 11) ad una deroga della giurisdizione in favore di un giudice estero (venivano citate le pronunce della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 10800 del 2015 e n. 24153 del 2013); c) la clausola non è affetta da nullità ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2 (ancorchè il contratto, ai sensi del suo art. 30, resti regolato dalla legge italiana), sia perchè è inserita all’interno di un contratto scritto, nel rispetto dell’art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, sia perchè non fa parte di un “contratto per adesione” (artt. 4 e 14 del contratto) predisposto unilateralmente e diretto a regolare una serie indefinita di rapporti, ma è il frutto di una prolungata negoziazione (come anche documentalmente provato); d) la suddetta clausola compromissoria è opponibile alla s.r.l. C., quale cessionaria, ai sensi dell’art. 1260 c.c., dei crediti (contestati nel merito dalla BSEU) cedutile dalla s.r.l. Futura (opponibilità riconosciuta in casi simili da Cass. n. 29261 del 2011; n. 6809 del 2007; Sezioni Unite n. 12616 del 1998), anche senza cessione del contratto (cessione che avrebbe richiesto la forma scritta, ai sensi dell’art. 16.1 del contratto);

la BSEU dichiara un valore della controversia di Euro 297.924,00 e conclude per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Tribunale (e comunque del giudice italiano) in relazione al giudizio pendente, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria delle spese di lite;

la s.r.l. C. si è costituita con controricorso notificato tramite “pec” il 30 settembre 2016 e deduce che: a) ha a suo tempo acquisito la titolarità del contratti di leasing immobiliare in (OMISSIS), originariamente stipulati dalla s.r.l. Futura: b) le attività di stoccaggio nel magazzino di (OMISSIS) sono state sempre effettuate dalla s.r.l. Futura, dotata di autonomia giuridica, ancorchè interamente partecipata (a decorrere dal 31 dicembre 2013) dalla s.r.l. C.; c) non è chiaro se la BSEU, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato l’integrità del contradditorio (per la mancanza in quel giudizio della s.r.l. Futura); d) i contratti della BSEU (ivi compreso quello di fornitura di servizi di stoccaggio in (OMISSIS)) sono di solito stipulati a seguito di una gara (invitation to tender) in base a condizioni “aprioristicamente stabilite” dalla stessa BSEU, alle quali i competitors debbono sostanzialmente aderire limitandosi a fornire le proposte più vantaggiose; e) il contratto di causa (del giugno 2012) è “sostanzialmente” un “contratto per adesione”, perchè consegue, senza soluzione di continuità, ad una precedente pattuizione efficace dal maggio 2007 al 31 dicembre 2011 e contenente già la regolamentazione del nuovo periodo decorrente dal 1 gennaio 2012; f) l’intervallo temporale tra l’aggiudicazione del tender (lettera della BSEU del 30 giugno 2011) e la stipula effettiva del contratto (11 giugno 2012) non era dovuta ad una lunga trattativa tra le parti, ma solo alla necessità di adeguare alcune regole secondarie alle specifiche esigenze strutturali e gestionali della s.r.l. Futura, mentre le clausole essenziali erano rimaste ferme e conformi al contratto standard predisposto dalla BSEU, tanto che questa aveva ritenuto di respingere recisamente e non prendere nemmeno in considerazione i suggerimenti proposti al riguardo dalla s.r.l. Futura (come risultava dalla documentazione allegata), dichiarando, tramite un suo rappresentante, che “la non accettazione del nostro contratto standard è un punto di rottura”; g) la clausola compromissoria invocata dalla controparte è nulla, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2 (norma applicabile in forza dell’art. 30 del contratto: “Il presente contratto sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana (…)”), perchè – in quanto vessatoria – non è siglata con doppia sottoscrizione; h) l’art. 1341 c.c., comma 2, (contrariamente all’assunto della ricorrente) non si applica esclusivamente ai contratti per adesione (ai quali si riferisce, invece, l’art. 1342 c.c..);

il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., sulla base delle conclusioni scritte depositate il 22 novembre 2016 dal Pubblico Ministero, il quale, nel richiedere la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Tribunale, per essere la controversia devoluta ad arbitrato internazionale, ha osservato che: a) il regolamento è ammissibile, trattandosi di applicabilità di clausola compromissoria devolutivi della potestas iudicandi ad arbitri esteri (vengono citate le pronunce di Cass., Sezioni Unite, n. 1005 del 2014 e n. 24153 del 2013); b) la clausola è efficace anche nei confronti dell’ingiungente s.r.l., stante la cessione dell’originario contratto intervenuta tra la cedente s.r.l. Futura, la cessionaria s.r.l. C. ed accettata dalla ceduta BSEU; c) in ogni caso, la debitrice ceduta (BSEU) può avvalersi della clausola compromissoria stipulata con la creditrice cedente (s.r.l. Futura), nel caso di controversia con il creditore cessionario (s.r.l. C.): viene citata la pronuncia di Cass. n. 29261 del 2011; d) la clausola non è nulla ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, perchè tale norma non è applicabile nella specie, risultando che il contratto è stato concluso per effetto di una specifica trattativa tra le parti e non potendo considerarsi unilateralmente predisposto da uno dei contraenti;

la trattazione del regolamento viene differita, su istanza di parte, dall’adunanza del 21 marzo 2017 a quella del 23 maggio 2017, nella quale era stata fissata la trattazione dell’analogo regolamento preventivo di giurisdizione di cui al ricorso iscritto al n. 14707/2016 R.G. proposto dalla medesima BSEU nei confronti della s.r.l. Futura;

con memoria datata 15 maggio 2017 (riferita anche al regolamento preventivo di giurisdizione di cui al ricorso iscritto al n. 14707/2016 R.G.), la s.r.l. C.: a) eccepisce che l’art. 29 del contratto originario, nel prevedere la devoluzione ad arbitrato internazionale di tutte le controversie nascenti dal contratto medesimo, stabilisce nel suo secondo comma che il suddetto accordo arbitrale non esclude il diritto di ciascuna parte di dar corso, davanti alla Corte competente di diritto, a procedimenti “sommari o conservativi” (interim or conservatory proceedings), così introducendo una deroga alla giurisdizione arbitrale in ordine anche a quei particolari procedimenti “sommari” costituiti dai procedimenti monitori; b) deduce che, nella specie, il contratto, in quanto concluso a seguito di una gara aperta su una immodificabile proposta di contenuto contrattuale standard imposta all’aggiudicatario, va qualificato “per adesione” e ad esso, pertanto, si applica l’art. 1341 c.c., comma 2; c) si oppone alle conclusioni del P.M.;

con memoria datata 18 maggio 2017, la BSEU osserva che: a) la s.r.l. C. è cessionaria del credito verso la BSEU, fatto derivare dal contratto tra s.r.l. Futura e BSEU, cedutole dalla s.r.l. Futura e fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto; b) la cessione è riconosciuta dalla controricorrente s.r.l. C., la quale ha ammesso di aver iniziato a fatturare nei confronti di BSEU a seguito di una specifica richiesta derivante dalla “comunicazione” del 10 gennaio 2014 inviata dalla s.r.l. Futura alla BSEU; c) non sussiste litisconsorzio necessario tra creditore cedente (s.r.l. Futura) e creditore cessionario (s.r.l. C.) nel giudizio tra il cessionario ed il debitore ceduto (BSEU); d) l’unica norma sui requisiti formali richiesti per la clausola compromissoria oggetto di causa è identificabile nell’art. 2 della Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri del 10 giugno 1958, resa esecutiva dalla legge n. 62 del 1968, secondo il quale occorre solo la forma scritta ai fini dell’efficacia dell’accordo recante una clausola compromissoria per arbitrato estero (clausola equiparata alla deroga alla giurisdizione del giudice italiano in favore di un giudice estero dalla L. n. 218 del 1995, artt. 4 e 11); e) l’art. 1341 c.c. non si applica alla clausola di cui all’art. 29 del contratto inter partes, perchè questo non è un “contratto di massa”, ma si è perfezionato a sèguito di trattative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

deve essere innanzitutto rigettata l’istanza di riunione del presente ricorso (n. 18118/2016 R.G.) a quello recante il n. 14707/2016 R.G., perchè i due giudizi, benchè proposti entrambi dalla BSEU, sono rivolti nei confronti di soggetti diversi (rispettivamente, la s.r.l. C. e la s.r.l. Futura), riguardano prestazioni contrattuali diverse (rispettivamente, lo stoccaggio nel deposito di (OMISSIS) e nel deposito di (OMISSIS)) e presentano problemi diversi in ordine all’applicabilità della clausola compromissoria, tanto da sconsigliare la trattazione congiunta;

va poi soggiunto che, nel caso in cui si controverta su un credito che si assume essere stato ceduto, nella causa promossa dall’asserito cessionario (nella specie, la s.r.l. C.) nei confronti del debitore ceduto (nella specie, la BSEU), non sussiste litisconsorzio necessario con il creditore cedente (nella specie, la s.r.l. Futura) quando il ceduto – come nella specie – non abbia chiesto l’accertamento dell’esistenza del credito o dell’efficacia della cessione nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte: ex plurimis, Cass. n. n. 1510 del 2001, n. 12972 del 2004, n. 8980 del 2012;

quanto al ricorso n. 18118/2016 R.G., riguardante il presente regolamento, va ribadita la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo la quale è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c. proposto in relazione ad una clausola compromissoria di arbitrato estero (quale quello in esame), in quanto l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi (anche) all’arbitrato rituale estero (in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. n. 5 del 1994 e dal D.Lgs. n. 40 del 2006), deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito comportanti una questione di giurisdizione e non di merito o, ostandovi la diversità di ordinamenti, di competenza (ex plurimis – a partire da Cass., Sezioni Unite, n. 24153 del 2013 – Cass., Sezioni Unite, n. 1005 del 2014, n. 10800 del 2015, n. 13725 del 2016, n. 2736 del 2017);

il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza (tra le molte pronunce delle Sezioni Unite, vedi la citata n. 24153 del 2013, vedi anche le pronunce n. 10800 del 2015 e n. 19473 del 2016);

l’invocato art. 29 del contratto stabilisce: a) nel suo comma 1 (secondo la incontestata traduzione dall’inglese fornita dalla BSEU), che “Tutte le controversie nascenti in relazione al presente Contratto saranno risolte secondo le regole di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (Parigi) da uno o tre arbitri nominati secondo dette Regole, la cui pronuncia sarà definitiva e vincolante. Detto arbitrato avrà sede in Belgio, Bruxelles e sarà condotto in lingua inglese (…)”; b) nel suo comma 2, che l’accordo arbitrale non esclude il diritto di ciascuna parte di dar corso, davanti alla Corte competente di diritto, a “interim or c.tory proceedings”;

nella specie sono incontroversi in giudizio sia la natura rituale dell’arbitrato previsto dall’art. 29 del contratto inter partes (data l’evidente volontà delle parti di ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale), sia la tempestività dell’eccezione di compromesso basata su detto art. 29, pregiudizialmente sollevata dalla BSEU con l’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, sia la riconducibilità della causa petendi e del petitum del giudizio di merito al suddetto contratto (nel senso che la “controversia” è sorta “in riferimento al” contratto, come previsto dalla clausola compromissoria), sia la localizzazione all’estero della sede della ricorrente BSEU (parte avente la posizione sostanziale di convenuta nella causa per opposizione a decreto ingiuntivo, anche se è formalmente attrice);

occorre in proposito comunque ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l’arbitrato (commerciale) internazionale è irrilevante la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, dovendo esso qualificarsi sempre rituale quoad effectum, in coerenza con il sistema delineato dalla L. n. 25 del 1994 e tenuto conto che la suddetta distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale non è usualmente praticata in ambito internazionale (Cass. n. 544 del 2004; n. 12866 del 2010; n. 22338 del 2013; Cass. Sezioni Unite, n. 10800 del 2015);

il regolamento, pur se ammissibile in relazione agli aspetti sopra esaminati, è tuttavia non fondato in ordine alla richiesta di dichiarare la controversia devoluta alla cognizione degli arbitri;

la ricorrente BSEU, infatti, non ha dimostrato (come sarebbe stato suo onere, trattandosi di eccezione di compromesso) l’opponibilità alla s.r.l. C. della sopra riportata clausola compromissoria;

sul punto va osservato, in ordine agli elementi riportati dalle parti, che: a) l’acquisizione, ad opera della s.r.l. C., dell’intera partecipazione nella s.r.l. Futura a decorrere dal 31 dicembre 2013 non ha avuto alcuna influenza modificativa delle parti del precedente contratto di stoccaggio per cui è causa, stipulato tra la BSEU e la s.r.l. Futura e, in particolare, non ha comportato di per sè alcuna cessione del contratto o di crediti o di azienda o di ramo d’azienda dalla s.r.l. Futura alla s.r.l. C. (fermo restando, comunque, che la cessione del contratto non comporta automaticamente la successione nel connesso, ma autonomo negozio compromissorio, occorrendo a tal fine una ulteriore specifica manifestazione di volontà di tutte le parti: Cass., Sezioni Unite, n. 12616 del 1998; Cass. n. 29261 del 2011); b) è parimenti irrilevante la circostanza che la s.r.l. C. abbia acquisito la titolarità del contratti di leasing immobiliare in (OMISSIS) (con riguardo agli immobili ove si effettuava lo stoccaggio), originariamente stipulati dalla s.r.l. Futura, in quanto il soggetto obbligato alle prestazioni di stoccaggio è rimasto esclusivamente la s.r.l. Futura (del resto, nulla è stato precisato in ordine al tempo ed ai modi di tale “acquisizione di titolarità” e non è stato neppure accennato se siano intervenuti accordi – e tra quali soggetti – riguardanti eventuali contratti in corso di stoccaggio all’interno dei locali in leasing); c) l’accordo tra la s.r.l. Futura e la BSEU (a seguito della lettera del 10 gennaio 2014 inviata dalla s.r.l. Futura alla BSEU) di far emettere le fatture per i servizi resi nel magazzino di (OMISSIS) dalla s.r.l. C. prova, se mai, non la cessione del contratto (che avrebbe richiesto la forma scritta ai sensi dell’art. 16.1 del contratto), nè (in difetto di altri pertinenti dati forniti dalle parti) una cessione di credito (che, pure, è contratto a forma libera), ma solo la violazione di norme fiscali, posto che la stessa s.r.l. C. ha ammesso, nei suoi scritti difensivi, che le attività di stoccaggio nel magazzino di (OMISSIS) sono state sempre effettuate dalla s.r.l. Futura; d) non risulta in atti provata neppure una cessione alla s.r.l. C. di crediti della s.r.l. Futura nei confronti della BSEU per lo stoccaggio nel deposito di (OMISSIS) (si è appena notato che, a tal fine, non è sufficiente il mero accordo circa la fatturazione da parte della s.r.l. C. nei confronti della BSEU); e) la proroga del contratto di stoccaggio, con atto del 9 settembre 2014, sino al 3 maggio 2015 è avvenuta, significativamente, tra gli originari contraenti s.r.l. Futura e BSEU, senza l’intervento della s.r.l. C.; f) la richiesta, con lettera del 10 aprile 2015, di deferire alla “procedura di conciliazione” prevista dalla clausola di cui all’art. 29 del contratto originario la questione relativa alla scadenza del contratto (con riferimento, deve ritenersi, anche al deposito di (OMISSIS)) proviene dalla s.r.l. Futura (e non dalla s.r.l. C.);

in particolare, l’asserita cessione alla s.r.l. C. del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto non solo non risulta da quanto addotto dalle parti, ma non è neppure incontestata in giudizio (come invece afferma la ricorrente nella sua memoria del 18 maggio 2017), perchè la stessa BSEU ha dichiarato di aver eccepito, con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il difetto di legittimazione attiva della parte opposta (la s.r.l. C.) ed ha ricordato – come visto – che la richiesta del 10 aprile 2015 di far ricorso alla “procedura di conciliazione” prevista dalla clausola di cui all’art. 29 del contratto originario proviene dalla s.r.l. Futura e non dalla s.r.l. C.;

la mancata prova della suddetta cessione di credito rende irrilevante il richiamo, da parte della ricorrente BSEU, della giurisprudenza di questa Corte circa l’opponibilità al cessionario del credito, da parte del debitore ceduto, della clausola compromissoria contenuta nel contratto da cui viene fatto derivare detto credito (per tale giurisprudenza vedi, tra le altre, Cass., Sezioni Unite, n. 12626 del 1998; Cass., n. 24681 del 2006, n. 6809 del 2007 e n. 29261 del 2011);

in conclusione, dalla mancata prova della opponibilità alla s.r.l. C. della invocata clausola compromissoria per arbitrato estero (cioè della valida “circolazione” di detta clausola) discende che la cognizione della controversia resta devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria italiana adita con il giudizio di merito;

la pronuncia sulle spese del presente regolamento va rimessa al giudice di merito.

PQM

 

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria presso la quale pende il giudizio di merito, la quale provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017

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